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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09376/2024 del 08/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla decisione dell’azienda sanitaria locale di ridurre del 30% il trattamento economico variabile aziendale dei dirigenti sanitari, in attuazione di misure di contenimento della spesa e delle linee di indirizzo commissariali regionali. La lavoratrice dirigente sanitaria ha contestato l’illegittimità della nota del 5 novembre 2012 con cui era stata modificata la componente variabile della retribuzione, sostenendo che i fondi contrattuali per gli anni 2011, 2012 e 2013 erano stati determinati con criteri errati e che l’art. 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010 consentiva soltanto la decurtazione del trattamento accessorio, non di quello fondamentale. Chiedeva la restituzione delle somme trattenute. Il Tribunale rigettava, ma la Corte d’appello accoglieva l’impugnazione della lavoratrice, ritenendo illegittima la trattenuta forfettaria del 30% e condannando l’azienda alla restituzione di euro 4.140,84 oltre accessori. L’azienda sanitaria ricorreva per cassazione con due motivi: violazione dell’art. 9, comma 2-bis, d.l. 78/2010 e delle disposizioni commissariali/regionali sul risanamento sanitario; violazione delle norme collettive sull’area medico-veterinaria, sostenendo che la riduzione era dovuta per il solo trattamento accessorio, che era legittima la cristallizzazione dei fondi al 2010 con riduzione proporzionale alla diminuzione del personale, e che la Corte territoriale aveva errato nel ritenere illegittimo il criterio del taglio lineare del 30% senza considerare il corretto ricalcolo dei fondi e delle somme effettivamente spettanti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso per quanto di ragione, richiamando un proprio precedente conforme e affermando che l’art. 9, comma 2-bis, d.l. 78/2010 impone la cristallizzazione delle risorse destinate al trattamento accessorio nell’importo 2010 e la loro riduzione proporzionale in caso di diminuzione del personale in servizio; tuttavia, ha ritenuto illegittima una riduzione forfettaria e lineare del 30% applicata indistintamente ai dirigenti. La decisione d’appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, affinché proceda al corretto ricalcolo dei fondi e del dare-avere tra le parti secondo i criteri normativi e contrattuali, considerando anche le cessazioni dal servizio e l’eventuale riparto tra parte variabile della retribuzione di posizione e retribuzione di risultato. Il testo disponibile si interrompe con la formula "cassa con rinvio", ma il contenuto consente di ricostruire che il ricorso è stato accolto con rinvio.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 2-bis, d.l. n. 78/2010

    A decorrere dal 1º gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale ... non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio

    La norma cristallizza le risorse del trattamento accessorio all’importo del 2010 e impone una riduzione proporzionale in caso di diminuzione del personale; essa prevale sulla disciplina contrattuale e consente il recupero delle somme eventualmente erogate in eccedenza, ma non legittima tagli lineari forfettari applicati indistintamente ai singoli dipendenti.

  • art. 45 d.lgs. n. 165/2001

    Il trattamento economico fondamentale e accessorio del pubblico impiego è definito dalla contrattazione collettiva, che disciplina i trattamenti accessori in coerenza con la legge e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

  • art. 40, comma 3-bis, d.lgs. n. 165/2001

    secondo periodo, come modificato dal d.lgs. n. 75/2017

    La contrattazione integrativa deve destinare una quota prevalente delle risorse accessorie al perseguimento di efficienza e produttività, collegandola alle risorse variabili dell’anno di riferimento.

  • art. 51 CCNL 5 dicembre 1996 area dirigenza medica e veterinaria

    commi 3 e richiamo alla graduazione delle funzioni dirigenziali

    La retribuzione di posizione è correlata alla graduazione delle funzioni e alla pesatura degli incarichi; la parte variabile dipende dalla valutazione delle singole attività dirigenziali.

  • art. 39 CCNL 8 giugno 2000 area medico-veterinaria

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la decisione di merito, in relazione alla disciplina contrattuale della retribuzione di posizione e delle sue componenti.

  • art. 55, comma 6, CCNL 5 dicembre 1996 area medico-veterinaria

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della legittimità della riduzione proporzionale del trattamento accessorio e della diversa graduazione delle funzioni.

  • d.l. n. 70/2010

    Citato nel testo per errore materiale nel passaggio finale della motivazione, ma il riferimento sostanziale è all’art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78/2010.

Massime di principio

  • Nei rapporti di pubblico impiego contrattualizzato, il trattamento economico accessorio è governato dalla contrattazione collettiva solo nei limiti compatibili con le norme inderogabili di finanza pubblica, che possono imporre tetti massimi e riduzioni delle risorse.
  • La previsione di cristallizzazione dei fondi al livello dell’anno base e di riduzione proporzionale per diminuzione del personale richiede un ricalcolo aderente al dato normativo: non è legittimo sostituirlo con tagli percentuali lineari applicati indistintamente ai singoli lavoratori.
  • Quando la riduzione dei fondi contrattuali sia stata applicata in modo non corretto, il giudice deve verificare il corretto dare-avere attraverso il ricalcolo del fondo, la detrazione delle quote riferibili ai cessati e la determinazione di quanto effettivamente spettante a ciascun dipendente.
  • La retribuzione di posizione variabile dei dirigenti sanitari è componente accessoria collegata alla graduazione delle funzioni; la sua quantificazione richiede la pesatura degli incarichi e non può essere modificata unilateralmente dal datore di lavoro in contrasto con il contratto collettivo.
  • Se la mancata o errata allocazione di parte delle risorse accessorie determina un incremento della retribuzione di risultato, può venire in rilievo una compensatio lucri cum damno tra vantaggio e danno derivanti dal medesimo fatto.
  • Le misure di contenimento della spesa pubblica possono comprimere l’autonomia collettiva e prevalere sulla disciplina contrattuale quando perseguono obiettivi generali di risanamento e razionalizzazione della spesa.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRInadempimentoSpese di lite
RamiLavoroObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaCompensatio lucri cum damnoBuona fede e correttezza

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