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Sentenza

Sentenza n. 1608/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202600845

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso contro il diniego ministeriale di riconoscimento di un titolo di formazione conseguito presso un’università spagnola ai fini dell’esercizio della professione di insegnante di sostegno nella scuola dell’infanzia e primaria

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (candidata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La destinataria del diniego aveva impugnato davanti al TAR il provvedimento ministeriale del 4 novembre 2024, con il quale era stata respinta l’istanza di riconoscimento del titolo di formazione rilasciato da un’università spagnola, ai fini dell’esercizio in Italia della professione di insegnante nella scuola dell’infanzia e primaria, nella specializzazione di sostegno. Il TAR aveva accolto il ricorso, disponendo il riesame dell’istanza e l’eventuale assegnazione di misure compensative. Il Ministero ha appellato la sentenza, chiedendone la riforma previa sospensione dell’efficacia, deducendo plurime censure contro la decisione di primo grado. In via preliminare ha però rappresentato e documentato che l’originaria ricorrente aveva rinunciato, con atto acquisito al protocollo ministeriale il 23 giugno 2025, all’istanza di riconoscimento oggetto del diniego impugnato, in relazione alla partecipazione ai percorsi di specializzazione previsti dall’art. 7 del d.l. n. 71/2024, convertito dalla l. n. 106/2024. L’appellata, benché evocata, non si è costituita.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha deciso la causa con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e ha annullato senza rinvio la sentenza del TAR, dichiarando improcedibile il ricorso di primo grado per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La rinuncia dell’originaria ricorrente all’istanza di riconoscimento ha fatto venir meno il suo interesse concreto e attuale a ottenere l’annullamento del diniego ministeriale, poiché non risultava più attuale l’utilità derivante dal riesame dell’istanza o dall’eventuale assegnazione di misure compensative. La sopravvenienza è rilevante anche se intervenuta nel giudizio di appello, in quanto il rapporto processuale amministrativo resta unitario nei due gradi. L’appello ministeriale non è stato dichiarato inammissibile: il Ministero conservava un interesse autonomo a ottenere l’eliminazione della sentenza che aveva annullato il proprio diniego. La conseguenza corretta è stata quindi l’annullamento senza rinvio della sentenza di primo grado e la declaratoria di improcedibilità del ricorso originario. Le spese del doppio grado sono state integralmente compensate. Il contributo unificato del primo grado è stato posto a carico dell’originaria ricorrente, mentre quello prenotato a debito per l’appello è stato posto a carico del Ministero, poiché la rinuncia all’istanza era intervenuta prima della pubblicazione della sentenza di primo grado.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza c.d. semplificata

    Consente la definizione della controversia in forma semplificata quando il contraddittorio e l’istruttoria sono completi e la causa è matura per la decisione, previa audizione della parte costituita.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

  • art. 7 d.l. n. 71/2024, convertito con l. n. 106/2024

    È richiamato quale disposizione in relazione alla quale l’interessata aveva rinunciato all’istanza di riconoscimento del titolo estero per partecipare ai percorsi di specializzazione.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, la rinuncia sopravvenuta del ricorrente all’istanza amministrativa cui si riferisce il provvedimento impugnato elimina, di regola, l’interesse concreto e attuale all’annullamento di tale provvedimento e determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La sopravvenuta carenza di interesse del ricorso di primo grado può essere rilevata e dichiarata anche in appello, poiché il rapporto processuale amministrativo resta unitario durante entrambi i gradi di giudizio.
  • Quando l’interesse al ricorso di primo grado viene meno durante l’appello, il giudice d’appello deve annullare senza rinvio la sentenza di primo grado e dichiarare improcedibile il ricorso originario, anziché esaminare nel merito le censure contro l’atto amministrativo.
  • La sopravvenuta improcedibilità del ricorso di primo grado non rende di per sé inammissibile l’appello dell’amministrazione: l’amministrazione conserva l’interesse a rimuovere una sentenza che abbia annullato il proprio provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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