Cassazione Penale, Sentenza n. 30901/2022 del 09/08/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna (reati di furto/ricettazione e danneggiamento) e del rigetto della richiesta di messa alla prova. Il ricorrente deduceva: vizio di motivazione sul diniego della messa alla prova per presunta "capacità a delinquere" (plurime condanne precedenti, negazione della responsabilità, collocazione rapida della refurtiva); inutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese dall'imputato e delle sommarie informazioni rese dal padre per assenza degli avvisi di legge; insufficienza probatoria/ragionevole dubbio sul riconoscimento nell'immagine di videosorveglianza; carenza di motivazione sul danno alla porta (art. 625 n.2 c.p.); mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.); mancata applicazione della continuazione con precedente condanna (art. 81, comma 2 c.p.).
La decisione
Il ricorso è stato parzialmente accolto. Sono stati rigettati i motivi relativi alla messa alla prova, all'inutilizzabilità delle dichiarazioni e alla generica contestazione del riconoscimento (primi tre motivi), ritenuti inammissibili o infondati. Sono stati invece ritenuti fondati i rilievi concernenti la carenza di motivazione rispetto alla qualificazione del danno ai sensi dell'art. 625 n.2 c.p., alla mancata valutazione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) e alla mancata applicazione della continuazione (art. 81, comma 2 c.p.). La Corte di cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente a questi profili e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze; ha rigettato il resto del ricorso.
Norme richiamate
art. 624-bis c.p.
reato (ricettazione) riconosciuto in primo e secondo grado; menzionato nel contesto del novero di reati soggetti a messa alla prova
art. 625 n.2 c.p.
circostanza aggravante relativa al danneggiamento della porta in corrispondenza della serratura; la Corte di cassazione ha ritenuto insufficiente la motivazione di merito su tale elemento e ha annullato la sentenza limitatamente a questa qualificazione
art. 168-bis c.p.
richiamato in relazione alla messa alla prova; la Corte d'appello aveva escluso l'ammissione sulla base di una prognosi negativa, decisione ritenuta congrua e non riesaminabile in cassazione
art. 464-quater c.p.p.
richiamato tra le norme tecniche processuali in relazione all'impugnazione (contestazione di applicazione/interpretazione)
art. 438, comma 5 c.p.p.
richiamato in rapporto alla utilizzabilità di dichiarazioni nel giudizio a prova contratta (giudizio abbreviato); la Corte ha ritenuto improcedibile il motivo che ne chiedeva l'esclusione senza dimostrare l'incidenza sull'esito
art. 442 c.p.p.
norme sul giudizio abbreviato; implicano l'assenso all'utilizzazione degli elementi acquisiti nel fascicolo, motivo per cui alcune censure sono state ritenute inammissibili
art. 63 c.p.p.
avviso della facoltà di non rispondere; la Corte ha ricordato che le dichiarazioni spontanee rese prima dell'iscrizione nel registro possono essere utilizzate se liberamente rese
art. 350 c.p.p.
consentite dichiarazioni spontanee rese all'autorità prima dell'iscrizione; la Corte ha riaffermato che sono utilizzabili se emerge chiaramente che sono state rese liberamente
art. 199 c.p.p.
diritto di astensione dei prossimi congiunti; la Corte ha ritenuto che nel giudizio abbreviato le dichiarazioni del congiunto possono comunque essere utilizzate
art. 192 c.p.p.
principi di valutazione della prova; richiamato nel contesto del travisamento della prova e del ragionevole dubbio
art. 530 c.p.p.
motivazione della sentenza di proscioglimento o annullamento; richiamato in relazione ai criteri di decisione 'oltre ogni ragionevole dubbio'
art. 533 c.p.p.
valutazione delle prove testimoniali e indiziarie; la Corte ha confermato la corretta valutazione di merito quando sussiste una pluralità di elementi probatori
art. 62-bis c.p.
circostanza attenuante generale; la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse insufficiente in ordine alla sua esclusione e ha annullato sul punto
art. 81, comma 2 c.p.
norma sulla continuazione con precedenti condanne; la Corte di cassazione ha rilevato carenza di motivazione sul mancato riconoscimento della continuazione e ha annullato la sentenza su questo profilo
art. 416 c.p.p.
fascicolo del pubblico ministero utilizzo degli elementi probatori nel giudizio abbreviato; richiamato per affermare l'utilizzabilità delle prove acquisite
Massime di principio
- La decisione di esclusione o ammissione alla messa alla prova è valutazione di merito difficilmente sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata su prognosi di recidiva o capacità a delinquere.
- Dichiarazioni spontanee rese dall'indagato prima dell'iscrizione e senza avviso possono essere utilizzate se risulta chiaramente che sono state rese liberamente e non coatte; nel giudizio abbreviato l'imputato accetta l'utilizzo degli elementi raccolti nel fascicolo, rendendo meno rilevanti vizi formali relativi ad avvisi ai prossimi congiunti.
- Le censure che chiedono l'esclusione di singoli elementi di prova devono dimostrare l'incidenza di quella esclusione sull'esito del giudizio; se l'eliminazione non cambia il convincimento fondato su altre risultanze, il motivo è inammissibile.
- In tema di prova indiziaria, il giudice deve valutare singolarmente la certezza e la valenza dimostrativa degli elementi e poi la loro concatenazione: in presenza di una pluralità di elementi coerenti il giudizio di responsabilità può reggere anche se alcuni elementi isolati sono contestabili.
- Se la motivazione di merito è carente o contraddittoria su specifici profili (es. qualificazione aggravante, esclusione di attenuanti, applicazione della continuazione), la Cassazione può annullare limitatamente a quei profili e disporre il rinvio per nuovo giudizio.
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