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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33786/2025 del 14/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di revoca dell'affidamento in prova ai servizi sociali concordando che il provvedimento avesse violato l'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. per inosservanza o erronea applicazione di norme (in particolare art. 47 Ord. pen.) e per carenza di motivazione. Si è contestato che il Tribunale non avrebbe dovuto considerare ai fini della revoca la condotta del 2 marzo 2025 senza ri-valutare anche la precedente sospensione del 9 aprile 2024 e senza tener conto delle giustificazioni depositate (memoria del 3 marzo 2025 che riferiva caso fortuito/forza maggiore per la rottura dell'auto e dichiarazione della terza persona che aveva fornito assistenza). Inoltre la difesa ha eccepito che non si sarebbe dovuto dar peso alla precedente violazione, essendovi nel periodo intercorso elementi positivi di reinserimento sociale (relazioni UEPE, dichiarazioni del datore di lavoro, percorso terapeutico).

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il Tribunale di Sorveglianza ha correttamente applicato i principi di diritto sull'affidamento in prova: ha valutato la memoria difensiva ma ha ritenuto la versione del caso fortuito inverosimile alla luce di dichiarazioni discordanti; ha considerato il comportamento complessivo dell'affidato e la reiterazione delle violazioni (anche rispetto alla precedente sospensione), ed ha motivato la revoca della misura con effetti ex nunc, dichiarando validamente espiata la pena fino al 3 marzo 2025. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Il provvedimento contiene altresì l'ordine di omettere i dati identificativi in caso di diffusione, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n.196/2003.

Norme richiamate

  • art. 47 Ordinamento penitenziario (affidamento in prova al servizio sociale)

    La norma richiede che la revoca dell'affidamento sia decisa valutando il comportamento complessivo dell'affidato; la revoca non è automatica al riscontro di singole violazioni, ma il giudice deve valutare se esse siano incompatibili con la prosecuzione della misura e motivare le ragioni della revoca e la decorrenza degli effetti.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    È il motivo di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge; la Corte qui ha ritenuto che non sussista una violazione di legge o una carenza motivazionale tale da giustificare l'annullamento.

  • art. 52 d.lgs. n.196 del 2003 (tutela dei dati personali)

    Norma sulla protezione dei dati che impone l'oscuramento delle generalità e dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

  • Orientamenti giurisprudenziali della Corte di Cassazione citati

    Riferimenti a precedenti (es. Sez. 1, n. 36503/2018; Sez. 1, n. 13376/2019; Sez. 1, n. 27713/2013; Sez. 1, n. 36470/2021)

    La giurisprudenza consolidata indica che la revoca dell'affidamento va decisa sulla base dell'insieme degli elementi raccolti durante l'esecuzione della misura; la gravità e la rilevanza dimostrativa del fatto, la condotta complessiva dell'affidato e la persistenza di comportamenti incompatibili con le finalità dell'istituto sono fattori decisivi.

Massime di principio

  • La revoca dell'affidamento in prova si decide valutando il comportamento complessivo dell'affidato: una singola violazione non determina automaticamente la revoca, ma la reiterazione o la gravità possono giustificarla.
  • Il giudice deve sempre valutare e motivare le giustificazioni prospettate dalla difesa (es. caso fortuito), ma può ritenere inverosimili tali giustificazioni se emergono elementi contraddittori o discordanti.
  • Una precedente sospensione senza revoca non impedisce che una successiva violazione, se reiterata o significativa, comporti la revoca: la valutazione è cumulativa e dinamica.
  • La decorrenza degli effetti della revoca (ex nunc o ex tunc) deve essere motivata dal giudice tenendo conto della gravità della condotta e del comportamento durante il periodo di affidamento.
  • In cassazione il ricorrente deve dimostrare concretamente un errore di diritto o una insufficiente motivazione del provvedimento impugnato; semplici argomentazioni difensive non sono sufficienti se il giudice di merito ha adeguatamente valutato gli elementi probatori.

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