Sentenza n. 13276/2026 - Roma, Sezione 2B
per l’annullamento: - della deliberazione della Giunta del Comune di Tarquinia n. 48 del 4 aprile 2024 avente a oggetto “strada che attraversa il nucleo abitato sito in località Sant’Agostino: intitolazione via Adalberto Bellucci, Sindaco del Comune di Tarquinia dal 20 luglio 1953 al 9 aprile 1956” e dei relativi allegati, nonché della relativa proposta di deliberazione predisposta dal Settore 1 – Assistenza Organi Istituzionali, Servizi Demografici ed Elettorali del Comune di Tarquinia trasfusa nella deliberazione della Giunta del Comune di Tarquinia n. 48 del 4 aprile 2024; - delle note della Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Viterbo del 24.02.2023 prot. n. 15739 e del 19.01.2024 prot. n. 4598, rispettivamente acquisite ai prot. del Comune di Tarquinia n. 8557/23 e n. 2847/2024 e richiamate nella deliberazione della Giunta del Comune di Tarquinia n. 48 del 04 aprile 2024; - della “direttiva n. 10 del 11.03.2024” con cui l’Amministrazione comunale ha disposto “di procedere con l’assegnazione dell’odonimo Adalberto Bellucci, Sindaco del Comune di Tarquinia dal 20 luglio 1953 al 9 aprile 1956”, come richiamata nella deliberazione della Giunta del Comune di Tarquinia n. 48 del 04 aprile 2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione della Giunta del Comune di Tarquinia che disponeva l’intitolazione della strada di Sant’Agostino ad Adalberto Bellucci, nonché gli atti presupposti e le note prefettizie richiamate
Esito
Favorevole al ricorrente (residenti e proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la deliberazione comunale e gli atti connessi deducendo un unico motivo articolato nel difetto di istruttoria, nel difetto di motivazione e nel travisamento dei presupposti di fatto. Il Comune aveva ritenuto che la strada fosse priva di un formale titolo attributivo dell’odonimo “Ugo Neri” e aveva quindi attivato il procedimento per l’intitolazione di una nuova strada ai sensi degli artt. 1 e 4 della l. n. 1188/1927. Secondo i ricorrenti, la strada era tuttavia già individuata e denominata, almeno in via di fatto, sicché avrebbe dovuto essere seguito il procedimento previsto dal R.D.L. n. 1158/1923, convertito dalla l. n. 473/1925, per il cambio di nome delle vecchie strade o piazze comunali. Il Comune e le amministrazioni statali hanno eccepito anche il difetto di legittimazione e di interesse ad agire, sostenendo che la delibera non fosse immediatamente lesiva perché subordinata al rilascio di ulteriori autorizzazioni.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione, rilevando che i ricorrenti, in quanto residenti nel borgo o proprietari di immobili ivi situati, vantano una posizione qualificata e differenziata rispetto alla generalità dei cittadini: la modifica toponomastica incide sull’identificazione dei loro immobili mediante la variazione dell’indirizzo. È stata respinta anche l’eccezione di carenza di interesse, poiché la delibera è immediatamente lesiva nella parte in cui nega l’esistenza di un titolo formale relativo all’odonimo già utilizzato e sceglie di attivare il procedimento per una nuova intitolazione, anziché quello per il cambio di nome. Nel merito, il ricorso è stato accolto. Il Collegio ha ritenuto che una strada comunale già dotata di un’intitolazione, anche soltanto di fatto e non documentata da titoli formali disponibili presso l’amministrazione, non possa essere trattata come strada nuova. Deve invece essere seguito il procedimento di cambio di odonimo previsto dal R.D.L. n. 1158/1923, convertito dalla l. n. 473/1925. Tale procedimento richiede l’autorizzazione del Ministero competente per i beni culturali e l’autorizzazione prefettizia ai sensi della l. n. 1188/1927, mentre tali autorizzazioni non sono necessariamente richieste nel procedimento di attribuzione ex novo dell’odonimo. Poiché il Comune ha utilizzato il procedimento errato, gli atti impugnati sono stati annullati. Il Comune è stato condannato al pagamento di 2.500 euro, oltre accessori e contributo unificato; le spese sono state compensate nei confronti della Prefettura e delle amministrazioni centrali dello Stato.
Norme richiamate
artt. 1 e 4 l. n. 1188/1927
Disciplinano il procedimento per l’intitolazione di nuove strade o piazze pubbliche; il Comune non poteva utilizzarlo per una strada già dotata di un odonimo, anche solo di fatto.
art. 1 R.D.L. n. 1158/1923, convertito dalla l. n. 473/1925
le Amministrazioni municipali, qualora intendano mutare il nome di qualcuna delle vecchie strade o piazze comunali, dovranno chiedere ed ottenere preventivamente l’approvazione del Ministro dell’istruzione pubblica per il tramite delle competenti Soprintendenze ai monumenti
Impone il procedimento di cambio di odonimo per le strade comunali già munite di denominazione, anche quando l’intitolazione risulti soltanto fattuale.
art. 1 l. n. 1188/1927
Prevede l’autorizzazione prefettizia nel procedimento di modifica toponomastica, richiesta per il cambio di odonimo di una strada già denominata.
art. 76, comma 4, c.p.a.
È richiamato dal TAR per l’ordine di esame prioritario delle questioni pregiudiziali di rito, secondo l’interpretazione dell’Adunanza Plenaria n. 5/2015.
Massime di principio
- Una strada comunale già munita di un’intitolazione, anche soltanto di fatto e non documentata da un titolo formale disponibile presso l’amministrazione, non può essere assoggettata al procedimento previsto per l’intitolazione di una nuova strada; per modificarne il nome deve essere seguito il procedimento di cambio di odonimo previsto dal R.D.L. n. 1158/1923, convertito dalla l. n. 473/1925.
- La scelta del procedimento amministrativo applicabile alla modifica toponomastica è immediatamente lesiva quando determina l’attivazione del procedimento per una nuova intitolazione anziché quello per il cambio di nome, poiché comporta un diverso regime di autorizzazioni e consente di verificare immediatamente la correttezza dei presupposti dell’azione amministrativa.
- Residenti e proprietari di immobili situati nell’area interessata da una modifica toponomastica possiedono una posizione qualificata e differenziata e sono legittimati a impugnare l’atto, poiché la variazione dell’odonimo incide sull’identificazione dei loro immobili attraverso la modifica dell’indirizzo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 20 lug 2026Sentenza n. 1608/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 lug 2026Sentenza n. 1609/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 lug 2026Sentenza n. 1612/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 lug 2026Sentenza n. 1613/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 lug 2026Sentenza n. 1614/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 lug 2026Sentenza n. 113/2026 - Trento, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →