Sentenza n. 919/2026 - Brescia, Sezione 1
per l'annullamento - della comunicazione AGEA Regime quote latte “Ricalcolo del prelievo supplementare imputato” Prot. n. AGEA.AGA.2022.50729 Comunicazione: CP700-4485741-P notificata alla ricorrente in data 14 dicembre 2022 con la quale Agea ha provveduto a ricalcolare il prelievo supplementare latte per il periodo 1995/1996 nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto compreso il provvedimento di “aggiornamento” del Registro Nazionale dei debiti presso Agea ex art. 8 ter L.33/99 (indicato, non allegato e non conosciuto) e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione AGEA di ricalcolo del prelievo supplementare sul latte e conseguente aggiornamento del Registro Nazionale dei debiti
Esito
Favorevole al resistente (agenzia amministrativa)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la comunicazione AGEA con cui era stato disposto il ricalcolo del prelievo supplementare relativo a una campagna lattiera, nonché gli atti connessi, presupposti e conseguenti, incluso l'aggiornamento del Registro Nazionale dei debiti presso AGEA. Dal testo non risultano specificamente illustrati i singoli motivi di illegittimità dedotti; il ricorso è stato definito sulla base della sopravvenuta perdita di efficacia del provvedimento impugnato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Ha rilevato che la comunicazione di ricalcolo impugnata aveva perso efficacia ex lege per effetto dell'art. 10-bis d.l. n. 69/2023, il quale ha privato di effetto tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate da AGEA prima dell'entrata in vigore della legge di conversione, sostituendole con nuove comunicazioni effettuate secondo la disciplina legislativa sopravvenuta. La perdita di efficacia dell'atto ha fatto venir meno l'interesse attuale della ricorrente all'annullamento giudiziale. L'esito era stato prospettato alle parti in udienza. Le spese sono state compensate in ragione dell'evoluzione normativa applicabile alla fattispecie.
Norme richiamate
art. 10-bis d.l. n. 69/2023
tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate dall'AGEA prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prive di effetto e sono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti
La disposizione determina ex lege la perdita di efficacia delle comunicazioni di ricalcolo AGEA già notificate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione, rendendole sostituibili con nuove comunicazioni conformi alla disciplina sopravvenuta.
art. 8-ter l. n. 33/1999
Richiamato in relazione al Registro Nazionale dei debiti presso AGEA e al relativo aggiornamento, senza che il giudice ne svolga una specifica interpretazione.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato quale disposizione processuale relativa alla trattazione della causa, senza una specifica interpretazione nella decisione.
Massime di principio
- Quando una disposizione legislativa sopravvenuta priva ex lege di efficacia l'atto amministrativo impugnato, viene meno l'interesse attuale all'annullamento e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse.
- La perdita di efficacia della comunicazione amministrativa non comporta necessariamente l'accoglimento nel merito delle censure originarie, ma determina la definizione processuale per improcedibilità quando l'atto non è più idoneo a produrre gli effetti lesivi contestati.
- L'evoluzione normativa sopravvenuta che incide direttamente sull'efficacia dell'atto impugnato può giustificare la compensazione delle spese di lite.
Come è indicizzato
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