Cassazione Penale, Ordinanza n. 04261/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, condannando ciascuna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna per tentata rapina impropria resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Le due imputate hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 6 marzo 2025, che aveva confermato il giudizio di responsabilità per il reato di tentata rapina impropria. Con un unico motivo hanno dedotto mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione posta a base dell'affermazione di colpevolezza, lamentando anche il travisamento della prova con riferimento alle dichiarazioni della persona offesa. La Corte ha ritenuto il motivo generico e non specifico, perché sostanzialmente reiterava argomentazioni già esaminate e respinte in appello, senza confrontarsi con la motivazione impugnata. Ha inoltre ritenuto non consentita la censura di travisamento della prova, osservando che le dichiarazioni della persona offesa possono legittimamente fondare da sole l'affermazione di responsabilità, purché il giudice valuti credibilità e attendibilità del racconto. La motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta corretta e non illogica, avendo valorizzato elementi di riscontro alla ricostruzione della persona offesa.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
mancanza di specificità del motivo
la carenza di specificità del ricorso, derivante dalla mancata correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, comporta l'inammissibilità del ricorso per cassazione
art. 192, comma 3, c.p.p.
le regole di valutazione previste per questa disposizione non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa; tali dichiarazioni possono, se ritenute credibili e attendibili, sorreggere da sole l'affermazione di responsabilità
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che non si confronti con le specifiche ragioni poste a fondamento della decisione impugnata, limitandosi a riproporre doglianze già disattese in appello.
- Il vizio di travisamento della prova non può essere dedotto in modo generico quando la censura non evidenzi un effettivo errore percettivo della motivazione e si risolva in una diversa lettura del materiale probatorio.
- Le dichiarazioni della persona offesa possono costituire da sole base sufficiente per l'affermazione di responsabilità, purché il giudice dia conto della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca del racconto.
- In sede di legittimità la valutazione di motivazione è sindacabile solo nei limiti del vizio dedotto; non è consentito sostituire alla ricostruzione del giudice di merito una mera rivalutazione del compendio probatorio.
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