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Sentenza

Sentenza del 12/02/2018 n. 799 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Rimborsi - Diniego di rimborso - IRPEF - Somma come trattenuta sulla componente interessi a titolo di tassazione separata - Liquidazione finale della Cassa di Previdenza Lavoratori - Prova sulla reale imputabilità dei rendimenti - Non prodotta dal contribuente - Rimborso di imposta - Onere del contribuente - Dimostrazione presupposti che giustificano rimborso.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente contestava la tassazione separata applicata alle somme trattenute in sede di liquidazione finale della Cassa di Previdenza e chiedeva il rimborso dell’imposta, sostenendo che la componente relativa ai rendimenti dovesse essere assoggettata a un diverso trattamento fiscale. La controversia riguardava anche la decorrenza del termine di decadenza per chiedere il rimborso e la prova dell’effettiva imputabilità dei rendimenti alla gestione sul mercato del capitale accantonato. Secondo l’orientamento richiamato, chi chiede il rimborso deve dimostrare concretamente i presupposti del proprio diritto, mediante documentazione idonea.

La decisione

Il rimborso è stato negato perché il contribuente non ha fornito una prova decisiva della reale imputabilità dei rendimenti alla gestione sul mercato da parte del Fondo. Il termine di decadenza per la richiesta di rimborso decorre dalla ricezione dell’avviso bonario relativo all’applicazione della tassazione separata. È stata inoltre richiamata la distinzione elaborata dalle Sezioni Unite: alle somme corrispondenti al rendimento della polizza si applica la ritenuta del 12,50%, mentre per gli importi maturati direttamente presso il Fondo occorre distinguere quelli maturati fino al 31 dicembre 2000.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 602/1973, art. 38

    Disciplina il rimborso delle imposte non dovute e il relativo termine decadenziale. Nel caso esaminato, il termine decorre dalla ricezione dell’avviso bonario con cui è stata applicata la tassazione separata.

  • Cass., Sezioni Unite, n. 13642/2011

    Ha stabilito che alle somme corrispondenti al rendimento della polizza si applica la ritenuta del 12,50%; per le somme trattenute dal Fondo occorre invece distinguere gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000.

Massime di principio

  • Chi chiede un rimborso fiscale deve provare sia l’indebito pagamento sia tutti i presupposti che fondano il diritto alla restituzione; non è sufficiente allegare genericamente che la tassazione è stata errata.
  • Nelle controversie sui rendimenti di forme previdenziali o assicurative è necessario documentare l’origine delle somme e dimostrare se i rendimenti derivino effettivamente da investimenti sul mercato o da altra componente del capitale accantonato.
  • Il termine per chiedere il rimborso può decorrere dalla conoscenza concreta della tassazione applicata, individuata nella ricezione dell’avviso bonario, e deve essere rispettato a pena di decadenza.
  • Per determinare il regime fiscale applicabile occorre distinguere tra rendimento della polizza, somme maturate presso il Fondo e periodo di maturazione, in particolare rispetto alla data del 31 dicembre 2000.
  • In assenza di documentazione analitica proveniente dall’ente previdenziale o dal Fondo, la richiesta di rimborso rischia di essere respinta per mancato assolvimento dell’onere della prova.

Testo integrale

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