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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29904/2022 del 27/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato l'istanza di revoca o sostituzione della custodia cautelare in carcere (provvedimento originario della Corte d'appello di Salerno). Il difensore deduceva violazione di legge e motivazione apparente, sostenendo che il riesame non aveva valutato come elementi concreti e oggettivi la stabile e duratura attività lavorativa del ricorrente e la possibilità di un trasferimento nella Regione Marche, avendo invece trattato tali circostanze come mere possibilità ai fini della prognosi sul rischio di recidiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'istanza fosse una riproposizione di questioni già decise in precedenza (assenza di elementi di novità idonei a superare la preclusione processuale formatasi sul tema cautelare) e ha richiamato la costante giurisprudenza sulla preclusione in materia cautelare. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di legge (art. 94 disp. attuaz. c.p.p.).

Norme richiamate

  • D.L. n.137/2020, art. 23, comma 8

    art. 23, comma 8 D.L. n.137/20

    Riferimento formale alla disposizione che disciplina la presentazione di osservazioni/requisitorie in sede di procedimento (utilizzato per indicare la base della requisitoria del Procuratore Generale). Non influisce sul merito dell'inammissibilità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte l'ha applicata per imporre al ricorrente il pagamento delle spese.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. attuaz. cod. proc. pen.

    art. 94, comma 1-ter, disp. attuaz. c.p.p.

    Obblighi della cancelleria in ordine agli adempimenti successivi alle decisioni in materia cautelare; la Corte ha ordinato alla cancelleria di eseguirli.

  • Corte Costituzionale, 13 giugno 2000, n. 186

    Corte cost., 13/06/2000 n.186

    Riferimento giurisprudenziale usato per affermare che non sussistono ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria per il ricorrente nelle circostanze del caso.

  • Giurisprudenza della Cassazione sulla preclusione cautelare

    Sez. 6, n. 23295 del 17/3/2015, Rv. 263627; Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, Rv. 235908; Sez. U, n. 18339 del 31/3/2004, Rv. 227359; Sez. U, n. 8 del 25/6/1997, Rv. 208313

    Principio secondo cui, dopo il procedimento di impugnazione in materia cautelare, si forma una preclusione processuale limitata allo stato degli atti: le questioni già decise con efficacia preclusiva non possono essere riproposte salvo l'introduzione di elementi nuovi e rilevanti. La Corte ha applicato tale principio per dichiarare l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Se una richiesta di revoca o sostituzione di misura cautelare ripropone questioni già decise in impugnazione senza elementi nuovi e decisivi, il giudice può dichiararla inammissibile per preclusione processuale.
  • I nuovi elementi proposti per superare la preclusione devono essere concreti, oggettivi e idonei a modificare la valutazione del rischio di recidiva; mere possibilità o prospettazioni generiche (es. la semplice possibilità di trasferimento) non sono sufficienti.
  • La critica alla motivazione del giudice di merito richiede dimostrare che siano stati ignorati o travisati elementi decisivi: non basta contestare la valutazione in termini generici.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta conseguenze economiche (spese processuali e sanzione pecuniaria) salvo comprovati motivi di esonero, che sono difficili da ottenere.
  • Gli adempimenti formali successivi alla decisione (comunicazioni e registrazioni) sono a carico della cancelleria secondo le disposizioni attuative del codice di procedura penale.

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