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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45177/2022 del 28/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Le parti civili impugnavano la sentenza di appello del 14/12/2020 denunciando vizio di motivazione: la Corte di appello avrebbe dato una motivazione scarna e generica, senza confrontarsi analiticamente con il compendio probatorio, con i dati quantitativi e con le specificità dei rapporti contrattuali/impiantistici relativi a ciascun Comune, omettendo di considerare le conseguenze ambientali (e la loro rilevanza ai sensi dell'art. 434 c.p.). Chiedevano l'annullamento per carenza argomentativa. Il Procuratore Generale aveva chiesto l'inammissibilità dei ricorsi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati nei termini indicati: ha censurato la Corte di appello per motivazione eccessivamente sintetica e non idonea a rendere intellegibile il percorso decisionale (irregolare l'uso 'per relationem' senza i presupposti richiesti). Ha confermato che l'inefficienza del servizio di depurazione era provata in fatto, ma che la correlazione tra tale inefficienza e le responsabilità penali rispetto ai singoli imputati non era adeguatamente argomentata dall'appello. Quanto alle contestazioni ai sensi dell'art. 434 c.p. (disastro), la Corte ha richiamato l'interpretazione giurisprudenziale che riconosce la fattispecie anche per fenomeni diffusi e prolungati, e ha sottolineato la necessità di individuare con chiarezza il momento di consumazione/realizzazione dell'evento ai fini anche prescrizionali. Sotto il profilo prescrizionale, la Corte ha precisato le scadenze: per i capi 1, 2, 4 e 5 la prescrizione era già maturata al 13/03/2020; per i capi 3 e 6 (art. 434 c.p.) il termine massimo prolungato della prescrizione scade il 13/03/2027. Conseguentemente la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili e ha disposto il rinvio al giudice civile competente per nuovo giudizio in grado di appello; le statuizioni penali sostanziali (assoluzioni) non sono state riformate in questa decisione di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Richiamato come norma sul concorso di persone nel reato: la sentenza valuta la responsabilità collettiva rispetto alle condotte contestate.

  • art. 81 c.p. (commi primo e secondo)

    Richiamato in relazione alla responsabilità e al concorso di persone, utilizzato per precisare il ruolo degli imputati nell'ambito delle fattispecie contestate.

  • art. 356 c.p.

    Riferito alle norme sulla gestione dei servizi pubblici e relative fattispecie; valutato in relazione alla responsabilità per cattiva gestione degli impianti di depurazione.

  • art. 355 c.p.

    Richiamato in relazione agli obblighi di prevenzione e tutela (norme collegate all'art. 356); considerato nel computo delle fattispecie contestate ai capi indicati.

  • art. 434 c.p.

    Centrale: la Corte ha richiamato la giurisprudenza che definisce la nozione di "disastro" anche per fenomeni diffusi, prolungati e non necessariamente eclatanti. Ha sottolineato che il comma 2 disciplina una fattispecie aggravata dall'evento e che va determinato il momento di consumazione (realizzazione dell'evento) ai fini della prescrizione e dell'inquadramento.

  • art. 635 c.p.

    Richiamato per le fattispecie connesse allo sversamento e all'inquinamento; la sentenza valuta la prova della materialità delle condotte contestate.

  • d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (art. 103 e art. 137, comma 11)

    Normativa ambientale di riferimento: la Corte rileva che i profili tecnici/ambientali provati in dibattimento (inefficienze e anomalie microbiologiche) devono essere adeguatamente collegati alla responsabilità penale e alla dinamica fattuale.

  • decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172 (art. 6 e in particolare lett. b))

    Norme richiamate in relazione a specifiche contestazioni (reati connessi alla normativa sui rifiuti/fanghi); la Corte ha valutato la fondatezza delle stime e dei metodi di calcolo usati dall'accusa.

  • art. 125, comma 3 c.p.p.

    Norma procedurale richiamata dalle parti civili in tema di motivazione; la Corte ha valutato il vizio di motivazione alla luce dei parametri di legittimità.

  • art. 546, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Richiamata in rapporto alle doglianze sui vizi di motivazione e sulla correttezza della valutazione di appello rispetto al primo grado.

Massime di principio

  • La motivazione di una sentenza d'appello che richiama per relationem la motivazione di primo grado è ammissibile solo se il richiamo soddisfa requisiti stringenti: il giudice d'appello deve dimostrare di avere effettivamente meditato e ritenuto coerenti le ragioni del provvedimento di riferimento; la motivazione residuale non può essere meramente sintetica o di stile.
  • Quando la prova tecnica (es. inefficienza impiantistica, dati microbiologici) è incontroversa, non ne consegue automaticamente la responsabilità penale: è necessario un collegamento argomentato tra le risultanze e la sfera di responsabilità soggettiva degli imputati (politica aziendale dolosa o direttive fraudolente vs. difficoltà gestionali contingenti).
  • L'art. 434 c.p. (disastro) può ricomprendere fenomeni diffusi, silenti e prolungati nel tempo (emissioni inquinanti che deteriorano ambiente e salute nel lungo periodo), ma l'applicazione richiede un'analisi rigorosa della dimensione dell'evento e dell'effettivo pericolo per l'incolumità pubblica; va individuato con precisione il momento di realizzazione dell'evento ai fini dell'inquadramento e della prescrizione.
  • La determinazione della prescrizione dipende dalla data di cessazione dell'evento o dalla consumazione dell'ipotesi aggravata: in reati a "evento" l'individuazione temporale dell'evento è decisiva per il calcolo dei termini prescrizionali.
  • In giudizi penali con rilevanti risvolti civili, l'insufficiente motivazione sull'aspetto penale può comportare l'annullamento limitato alle statuizioni civili e il rinvio al giudice civile per nuovo esame; pertanto la bontà della motivazione è cruciale anche per la tutela degli interessi civili.
  • Le stime e i metodi di calcolo utilizzati dall'accusa (es. produzione di fanghi stimata a distanza di anni) devono essere solidamente ancorati a dati obiettivi: stime postume e dati statistici incerti possono rendere non provata la materialità di taluni elementi di reato.

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