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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11248/2024 del 26/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Due soggetti, un avvocato e una società tra professionisti, avevano chiesto l’ammissione al passivo fallimentare di crediti per compensi professionali derivanti da attività giudiziale e stragiudiziale rese in favore della società poi fallita, chiedendo anche il riconoscimento del privilegio e della prededuzione. Il giudice delegato aveva escluso il credito dell’avvocato e ammesso solo in parte quello della società; il tribunale, decidendo sulle opposizioni riunite, aveva ammesso solo in minima parte il credito dell’avvocato e rigettato il resto. I ricorrenti hanno impugnato il decreto deducendo: (1) violazione delle norme sulla data certa e sulla prova dell’attività professionale, sostenendo che l’attività giudiziale era stata effettivamente svolta e documentata; (2) errata determinazione del valore delle controversie amministrative, che il tribunale aveva ritenuto indeterminabile senza considerare il valore dei singoli appalti e l’interesse economico sostanziale; (3) contraddittorietà nella liquidazione dell’attività stragiudiziale dell’avvocato, riconosciuta equitativamente in euro 5.000 pur dopo il rigetto dell’accordo scritto e della prova testimoniale; (4) illegittima inclusione dell’attività stragiudiziale nella sfera di quella giudiziale; (5) omesso esame di un fatto decisivo relativo alle prestazioni giudiziali della società professionale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi, avendo il tribunale contestato non lo svolgimento dell’attività ma l’opponibilità al fallimento delle pattuizioni sui compensi in difetto di data certa. Ha dichiarato inammissibili anche il terzo motivo, perché il tribunale aveva comunque riconosciuto e liquidato autonomamente l’attività stragiudiziale dell’avvocato, e il quarto per carenza di interesse, poiché tale attività era stata comunque considerata. Ha accolto invece il secondo e il quinto motivo, rilevando che il tribunale aveva applicato in modo non corretto il criterio del valore indeterminabile alle controversie amministrative in materia di appalti pubblici, senza considerare che, per le controversie successive all’entrata in vigore del d.m. 55/2014, l’interesse sostanziale perseguito è rapportato all’utile effettivo o ai profitti attesi, di regola non inferiori al 10% del valore dell’appalto, salvo diversa ricavabilità dagli atti di gara. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Benevento in diversa composizione per nuovo esame e regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2704 c.c.

    La data certa rileva ai fini dell’opponibilità al fallimento delle pattuizioni contrattuali sui compensi professionali.

  • art. 2233 c.c.

    Il compenso del professionista va determinato secondo i criteri legali applicabili, in difetto di un accordo opponibile o quando questo non sia utilizzabile.

  • art. 36 Cost.

    È richiamato in relazione alla correttezza della liquidazione del compenso professionale.

  • art. 360 c.p.c.

    È la norma processuale indicata come parametro dei motivi di ricorso per cassazione.

  • artt. 2, 4 e 5, comma 3, d.m. n. 55/2014

    Per le controversie avanti agli organi di giustizia, la liquidazione deve avere riguardo all’entità economica dell’interesse sostanziale perseguito o tutelato; nelle controversie sui contratti pubblici l’interesse del privato è rapportato all’utile effettivo o ai profitti attesi.

  • art. 20 d.m. n. 55/2014

    È richiamato nel motivo sulla separazione tra attività stragiudiziale e giudiziale, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse.

  • d.m. 585/1994

    È richiamato per sottolineare che l’orientamento sul valore indeterminabile delle cause amministrative si era formato sotto una disciplina tariffaria diversa.

  • d.m. n. 127/2004

    È richiamato come disciplina tariffaria previgente, diversa dal d.m. 55/2014, rispetto alla quale si era formato l’orientamento giurisprudenziale superato.

Massime di principio

  • Nelle controversie amministrative in materia di contratti pubblici instaurate dopo l’entrata in vigore del d.m. 55/2014, la liquidazione del compenso dell’avvocato non può essere automaticamente ancorata al criterio del valore indeterminabile: occorre considerare l’interesse sostanziale perseguito dal cliente, rapportato all’utile effettivo o ai profitti attesi, normalmente non inferiori al 10% del valore dell’appalto salvo diversa ricostruzione dagli atti di gara.
  • L’orientamento che qualificava come di valore indeterminabile il ricorso al giudice amministrativo diretto all’annullamento di un provvedimento non può essere meccanicamente applicato alle controversie sui pubblici appalti regolate dal d.m. 55/2014, poiché tale decreto introduce un criterio specifico di determinazione del valore.
  • Se il giudice del merito non contesta lo svolgimento dell’attività professionale ma solo l’opponibilità al fallimento dell’accordo sui compensi per difetto di data certa, il motivo di ricorso che deduca l’esistenza dell’attività non coglie la ratio decidendi ed è inammissibile.
  • Quando il giudice di merito riconosce comunque un’autonoma attività stragiudiziale e la liquida equitativamente, è inammissibile la censura che denunci una contraddizione solo apparente nella decisione o che lamenti la mancata distinzione tra attività giudiziale e stragiudiziale senza un concreto interesse.
  • In sede di verifica del passivo fallimentare, la determinazione dei compensi professionali deve confrontarsi con il regime di opponibilità delle pattuizioni e con i criteri normativi di liquidazione applicabili ratione temporis, senza trascurare l’eventuale documentazione degli atti giudiziali e la tipologia delle controversie patrocinante.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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