Ordinanza n. 1451/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: dell’ordinanza n. 1 del 12.12.2025 (successivamente pervenuta), con cui il Responsabile dell’Ufficio Tecnico ha disposto la sospensione dei lavori di realizzazione di un impianto per le telecomunicazioni elettroniche, fino al completamento dell’istruttoria sulla compatibilità urbanistica, paesaggistica, edilizia e viabilistica dell’impianto medesimo; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da INWIT S.P.A. il 4\5\2026 : a) dell’ordinanza n. 1 del 3.4.2025 (successivamente pervenuta), con cui il Responsabile dell’Ufficio Tecnico ha annullato in autotutela il titolo abilitativo silentemente ottenuto dalla società ricorrente ai sensi del D. Lgs. n. 259/03, per la realiz zazione di un impianto per le comunicazioni elettroniche; b) della relazione dell’Ufficio Tecnico Comunale (solo adesso conosciuta e divenuta lesiva); c-d) per quanto possa oc correre, delle ordinanze della Polizia Municipale n. 21 del 4.12.2025 e n. 23 del 6.12.2025 (solo adesso conosciute e divenute lesive); e) di ogni altro atto anteriore, connesso e con seguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sospensione dei lavori di realizzazione di un impianto per telecomunicazioni e successivo annullamento in autotutela del titolo abilitativo formatosi per silentium ai sensi del d.lgs. 259/2003
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, con domanda cautelare, l’ordinanza comunale che aveva disposto la sospensione dei lavori per la realizzazione di un impianto di telecomunicazioni elettroniche, fino al completamento dell’istruttoria sulla compatibilità urbanistica, paesaggistica, edilizia e viabilistica dell’intervento. Con motivi aggiunti ha inoltre impugnato l’ordinanza con cui il Responsabile dell’Ufficio Tecnico ha annullato in autotutela il titolo abilitativo asseritamente formatosi per silentium ai sensi del d.lgs. 259/2003, nonché una relazione dell’Ufficio Tecnico comunale, alcune ordinanze della Polizia Municipale e gli ulteriori atti connessi. Il Comune si è costituito; Legambiente Valle Telesina non si è costituita. La società ha chiesto la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati ai sensi dell’art. 55 c.p.a.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare senza esaminare nel merito i motivi di illegittimità dedotti. Ha ritenuto insussistente il periculum in mora prospettato con riferimento alla demolizione delle opere già realizzate, poiché non risultava adottato alcun provvedimento demolitorio. Quanto alle ulteriori esigenze cautelari, il Collegio ha ritenuto che potessero essere adeguatamente tutelate mediante la fissazione dell’udienza pubblica di merito, tenuto conto delle esigenze di ruolo. L’udienza di trattazione nel merito è stata fissata all’11 febbraio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata nell’ambito della tutela cautelare incidentale; il TAR ha escluso la sussistenza del periculum in mora e ha ritenuto sufficiente la fissazione dell’udienza di merito.
d.lgs. 259/2003
La società ha dedotto la formazione per silentium del titolo abilitativo per la realizzazione dell’impianto di comunicazioni elettroniche; il titolo è stato successivamente annullato in autotutela dal Comune.
Massime di principio
- La tutela cautelare non può essere accordata per prevenire la demolizione di opere quando, dagli atti, non risulti adottato alcun provvedimento demolitorio: in tale situazione manca il periculum in mora riferito a quel pregiudizio.
- Quando le esigenze cautelari prospettate possono essere adeguatamente tutelate mediante la fissazione ravvicinata dell’udienza di merito, il giudice può non concedere la sospensione dell’atto impugnato e definire la cautela attraverso la calendarizzazione della trattazione di merito.
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