Cassazione Penale, Ordinanza n. 13581/2026 del 14/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione avverso la sentenza di appello resa con rito concordato, limitatamente al trattamento sanzionatorio. In particolare ha censurato la determinazione della pena, invocando gli artt. 133 e 62-bis c.p. per sostenere l'erroneità della valutazione del giudice di merito sul punto. Il testo non consente di individuare il reato oggetto del giudizio, né altri dati fattuali ulteriori.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le doglianze dedotte non rientravano tra quelle ammissibili contro una sentenza concordata in appello. Ha richiamato il principio secondo cui, in tale evenienza, sono proponibili solo censure relative alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta e al contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo intervenuto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 133 c.p.
richiamato dal ricorrente come parametro del trattamento sanzionatorio, ma la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché il motivo è inammissibile
art. 62-bis c.p.
richiamato dal ricorrente ai fini delle circostanze attenuanti generiche e della determinazione della pena, ma senza scrutinio nel merito
art. 616 c.p.p.
base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro una sentenza di appello resa all'esito di concordato sono ammissibili soltanto censure che incidano sulla validità dell'adesione al rito concordato, sul consenso del Procuratore generale o sulla corrispondenza tra accordo e decisione del giudice di appello.
- Non è consentito impugnare in cassazione la sentenza concordata deducendo, come motivo autonomo, la sola violazione di legge o il vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, se la doglianza non investe uno dei profili specificamente rilevanti per il concordato.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, quando ne ricorrano i presupposti soggettivi, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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