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Sentenza

Sentenza del 23/09/2016 n. 18663 - Corte di Cassazione

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETÀ DI CAPITALI ED EQUIPARATI - IN GENERE - Determinazione base imponibile - Valutazione quota societaria - Criteri.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società contestava l'accertamento IRPEG relativo alla valutazione della partecipazione detenuta nella S. C. S.p.A. Sosteneva che la partecipazione fosse stata inizialmente iscritta al costo storico e successivamente svalutata per perdite, oppure che, comunque, il principio di prudenza consentisse di non rivalutarla in presenza di risultati positivi ritenuti temporanei. Contestava inoltre la motivazione della sentenza regionale, l'illeggibilità della pronuncia, la regolazione delle spese processuali e chiedeva in subordine la rideterminazione delle sanzioni secondo la normativa successiva più favorevole.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la partecipazione fosse stata inizialmente valutata con il metodo del patrimonio netto, come risultava dalle note integrative, e che tale criterio potesse essere modificato solo in casi eccezionali, da motivare specificamente nella nota integrativa. Poiché la partecipata aveva conseguito utili costanti, la società avrebbe dovuto adeguare il valore della partecipazione al patrimonio netto aggiornato. Il principio di prudenza non può essere invocato per mantenere deliberatamente una sottovalutazione, ridurre i ricavi o occultare i risultati effettivi dell'esercizio. È stata inoltre esclusa la nullità per la grafia difficilmente leggibile della sentenza, ritenuta infondata la censura sulle spese processuali e respinta la richiesta di applicare la disciplina sanzionatoria successiva, non ancora efficace alla data rilevante.

Norme richiamate

  • Art. 2426, comma 1, n. 4, codice civile

    La partecipazione in imprese controllate o collegate può essere valutata, anziché secondo il criterio del costo, per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio.

    Quando la partecipazione è stata inizialmente valutata con il metodo del patrimonio netto, il valore deve essere aggiornato in base all'andamento del patrimonio netto della partecipata.

  • Art. 2423-bis codice civile, nella formulazione previgente

    I criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro. Deroghe sono consentite in casi eccezionali.

    Il criterio di valutazione adottato deve essere mantenuto nel tempo, salvo casi eccezionali adeguatamente motivati nella nota integrativa e accompagnati dall'indicazione degli effetti sul bilancio.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 54, comma 2-bis, nel testo vigente ratione temporis

    La norma è stata posta a fondamento della ripresa fiscale IRPEG derivante dal mancato adeguamento del valore della partecipazione e dalla conseguente emersione di una maggiore base imponibile.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 59, comma 4, nella formulazione previgente

    La disciplina fiscale della valutazione delle partecipazioni è stata interpretata in coordinamento con il valore risultante dal bilancio civilistico correttamente redatto.

  • Art. 91 codice di procedura civile

    Il giudice condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte.

    La regola della soccombenza non impedisce la compensazione quando l'esito complessivo del giudizio evidenzi una soccombenza parziale o reciproca.

  • Art. 336 codice di procedura civile

    La sentenza d'appello sostituisce quella impugnata e impone al giudice una nuova valutazione delle spese in relazione all'esito complessivo della controversia.

  • D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, art. 15, comma 1, lett. f), e art. 32

    Le disposizioni di cui al Titolo 2 del presente decreto si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2017.

    La disciplina sanzionatoria più favorevole non era applicabile perché non ancora entrata in vigore nel momento considerato dalla Corte.

Massime di principio

  • Il criterio di valutazione di una partecipazione indicato nei bilanci e nelle note integrative vincola la società negli esercizi successivi; il suo cambiamento richiede circostanze eccezionali e una motivazione puntuale.
  • Se è stato adottato il metodo del patrimonio netto, la partecipazione deve essere aggiornata in funzione degli utili e delle perdite della partecipata, senza poter selezionare discrezionalmente solo gli elementi sfavorevoli.
  • Il principio di prudenza serve a evitare sopravvalutazioni e rischi inesistenti, ma non può essere utilizzato per conservare una sottovalutazione intenzionale o per occultare utili effettivamente maturati.
  • Le valutazioni civilistiche che hanno prodotto deduzioni fiscali negli esercizi precedenti possono generare, quando il valore della partecipazione recupera, componenti positivi fiscalmente rilevanti.
  • Le opinioni successive di revisori o consulenti hanno efficacia probatoria limitata se contraddicono quanto dichiarato dalla società nelle note integrative contemporanee ai bilanci.
  • La compensazione delle spese è possibile in presenza di soccombenza reciproca o di esiti differenti nei vari capi della controversia, anche se una parte prevale su una specifica imposta.
  • Una disciplina sanzionatoria più favorevole può essere applicata solo se la relativa norma è già entrata in vigore e ne ricorrono i presupposti temporali.

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