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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35812/2024 del 24/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere resa dal Tribunale del riesame di Napoli, fondata sulle esigenze cautelari e sui gravi indizi a carico degli odierni ricorrenti per detenzione e porto di armi (arma clandestina con matricola abrasa e arma provento di furto), per tentato omicidio e reati collegati, nonché per l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. (metodo/finalità mafiosa). Le difese hanno contestato: mancata individualizzazione della detenzione dell'arma (mera presenza nell'abitazione), assenza di elementi per qualificare i fatti come tentato omicidio (solo "gambizzazione"), uso improprio e insufficiente delle dichiarazioni dei collaboratori per l'aggravante mafiosa, carenza di motivazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari e mancato esame di una memoria difensiva.

La decisione

Il procedimento ha avuto esiti differenziati: i ricorsi di Giuseppe Marigliano e Ovalle Jennssi Ortega sono stati dichiarati inammissibili per rinuncia all'impugnazione con conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria di euro 500 a favore della Cassa delle ammende. I ricorsi di Gennaro Leone, Angelo Esposito e Antonio Sorrentino sono stati rigettati: la Corte di cassazione ha confermato la legittimità della motivazione del Tribunale del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi (anche per il concorso nella detenzione delle armi, sulla base del contesto fattuale) e delle esigenze cautelari, e ha ritenuto corretta l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 nella sua declinazione relativa alla finalità di avvantaggiare il gruppo criminoso. Sono state respinte le censure difensive perché, in massima parte, proponendo ricostruzioni alternative dei fatti, esulavano dai limiti del sindacato di legittimità; inoltre la motivazione del Tribunale del riesame è stata ritenuta completa, coerente e non manifestamente illogica.

Norme richiamate

  • art. 23 legge 18 aprile 1975, n. 110 (normativa sulle armi)

    Utilizzata per qualificare la detenzione di armi e per valutare la rilevanza penale dell'arma clandestina trovata; la Corte ritiene che la detenzione contestata sia supportata dal quadro probatorio complessivo.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    L'aggravante richiede modalità di tipo mafioso (metodo intimidatorio) e/o la finalità di avvantaggiare un'associazione; la Corte conferma che può avere natura oggettiva e che è integrata quando la condotta si connota per modalità evocative della forza intimidatrice del vincolo associativo e per finalità di vantaggio del gruppo.

  • art. 648 cod. pen. (ricettazione)

    Invocato per la detenzione di arma di provenienza illecita; la Corte ha ritenuto sussistenti indizi in ordine alla ricettazione connessa al ritrovamento delle armi.

  • artt. 10, 12, 14 legge 14 ottobre 1974, n. 497 (norme su armi e munizioni)

    Richiamate con riferimento alla detenzione e porto di armi comuni e clandestine; valutate nel complesso probatorio.

  • artt. 56 e 575 cod. pen. (tentato omicidio e reati collegati)

    Usati per inquadrare il fatto di sparare all'indirizzo della vittima e le lesioni riportate; la Corte ha ritenuto congrua la qualificazione come tentato omicidio alla luce degli elementi investigativi.

  • art. 421-bis cod. pen.

    Richiamato in relazione al reato compiuto con modalità intimidatorie e all'ampiezza dell'azione; la vicenda è stata inquadrata come condotta capace di generare allarme sociale.

  • art. 110 cod. pen. (concorso di persone nel reato)

    Applicato per ritenere la responsabilità penale anche di chi non aveva la disponibilità materiale esclusiva dell'arma, quando la presenza dell'oggetto fosse percepibile da tutti e la condotta complessiva avesse carattere unitario.

  • art. 273, 274, 275 cod. proc. pen. (gravi indizi e esigenze cautelari)

    Criteri applicati per valutare la gravità degli indizi e la sussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione). La Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale del riesame adeguata e non manifestamente illogica.

  • art. 591, lett. d) cod. proc. pen. (inammissibilità per rinuncia)

    Invocato per dichiarare inammissibili i ricorsi di chi ha rinunciato all'impugnazione; conseguente condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • La mera presenza in un'abitazione dove è visibile un'arma può, se inserita in un contesto probatorio complessivo (vincoli tra presenti, modalità del ritrovo, comportamenti precedenti), integrare elementi idonei al concorso nella detenzione dell'arma: la valutazione è comunque rimessa al giudice di merito e impugnabile in cassazione solo per vizi normativi o manifesta illogicità.
  • L'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. richiede o il concreto avvalersi del "metodo mafioso" (modalità intimidatoria riconducibile alla forza di un vincolo associativo) o la finalità di avvantaggiare il gruppo: in sede cautelare la sua applicazione può fondarsi su valutazioni oggettive del modo di agire e su dichiarazioni di collaboratori, purché la motivazione sia coerente e non manifestamente illogica.
  • In sede di cassazione sui provvedimenti cautelari il sindacato sui fatti è limitato: non è ammessa la semplice proposta di ricostruzioni alternative dei fatti; sono rilevabili soltanto la violazione di norme o la mancanza/manifesta illogicità della motivazione.
  • Per impugnare con successo la mancata considerazione di memorie o deduzioni difensive occorre dimostrare che l'omesso esame riguardi elementi decisivi che avrebbero potuto alterare il convincimento del giudice; generiche affermazioni non sono sufficienti.
  • La rinuncia all'impugnazione in Cassazione determina inammissibilità e può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie ex lege.
  • Le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione) si valutano sulla base della gravità del fatto, della personalità dell'indagato, del contesto socio-ambientale e del pericolo concreto e attuale di commissione di nuovi reati; la motivazione deve fornire elementi non meramente congetturali per ritenere sussistenti tali esigenze.

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