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Sentenza

Sentenza del 07/10/2016 n. 20152 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato una cartella emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione, relativa a imposte dichiarate ma non versate, per l'importo di Euro 3.915,48. Ha sostenuto che la cartella fosse illegittima perché non preceduta dalla comunicazione dell'esito della liquidazione o comunicazione di irregolarità, ritenuta un atto prodromico necessario e una condizione di procedibilità della riscossione. Ha inoltre invocato il D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, sostenendo che l'iscrizione a ruolo definitivo potesse avvenire solo dopo la notifica della comunicazione e il decorso di trenta giorni.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, poiché dal 1° gennaio 2001 la legittimazione in materia tributaria spetta alle competenti Agenzie fiscali. Nel resto ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che, quando la cartella riguarda somme indicate dal contribuente nella dichiarazione ma non versate, la comunicazione preventiva di irregolarità non è necessaria per la validità dell'iscrizione a ruolo e della cartella. Tale comunicazione è richiesta quando dal controllo emergano errori, divergenze o incertezze rilevanti nella dichiarazione, non per il semplice omesso versamento di importi dichiarati. La sua omissione, inoltre, non comporta automaticamente la nullità della cartella. Il D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, prevede principalmente la possibilità di pagare entro trenta giorni con riduzione delle sanzioni e degli interessi, senza stabilire la nullità della riscossione in caso di mancata comunicazione. La società è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 1.100 oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis

    La comunicazione dell'esito della liquidazione è prevista "quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione".

    La comunicazione preventiva è necessaria quando il controllo automatizzato evidenzia errori o risultati diversi da quelli dichiarati, ma non è richiesta quando l'importo era stato correttamente dichiarato e semplicemente non è stato versato.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54-bis

    Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni IVA e costituisce la base normativa della liquidazione automatica cui può seguire l'iscrizione a ruolo.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, commi 1 e 5

    Il contraddittorio preventivo è richiesto "qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione".

    L'obbligo di comunicazione e contraddittorio non opera automaticamente in ogni iscrizione a ruolo derivante da controllo automatizzato; è necessario soltanto in presenza di incertezze rilevanti sulla dichiarazione.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, art. 2, comma 2

    L'iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente paga le somme dovute "entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione".

    La disposizione consente il pagamento entro trenta giorni con riduzione delle sanzioni a un terzo e degli interessi, ma non prevede la nullità della cartella o dell'iscrizione a ruolo in caso di mancato invio della comunicazione.

  • D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 57, comma 1

    Ha trasferito alle Agenzie fiscali i rapporti giuridici, i poteri e le competenze tributarie precedentemente facenti capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, escludendo la legittimazione processuale del Ministero nelle controversie instaurate dopo il trasferimento.

Massime di principio

  • In caso di controllo automatizzato, la mancata comunicazione preventiva di irregolarità non rende di per sé nulla la cartella quando il debito riguarda imposte già indicate dal contribuente nella dichiarazione ma non versate.
  • La comunicazione preventiva assume rilievo soprattutto quando l'Amministrazione corregge la dichiarazione, rileva errori, determina una maggiore imposta o affronta questioni interpretative e incertezze rilevanti.
  • Il termine di trenta giorni previsto dal D.Lgs. n. 462 del 1997 è principalmente funzionale a consentire il pagamento agevolato con riduzione delle sanzioni e degli interessi; non costituisce, in via generale, una condizione di validità della riscossione.
  • Per contestare efficacemente una cartella occorre distinguere tra omesso versamento di somme autoliquidate e contestazione del contenuto della dichiarazione: nel primo caso la cartella può essere notificata direttamente, salvo altri vizi; nel secondo la mancata comunicazione può assumere maggiore rilevanza, soprattutto se sussistono incertezze rilevanti.
  • Nei giudizi tributari instaurati dopo l'operatività delle Agenzie fiscali, la legittimazione processuale spetta normalmente all'Agenzia competente e non al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

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