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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39509/2021 del 13/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il contribuente aveva opposto una cartella di pagamento deducendo: 1) l'inesistenza/invalidità della notifica perché eseguita via PEC in formato "pdf" anziché "p7m"; 2) la nullità della cartella per difetto di motivazione quanto agli interessi, poiché non sarebbero stati indicati modalità di calcolo, tasso e decorrenza; 3) la nullità della cartella per omessa indicazione dei requisiti di legge e dei poteri del responsabile del procedimento. Il Tribunale aveva respinto l'opposizione ritenendo sanato l'eventuale vizio di notifica per raggiungimento dello scopo, inammissibile la censura sugli interessi perché riferita al ruolo e al titolo prodromico non impugnato, e infondata la doglianza sul responsabile del procedimento. In cassazione venivano dedotte violazioni degli artt. 26 e 60 del d.P.R. n. 602 del 1973, dell'art. 156 c.p.c., dell'art. 7 dello Statuto del contribuente, dell'art. 3 della l. n. 241 del 1990 e dell'art. 36, comma 4-ter, del d.l. n. 248 del 2007 conv. in l. n. 31 del 2008.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui l'irritualità della notifica della cartella via PEC in formato pdf anziché p7m non esclude l'applicazione della sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c.; ha inoltre richiamato la fungibilità processuale delle due estensioni di file. Sul secondo motivo ha rilevato che la censura non si confrontava con la doppia ratio decidendi del Tribunale: da un lato la questione attinente al ruolo, dall'altro la preclusione derivante dalla mancata impugnazione dell'atto prodromico. Sul terzo motivo ha osservato che i motivi dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. delimitano il perimetro del giudizio e che la censura odierna eccedeva tale perimetro, oltre a non misurarsi con la specifica statuizione del giudice di merito sull'assenza di un obbligo di documentare nello stesso atto l'appartenenza del responsabile all'amministrazione. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 156 c.p.c.

    La sanatoria per raggiungimento dello scopo si applica anche all'irritualità della notificazione della cartella di pagamento trasmessa via PEC in formato pdf anziché p7m.

  • art. 26, comma 5, d.P.R. n. 602 del 1973

    La disciplina speciale della notifica della cartella rinvia alle norme dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 e, tramite questo, alle regole delle notificazioni del processo civile.

  • art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973

    Opera come norma di rinvio per la notificazione della cartella, consentendo il richiamo delle norme del processo civile sulle notificazioni.

  • art. 7 Statuto del contribuente

    La censura sul difetto di motivazione della cartella non è stata accolta perché non si confrontava con le ragioni della decisione di merito.

  • art. 3 l. n. 241 del 1990

    Richiamato dal ricorrente come parametro del dovere di motivazione degli atti amministrativi, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 36, comma 4-ter, d.l. n. 248 del 2007 conv. in l. n. 31 del 2008

    Non impone di documentare nello stesso atto l'appartenenza del responsabile del procedimento all'amministrazione, secondo quanto ritenuto dal Tribunale e non validamente censurato.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È il rito camerale seguito per la definizione del ricorso sulla base della proposta del relatore.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché contrario a un orientamento consolidato della Corte.

  • art. 617 c.p.c.

    L'opposizione esecutiva delimita il perimetro cognitivo del giudizio e i motivi dedotti costituiscono la causa petendi, che non può essere superata in cassazione.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    La parte ricorrente deve indicare specificamente il contenuto dell'originaria opposizione per consentire il controllo della corrispondenza tra motivo di ricorso e decisum.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Essendo il ricorso dichiarato inammissibile, la Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • La notificazione della cartella di pagamento via PEC in formato pdf anziché p7m, quand'anche irregolare, è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c., in quanto la disciplina speciale rinvia alle norme sulle notificazioni del processo civile.
  • La cartella di pagamento ha natura sostanziale, ma ciò non impedisce l'applicazione di istituti processuali, ove il sistema di rinvio lo consenta.
  • In sede di legittimità la censura deve confrontarsi con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata; la mancata confutazione anche di una sola di esse rende il motivo inammissibile.
  • Nell'opposizione esecutiva ex art. 617 c.p.c. i motivi dedotti delimitano il perimetro del giudizio: in cassazione non possono essere introdotte questioni nuove o diverse rispetto a quelle poste con l'atto introduttivo.
  • Quando si impugna una cartella per vizi di motivazione o per difetti relativi al responsabile del procedimento, il ricorso deve indicare con precisione il contenuto dell'opposizione originaria e il punto specifico su cui il giudice di merito avrebbe errato.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneOpposizioni esecutive
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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