Cassazione Civile, Ordinanza n. 12010/2025 del 07/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente aveva subito un decreto prefettizio di espulsione dal territorio nazionale, adottato dopo il diniego del permesso di soggiorno di lungo periodo per motivi di lavoro, e un successivo rimpatrio. In appello sosteneva che il rimpatrio fosse illegittimo perché effettuato in assenza della convalida giudiziale del provvedimento di accompagnamento alla frontiera; chiedeva quindi la declaratoria di illegittimità del provvedimento, il proprio rientro in Italia con rimborso delle spese di viaggio e il risarcimento del danno per la mancata attività lavorativa itinerante. In cassazione ha dedotto: 1) violazione delle norme sull'interpretazione e degli artt. 13, comma 5-bis, e 14, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998, sostenendo l'autonomia tra accompagnamento alla frontiera e misura alternativa dell'obbligo di firma; 2) errata estensione della convalida dell'obbligo di firma al diverso provvedimento di accompagnamento alla frontiera; 3) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla domanda risarcitoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente accertato, sulla base degli atti, che non era stato emesso un decreto di accompagnamento alla frontiera ex art. 13, comma 5-bis, d.lgs. 286/1998, bensì una misura alternativa al trattenimento ex art. 14, comma 1-bis, lett. c), consistente nella consegna del passaporto e nell'obbligo di presentazione, misura che era stata tempestivamente sottoposta a convalida del Giudice di pace. Ha inoltre osservato che le censure del ricorrente non individuavano specificamente un diverso provvedimento questorile e non indicavano dove esso fosse stato prodotto nei gradi di merito. Quanto al terzo motivo, lo ha dichiarato inammissibile perché il rigetto della censura principale comportava logicamente il rigetto della domanda risarcitoria, integrando una statuizione implicita di reiezione e quindi escludendo il vizio di omessa pronuncia. Non sono state liquidate spese per mancata attività difensiva dell'Amministrazione; è stato dato atto del raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 702-bis c.p.c.
ordinanza ex art. 702 bis c.p.c.
richiamato come rito utilizzato in primo grado per la definizione della controversia.
art. 13 d.lgs. n. 286/1998
artt. 13 e 14 del d.lgs. n. 286/98
disciplina il procedimento di espulsione e, nel caso prospettato, il decreto di espulsione e l'eventuale accompagnamento alla frontiera.
art. 13, comma 5-bis, d.lgs. n. 286/1998
decreto di accompagnamento alla frontiera (di cui all'art.13, comma 5 bis TUI, soggetto ad autonomo giudizio di convalida)
il decreto di accompagnamento alla frontiera è un provvedimento autonomo, soggetto a propria convalida giudiziale.
art. 14, comma 1-bis, d.lgs. n. 286/1998
misura alternativa al trattenimento prevista dall’art.14, comma 1 bis lett. c) TUI
la misura alternativa al trattenimento può essere adottata quando non si procede all'immediato accompagnamento alla frontiera; è soggetta a convalida del Giudice di pace.
art. 14, comma 4, d.lgs. n. 286/1998
devono essere applicate le stesse garanzie della comunicazione della data d'udienza e della partecipazione necessaria del difensore
al procedimento di convalida delle misure alternative si applicano le medesime garanzie difensive previste espressamente dalla norma.
art. 112 c.p.c.
violazione dell’art. 112 del c.p.c. in merito alla domanda risarcitoria
non vi è omessa pronuncia quando il rigetto della domanda principale implica logicamente il rigetto della domanda risarcitoria.
artt. 10 e 11 disp. prel. c.c.
violazione degli artt. 10 e 11 delle disposizioni sulla legge in generale
richiamati dal ricorrente a sostegno dell'interpretazione delle norme sull'espulsione e sulla convalida.
artt. 1362 e 1363 c.c.
violazione degli artt. 1362 e 1363 del cod. civ.
invocati dal ricorrente per sostenere che il giudice di merito avesse erroneamente interpretato e coordinato i provvedimenti amministrativi.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto
richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il decreto di espulsione e il decreto di accompagnamento alla frontiera sono atti distinti rispetto alla misura alternativa al trattenimento ex art. 14, comma 1-bis, TUI; la convalida dell'uno non può essere confusa con la convalida dell'altro.
- Quando il giudice di merito accerta in fatto che l'amministrazione ha adottato una misura alternativa al trattenimento, regolarmente convalidata, non può essere utilmente censurata in cassazione la mancata convalida di un diverso provvedimento non risultante dagli atti.
- Il motivo di ricorso che presuppone l'esistenza di un atto diverso da quello effettivamente esaminato deve indicare con precisione quale sia tale atto e dove sia stato prodotto nei gradi di merito; in difetto difetta la specificità della censura.
- Non sussiste omessa pronuncia quando il rigetto della domanda principale comporta, per incompatibilità logico-giuridica, il rigetto della domanda risarcitoria dipendente, anche se il giudice non la esamini espressamente.
- Nel procedimento di convalida delle misure alternative al trattenimento si applicano le garanzie difensive previste dalla disciplina speciale, in particolare la comunicazione dell'udienza e la partecipazione del difensore.
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