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Sentenza

Sentenza n. 278/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento - del decreto 27.08.2024 del Dirigente dello SUI c/o la Prefettura di Siena di revoca del nulla-osta per lavoro subordinato P-SI/L/Q/2023/100612 rilasciato dallo S.U.I. presso la Prefettura di Siena in data 02.01.2024, notificato il 03.12.2025.

Giustizia amministrativa202500598

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di revoca del nulla-osta per lavoro subordinato stagionale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla-osta rilasciato a seguito della richiesta di un'impresa agricola nell'ambito dei flussi per lavoratori stagionali. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 97 e 24 Cost., degli artt. 7 e 10-bis l. 241/1990 e dell'art. 2 d.P.R. 362/1994, nonché eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, sostenendo di non avere ricevuto validamente la comunicazione di avvio o il preavviso di rigetto e di essere stato così privato della possibilità di partecipare e integrare la documentazione. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 42 d.l. 73/2022, convertito nella l. 122/2022, e dell'art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998, nonché difetto di istruttoria e carenza di motivazione. Ha sostenuto che le omissioni documentali fossero imputabili al datore di lavoro, che la richiesta di nulla-osta non fosse stata accertata come fittizia e che, avendo trovato un nuovo impiego, avrebbe dovuto essergli rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione anziché essere revocato il nulla-osta.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che il procedimento di revoca del nulla-osta costituisca un procedimento d'ufficio riconducibile all'autotutela doverosa e che la comunicazione di avvio, anche nella forma del preavviso di rigetto, assolva alla funzione di garantire il contraddittorio procedimentale. Nel caso concreto l'Amministrazione aveva inviato la comunicazione tramite il sistema informatico SIP 2.0 all'indirizzo PEC indicato nella domanda, associato a un intermediario e utilizzato come domicilio digitale speciale per il procedimento. La comunicazione era stata quindi validamente effettuata e il datore di lavoro ne aveva avuto conoscenza senza provvedere alla trasmissione della documentazione richiesta. Il giudice ha inoltre rilevato che il procedimento coinvolge direttamente il datore di lavoro, sul quale gravano gli obblighi documentali, e che la comunicazione diretta al lavoratore è necessaria soltanto quando le ragioni ostative riguardino anche la sua posizione e il suo apporto possa essere sostanziale. In ogni caso, trattandosi di attività vincolata e di carenze documentali sostanziali, l'eventuale violazione degli artt. 7 e 10-bis sarebbe stata non invalidante ai sensi dell'art. 21-octies l. 241/1990. Quanto al secondo motivo, il TAR ha ritenuto che la mancata produzione di visura camerale, DURC, dichiarazione datoriale, certificato di idoneità alloggiativa, passaporto rinnovato e asseverazione professionale integrasse carenze sostanziali, non meramente formali. In particolare, l'asseverazione implica una valutazione tecnica su capacità patrimoniale, equilibrio economico-finanziario, fatturato e numero dei dipendenti. Il nulla-osta era pertanto privo dei presupposti di legittimità e l'ingresso del lavoratore si fondava su un titolo invalido. Il permesso di soggiorno per attesa occupazione ex art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998 non è applicabile ai lavoratori stagionali, poiché l'art. 24, comma 1, dello stesso decreto esclude espressamente tale disposizione. Inoltre, il permesso per attesa occupazione presuppone la previa instaurazione e successiva cessazione di un rapporto di lavoro regolare; non è sufficiente la mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno, anche se dovuta all'inadempienza del datore. Le spese sono state compensate per la peculiarità del caso.

Norme richiamate

  • artt. 7 e 8 l. 241/1990

    La comunicazione di avvio del procedimento deve consentire la partecipazione dell'interessato; nel caso concreto è stata validamente effettuata tramite il domicilio digitale indicato nella domanda.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto assicura il contraddittorio procedimentale; la sua comunicazione deve essere indirizzata al soggetto cui fanno capo le ragioni ostative, salvo che esse riguardino anche il lavoratore.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    Le violazioni degli obblighi partecipativi non determinano autonomamente l'annullamento quando il provvedimento è vincolato e il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 65 d.lgs. 82/2005

    le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica ... sono valide ... se trasmesse ... da un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata ...

    L'indirizzo PEC indicato nell'istanza telematica può costituire domicilio digitale speciale per gli atti e le comunicazioni relativi al procedimento.

  • art. 3-bis, comma 4-quinquies, d.lgs. 82/2005

    è possibile eleggere anche un domicilio digitale speciale per determinati atti, procedimenti o affari

    L'elezione del domicilio digitale speciale rende valide le comunicazioni indirizzate alla PEC indicata e impedisce di opporre eccezioni relative alla forma e alla data di spedizione o ricezione.

  • art. 22 d.lgs. 286/1998

    Nel procedimento per il nulla-osta al lavoro subordinato gli oneri di allegazione e documentazione gravano sul datore di lavoro; il nulla-osta è collegato all'instaurazione del rapporto presso lo specifico datore.

  • art. 24, comma 1, d.lgs. 286/1998

    Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 22, ad eccezione dei commi 5, secondo periodo, e 11.

    La disciplina del lavoro stagionale esclude l'applicazione dell'art. 22, comma 11, e quindi la possibilità di ottenere il permesso per attesa occupazione secondo tale disposizione.

  • art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998

    la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno ... salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale

    Il permesso per attesa occupazione presuppone la perdita di un posto di lavoro già instaurato e non è concedibile al lavoratore stagionale né quando il rapporto non sia mai stato perfezionato.

  • art. 24-bis, comma 2, d.lgs. 286/1998

    L'asseverazione professionale richiesta per il lavoro stagionale ha natura tecnico-valutativa e non costituisce una mera attestazione documentale; la sua mancanza incide sostanzialmente sui presupposti del nulla-osta.

Massime di principio

  • Nel procedimento di revoca del nulla-osta al lavoro subordinato stagionale, la comunicazione di avvio o il preavviso di rigetto deve essere indirizzato al soggetto cui sono riferibili le ragioni ostative; la comunicazione al lavoratore è necessaria quando tali ragioni riguardino anche la sua posizione e il suo apporto possa risultare sostanziale e dirimente.
  • L'indirizzo PEC indicato dal richiedente in una domanda telematica per il nulla-osta costituisce domicilio digitale speciale per le comunicazioni relative al procedimento; l'Amministrazione che trasmetta l'avviso a tale indirizzo adempie all'obbligo di comunicazione, senza dover attivare ulteriori modalità di notifica.
  • La mancata produzione, nell'ambito della procedura per il lavoro stagionale, di documenti relativi alla posizione datoriale e dell'asseverazione professionale integra una carenza sostanziale dei presupposti del nulla-osta, non una mera irregolarità formale.
  • Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone l'instaurazione e la successiva cessazione di un rapporto di lavoro regolare e non può essere rilasciato al lavoratore stagionale quando il contratto di lavoro e il contratto di soggiorno non siano mai stati perfezionati, anche se ciò dipende dall'inadempienza del datore di lavoro.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleSilenzio della pubblica amministrazioneVizi formali non invalidantiPrincipio di legalità e tipicità

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