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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13724/2023 del 31/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del 06/07/2022 che aveva rigettato il riesame dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere (26/06/2022) per il reato di tentata estorsione aggravata ex art. 416-bis.1 c.p. Il ricorrente deduce: 1) nullità/omessa valutazione di elementi a favore per presunta carenza e contraddittorietà della motivazione; 2) mancata dimostrazione di gravi indizi specifici circa il suo coinvolgimento, con confusione della sua posizione con quella di altri coindagati; 3) carenza di motivazione circa la sussistenza dell'aggravante di agevolazione mafiosa (art. 416-bis.1) e mancanza di prova della consapevolezza di favorire il clan; 4) mancata autonoma valutazione delle esigenze cautelari e assenza di elementi che giustifichino il rischio di reiterazione, considerando la limitata presenza dell'indagato nelle conversazioni intercettate.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ritiene che le censure siano reiterazioni aspecifiche già esaminate e non abbiano criticato puntualmente il percorso argomentativo del Tribunale del Riesame. Confermata la valutazione del Tribunale circa la gravità indiziaria fondata su: intercettazioni, immagini video e dichiarazioni della persona offesa (Antimo/Antonio SILVESTRE) che comprovano il contributo causale del ricorrente nell'indurre la vittima ad avvalersi della ditta indicata dal clan e nel contattare altri imprenditori; confermata anche la sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso per il contesto e le modalità (evocazione del controllo del territorio), nonché l'adeguatezza della misura custodiale alla luce della presunzione prevista dall'art. 275, comma 3 c.p.p. Il ricorrente è condannato alle spese del procedimento e a pagare €3.000 alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.). Non deriva remissione in libertà; si provvede ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Rilevata l'aggravante del metodo mafioso in quanto l'evocazione della contiguità al clan ha posto la vittima in condizione di soggezione ulteriore; la motivazione ha ritenuto la circostanza desumibile dal contesto, dalla caratura del clan e dalla pluralità degli intranei

  • art. 292, comma 2-ter cod. proc. pen.

    Richiamata dalla censura relativa alla nullità/omessa valutazione degli elementi a favore dell'indagato; la Corte ritiene le doglianze generiche e già esaminate dal riesame

  • art. 358 cod. proc. pen.

    Invocato in prospetto di nullità dell'ordinanza; la Corte non rileva vizio di motivazione rilevante e dichiara inammissibile il ricorso

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Citato nella doglianza sulla motivazione; il Collegio ritiene che il Tribunale abbia adeguatamente valutato le esigenze cautelari e le risultanze probatorie

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai vizi di motivazione e valutazione degli elementi indiziari; la Corte giudica le censure aspecifiche e non confutatorie del percorso argomentativo

  • art. 275, comma 3 cod. proc. pen.

    Richiamata la presunzione (relativa sulle esigenze cautelari e assoluta sull'adeguatezza della misura) prevista per i reati aggravati ex art. 416-bis.1; la presunzione non è stata superata dalla difesa, giustificando la misura custodiale

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente a seguito dell'inammissibilità del ricorso

  • art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per la gestione delle conseguenze del provvedimento cautelare date le modalità di adozione del provvedimento impugnato; specifica che non deriva remissione in libertà

Massime di principio

  • Le censure generiche e la mera reiterazione di argomentazioni già sfociate in decisioni di merito, senza confronto puntuale con la motivazione, rendono il ricorso inammissibile.
  • La valutazione del contenuto delle intercettazioni, delle immagini e delle dichiarazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo per travisamento evidente e decisivo.
  • In presenza di reati aggravati dal metodo mafioso (art. 416-bis.1), opera una presunzione rafforzata (art. 275, comma 3 c.p.p.) che grava sulla difesa, la quale deve fornire elementi specifici e concreti per dimostrare l'assenza delle esigenze cautelari o l'inadeguatezza della misura custodiale.
  • Per contestare efficacemente una misura cautelare occorre proporre censure tecnicamente circostanziate che mettano in relazione critica le prove con gli argomenti giustificativi adottati dal giudice; non è sufficiente chiedere una diversa ricostruzione dei fatti senza mostrarne l'incompatibilità logica con la decisione impugnata.
  • L'aggravante del metodo mafioso può essere desunta dal contesto, dalle modalità della minaccia e dall'evocazione del controllo territoriale: non è necessario dimostrare l'appartenenza associativa del singolo, purché emerga che l'evocazione incide sulla condizione di soggezione della vittima.

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