Cassazione Penale, Sentenza n. 2136/2024 del 17/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello sostenendo la violazione del divieto di reformatio in peius ex art. 597, comma 3, c.p.p.: la Corte territoriale ha rideterminato il trattamento sanzionatorio partendo da una pena base più elevata rispetto a quella fissata in primo grado, pur ottenendo complessivamente un esito più favorevole, e ha inoltre riqualificato il fatto come più grave (pluriaggravato).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo violato il divieto di reformatio in peius così come interpretato dalle Sezioni Unite. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha rinviato per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'Appello di Bari. Ha inoltre precisato che l'annullamento limitato alla pena non incide sulla definitività dell'accertamento della responsabilità, per cui non è possibile in sede di giudizio di rinvio dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione maturata dopo la sentenza annullata.
Norme richiamate
art. 597, comma 3, cod. proc. pen.
Imposta il divieto di aumentare in senso sfavorevole la pena quando è appellante solo l'imputato; la disposizione è intesa come correlata anche al potere di riconsiderare la qualificazione giuridica del fatto, imponendo che tale riconsiderazione non possa peggiorare la posizione sanzionatoria del solo appellante.
Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005, "William Morales"
Ha adottato la concezione analitica del divieto di reformatio in peius: il divieto riguarda non solo l'entità complessiva della pena ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla determinazione della pena, e dunque il giudice d'appello non può fissare una pena base superiore a quella del primo grado.
Sez. U, n. 7578 del 17/12/2020 (dep. 2021), "Acquistaspace"
Ha chiarito che l'art. 597, comma 3, c.p.p. collega il divieto di reformatio in peius, quando il solo imputato impugna, al potere del giudice di attribuire al fatto una qualificazione giuridica più grave: anche una più grave qualificazione non può comportare un peggioramento della pena per il solo appellante.
Sez. 4, n. 34342 del 24/06/2021, "Bovati"
Conferma l'orientamento secondo cui il giudice d'appello non può aumentare la pena base rispetto al primo grado se l'appellante è solo l'imputato, anche a fronte di esclusione di aggravanti e diversa valutazione.
Sez. 2, n. 4109 del 12/01/2016, "Serafino"
Richiamata in ordine all'effetto dell'annullamento con rinvio limitato alla pena: l'accertamento di responsabilità resta definitivo e quindi il giudicato progressivo impedisce che in sede di riesame si dichiari l'estinzione del reato per prescrizione maturata dopo la sentenza di annullamento parziale.
Sez. 3, n. 15101 del 11/03/2010, "Romeo"
Analogamente sottolinea la definitività dell'accertamento di responsabilità quando l'annullamento riguarda solo il trattamento sanzionatorio, con le conseguenze sull'irretroattività di intervenute cause estintive sopravvenute.
Massime di principio
- Quando è appellante solo l'imputato il giudice d'appello non può aumentare la pena complessiva né fissare una pena base più elevata rispetto al primo grado: il divieto di reformatio in peius opera in via analitica su tutti gli elementi che formano la pena.
- La riconsiderazione della qualificazione giuridica del fatto in sede d'appello (anche in senso più grave) non autorizza, se il solo appellante è l'imputato, un peggioramento della sua posizione sanzionatoria.
- In caso di violazione del divieto di reformatio in peius la Cassazione annulla limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per la rideterminazione della pena; l'accertamento della responsabilità resta definitivo.
- Se l'annullamento riguarda solo la pena, in sede di rinvio non può essere dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione maturata dopo la sentenza annullata, poiché opera il giudicato progressivo sull'accertamento della responsabilità.
- Per i difensori: contestare espressamente in appello ogni determinazione della pena che, anche indirettamente (es. aumento della pena base), peggiori la posizione dell'imputato; segnalare la giurisprudenza delle Sezioni Unite come parametro vincolante.
- Per il giudice d'appello: rispettare la regola delle Sezioni Unite e, se deve riqualificare il fatto in senso più grave e l'appellante è solo l'imputato, evitare qualsiasi incremento della pena rispetto al primo grado salvo diverso gravame di parte pubblica.
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