Cassazione Penale, Sentenza n. 17784/2023 del 28/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per omessa e quindi nulla notificazione della citazione per il giudizio d'appello: il ricorrente aveva nominato un nuovo difensore di fiducia (avv. Federica Carello) e aveva eletto domicilio presso il suo studio, fatto risultante dall'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; tuttavia il decreto di citazione in appello è stato notificato erroneamente anche al precedente difensore (avv. Manuela Agnitelli) e non risulta che l'imputato abbia effettivamente ricevuto notizia del giudizio di secondo grado. Si deduceva la nullità per violazione delle norme sulle notificazioni e sulla efficacia dell'elezione di domicilio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha ricordato il principio secondo cui l'elezione di domicilio è atto personale, costitutivo e recettizio e che l'ultima dichiarazione di domicilio prevale su quelle precedenti, assumendo efficacia dal momento in cui viene comunicata agli organi competenti; ha inoltre affermato che la dichiarazione di domicilio contenuta nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato si estende anche al procedimento principale. Dato che la notifica dell'appello non è stata effettuata correttamente presso il domicilio eletto e non risulta che l'imputato abbia avuto conoscenza del giudizio di secondo grado, la notificazione è stata ritenuta irrituale. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/2009
Norma sostanziale in relazione al reato per cui era imputato il ricorrente; la sentenza impugnata era di condanna per tale reato (il riferimento serve a identificare il capo di imputazione)
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
La norma regola l'efficacia e le conseguenze delle dichiarazioni di domicilio: la Corte interpreta che, per la natura costitutiva e recettizia dell'elezione di domicilio, la più recente dichiarazione prevale sulle precedenti e che la dichiarazione resa nell'istanza di ammissione al patrocinio ha efficacia anche nel procedimento principale
Massime di principio
- L'elezione di domicilio è un atto personale, costitutivo e recettizio: l'ultima dichiarazione valida prevale e ha efficacia dal momento in cui è portata a conoscenza degli organi competenti
- La dichiarazione di domicilio contenuta nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato opera anche rispetto al procedimento principale per il quale il beneficio è richiesto; non è possibile limitare i suoi effetti al solo procedimento incidentale
- La notificazione dell'atto processuale deve essere eseguita presso il domicilio eletto: una notificazione effettuata solo al precedente domiciliatario non rende valida la notificazione se l'imputato non ha avuto effettiva conoscenza dell'atto
- In presenza di irregolarità nella notifica dell'appello che impediscono l'effettiva conoscenza dell'udienza da parte dell'imputato, la giurisdizione di legittimità annulla la sentenza e dispone il rinvio per nuovo giudizio
- Difensori e parti devono comunicare tempestivamente e formalmente le variazioni di domicilio e depositare idonea documentazione (PEC, atti di nomina) per evitare rischi di nullità per notificazioni inefficaci
- I giudici devono verificare l'effettiva ricezione dell'atto presso il domicilio eletto; la mera notifica a un precedente domiciliatario, se non integrata da prova della conoscenza, non è sufficiente a sanare l'irritualità
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