Cassazione Civile, Ordinanza n. 23183/2021 del 20/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La lite nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi per il 2008, con cui non era stato riconosciuto un credito IRPEF collegato a ritenute d'acconto subite nel 2007 da una società partecipata dal contribuente. La società aveva omesso di indicare le ritenute nella dichiarazione originaria, poi le aveva inserite in una dichiarazione integrativa presentata il 7 ottobre 2009. Nella stessa data il contribuente aveva presentato una dichiarazione integrativa per il 2007, per far emergere a proprio favore la quota di ritenute di competenza; il giorno successivo aveva presentato un'ulteriore integrativa per l'annualità successiva, riportando il credito. La CTP aveva rigettato il ricorso ritenendo tardiva l'integrativa del 2007, perché presentata oltre il termine del 30 settembre 2009. La CTR aveva invece accolto l'appello del contribuente, valorizzando l'orientamento della Cassazione sulla emendabilità della dichiarazione anche in sede contenziosa. Con l'unico motivo di ricorso, l'Agenzia denunciava violazione dell'art. 2, comma 8-bis, d.P.R. 322/1998, sostenendo che la dichiarazione integrativa per correggere errori od omissioni in danno del contribuente è ammissibile solo entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo; poiché tale termine era scaduto il 30 settembre 2009, la rettifica del contribuente era tardiva.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo dell'Agenzia. Ha rilevato che dagli atti non risultava alcuna contestazione sostanziale del credito da parte dell'Amministrazione finanziaria, che aveva eccepito soltanto l'intempestività della sua deduzione. Ha quindi confermato l'orientamento già consolidato delle Sezioni Unite secondo cui, se la dichiarazione integrativa serve a correggere errori od omissioni in danno del contribuente, essa incontra il termine di presentazione della dichiarazione del periodo d'imposta successivo ai sensi dell'art. 2, comma 8-bis, d.P.R. 322/1998; tuttavia, anche decorso tale termine, il contribuente conserva il potere di opporsi in sede contenziosa alla maggiore pretesa tributaria e di chiedere il rimborso nei limiti di legge. Ne è derivato il rigetto del ricorso. Le spese di legittimità sono state compensate, poiché la giurisprudenza si è consolidata solo successivamente alla proposizione del ricorso, e non è stato applicato l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 in ragione della qualità di amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 2, comma 8-bis, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322
"emendare errori od omissioni in danno del contribuente"; "entro il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d'imposta successivo"
La dichiarazione integrativa a favore del contribuente è ammessa entro il termine di presentazione della dichiarazione del periodo d'imposta successivo; oltre tale termine non opera come strumento di rettifica amministrativa, ma resta salvo il potere di contestare in giudizio la pretesa tributaria e di chiedere il rimborso nei limiti di legge.
art. 2, comma 8, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322
"evitare un danno per la P.A."
La dichiarazione integrativa diretta a correggere errori od omissioni in danno dell'erario è soggetta ai termini più ampi richiamati anche dall'art. 43 del d.P.R. 600/1973.
art. 43, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
È il termine di riferimento per la presentazione della dichiarazione integrativa quando la rettifica è diretta a evitare un danno per la pubblica amministrazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale richiamata per denunciare la violazione di legge nel ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Non è applicabile quando soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato.
Massime di principio
- La dichiarazione integrativa presentata dal contribuente per correggere errori o omissioni a proprio sfavore è soggetta al termine di presentazione della dichiarazione del periodo d'imposta successivo previsto dall'art. 2, comma 8-bis, d.P.R. 322/1998.
- Il superamento del termine per la dichiarazione integrativa non impedisce al contribuente di far valere in giudizio l'errore dichiarativo per opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria.
- Se l'Amministrazione contesta solo la tardività formale della deduzione del credito e non la sua esistenza sostanziale, il giudice deve verificare se il credito resti deducibile o opponibile secondo l'orientamento consolidato sulla emendabilità della dichiarazione.
- La dichiarazione integrativa finalizzata a correggere errori in danno dell'erario segue invece il diverso regime dell'art. 2, comma 8, d.P.R. 322/1998, collegato ai termini di accertamento di cui all'art. 43 d.P.R. 600/1973.
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