Cassazione Penale, Ordinanza n. 02553/2025 del 21/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato la valutazione del giudice di sorveglianza secondo cui l'istanza era manifestamente infondata ai sensi dell'art. 666, comma 2, c.p.p., per difetto delle condizioni di legge. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo ipotesi di esonero ex art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione penitenziaria)
La controversia
Il ricorrente impugnava il decreto del giudice di sorveglianza che aveva dichiarato inammissibile il reclamo da lui proposto contro il provvedimento relativo alla richiesta di acquisto, per esigenze di cura, di sommità fiorite di timo con sola valenza fitoterapica. In cassazione deduceva vizio di motivazione in ordine alla declaratoria di inammissibilità del reclamo e violazione dell'art. 32 Cost., sostenendo in sostanza che vi sarebbe stato un diritto del detenuto ad ottenere tale acquisto per finalità terapeutiche. La Corte rileva che le censure riproducono questioni già esaminate dal decreto impugnato e che l'istanza è stata ritenuta manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge, poiché non vi era inosservanza, da parte dell'amministrazione, di disposizioni dell'ordinamento penitenziario e in particolare dell'art. 11 l. n. 354/1975, né un diritto soggettivo del detenuto all'acquisto del prodotto richiesto.
Norme richiamate
art. 32 Cost.
Invocato dal ricorrente a sostegno della pretesa di ottenere il prodotto per finalità di cura; la Corte non ne ravvisa la violazione, ritenendo manifestamente infondate le doglianze.
art. 666, comma 2, c.p.p.
Richiamato quale base per la declaratoria di manifesta infondatezza dell'istanza, per difetto delle condizioni di legge.
art. 11 l. 26 luglio 1975, n. 354
Norma dell'ordinamento penitenziario indicata come non violata dall'amministrazione; la Corte esclude che dall'articolo derivi un diritto soggettivo del detenuto all'acquisto del bene richiesto.
art. 616 c.p.p.
Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in assenza di cause di esonero.
Massime di principio
- Nel procedimento di sorveglianza, l'istanza del detenuto è manifestamente infondata quando non viene allegata o dimostrata una specifica inosservanza di disposizioni dell'ordinamento penitenziario da parte dell'amministrazione.
- Il diritto alla salute del detenuto non comporta, di per sé, un diritto soggettivo all'acquisto di qualunque bene o prodotto richiesto per finalità fitoterapiche o terapeutiche, se manca un fondamento normativo specifico.
- In sede di legittimità sono inammissibili le censure che si limitano a riprodurre profili già esaminati e confutati dal provvedimento impugnato, senza confrontarsi con la ratio decidendi.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo cause di esonero, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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