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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-254/20

Judgment of the General Court (Third Chamber) of 6 October 2021. — Dochirnie pidpryiemstvo Kondyterska korporatsiia "Roshen" v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Invalidity proceedings – Application for an EU figurative mark representing a lobster – Absolute grounds for refusal – Distinctive character – Article 7(1)(b) of Regulation (EC) No 207/2009 (now Article 7(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001) – No descriptive character – Article 7(1)(c) of Regulation No 207/2009 (now Article 7(1)(c) of Regulation 2017/1001) – Right to be heard – Article 94 of Regulation 2017/1001. — Case T-254/20

Giurisprudenza europea62020TJ0254

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso contro la decisione della Commissione di ricorso EUIPO che aveva confermato la validità di un marchio figurativo raffigurante un’aragosta registrato per una vasta gamma di prodotti di pasticceria e affini. Vengono rigettati i motivi relativi a diritto di essere sentiti, prove tardive, estensione territoriale dell’esame, descrittività, mancanza di distintività e nullità parziale per categorie di prodotti. La Corte sottolinea che le prove storiche o geograficamente non pertinenti non bastano a dimostrare che il segno fosse descrittivo o privo di distintività alla data rilevante.

Invalidità di un marchio UE figurativo raffigurante un aragosta: assenza di carattere descrittivo o distintivo e limiti all’uso di prove tardive nei procedimenti di nullità.

La questione giuridica

Se la Commissione di ricorso dell’EUIPO abbia errato nel respingere la domanda di nullità di un marchio figurativo UE raffigurante un’aragosta per asserita mancanza di carattere distintivo e/o descrittivo; se abbia violato il diritto di essere sentiti e le norme sulla prova tardiva; se abbia correttamente applicato il criterio territoriale dell’articolo 7, paragrafo 2, e se dovesse esaminare i beni per categorie ai fini della nullità parziale.

Principio di diritto

Il Tribunale conferma che un marchio figurativo composto dall’immagine di un’aragosta non è nullo per difetto di carattere distintivo o per descrittività quando il richiedente non dimostra, con prove pertinenti al territorio rilevante e alla data di deposito, che il pubblico interessato percepisca immediatamente quel segno come indicazione di una specifica qualità o natura dei prodotti. Nei procedimenti di nullità, l’EUIPO può escludere prove prodotte tardivamente se la parte non giustifica la tardività; inoltre, per un marchio non verbale il riferimento territoriale dell’articolo 7, paragrafo 2, è l’intera Unione, ma basta che il motivo di nullità sussista in una parte dell’UE. La domanda di nullità può essere accolta solo per i beni rispetto ai quali il motivo sia provato, ma nel caso di specie il ricorrente non ha dimostrato la nullità nemmeno per i prodotti effettivamente contestati.

Norme richiamate

  • Regolamento (CE) n. 207/2009
  • Regolamento (UE) 2017/1001
  • Regolamento delegato (UE) 2018/625
  • Articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c), d) e paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009
  • Articolo 52, paragrafi 1, lettera a), 3, del regolamento n. 207/2009
  • Articolo 59, paragrafi 1, lettera a), 3, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 95, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2018/625
  • Articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

Invalidità di un marchio UE figurativo raffigurante un’aragosta

La pronuncia riguarda un ricorso avverso la decisione della quarta Commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di dichiarazione di nullità di un marchio dell’Unione europea puramente figurativo, consistente nell’immagine di un’aragosta, registrato per numerosi prodotti di classe 30. Il Tribunale esamina in particolare i motivi fondati sugli articoli 7, 52, 59, 94 e 95 del regolamento sul marchio UE, nonché sul trattamento delle prove prodotte tardivamente.

Fatti e procedimento

Il marchio contestato era stato depositato il 18 ottobre 2016 e registrato il 7 luglio 2017. La società ricorrente aveva chiesto la dichiarazione di nullità per tutti i prodotti rivendicati, invocando i motivi assoluti di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 2017/1001. La Divisione nullità aveva respinto la domanda; la Commissione di ricorso aveva confermato il rigetto, ritenendo che il segno fosse intrinsecamente distintivo e non descrittivo.

Ammissibilità della modifica delle conclusioni

Il Tribunale dichiara inammissibile la modifica delle conclusioni con cui il ricorrente chiedeva non solo l’annullamento della decisione impugnata, ma anche di accogliere direttamente la domanda di nullità della registrazione. Poiché non vi era stata sostituzione o modifica dell’atto impugnato, non ricorrevano i presupposti dell’articolo 86 del regolamento di procedura.

Primo motivo: diritto di essere sentiti e articolo 94, paragrafo 1

Il ricorrente sosteneva che la Commissione di ricorso non aveva tenuto conto di alcune prove e aveva basato la decisione su elementi non dimostrati. Il Tribunale osserva che, in realtà, le censure riguardavano soprattutto il merito della valutazione probatoria e non un vero diniego di contraddittorio. Ricorda che il diritto di essere sentiti copre i fatti e gli elementi di diritto su cui si fonda la decisione, ma non impone una nuova occasione di replica sulla valutazione finale delle prove. Poiché il ricorrente non ha dimostrato di essere stato privato della possibilità di esporre utilmente le proprie osservazioni, il motivo è respinto.

Secondo motivo: prove prodotte per la prima volta in appello

Il Tribunale conferma che l’articolo 95, paragrafo 2, del regolamento n. 2017/1001 attribuisce all’EUIPO un ampio potere discrezionale nel valutare se prendere in considerazione fatti o prove tardivi. Richiama inoltre l’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato 2018/625, secondo cui tali prove possono essere accolte solo se, prima facie, pertinenti e non prodotte tempestivamente per validi motivi. Nel caso concreto il ricorrente non aveva spiegato perché i documenti nuovi fossero stati presentati solo dinanzi alla Commissione di ricorso né perché ciò fosse stato impossibile in primo grado. La loro esclusione è quindi ritenuta legittima.

Terzo motivo: articolo 7, paragrafo 2, e territorio rilevante

Il ricorrente contestava che l’EUIPO avesse preteso la prova della mancanza di distintività o della descrittività in tutta l’Unione. Il Tribunale chiarisce che non si trattava di un requisito di prova uniforme in tutti gli Stati membri, ma della corretta individuazione del pubblico rilevante, che per un marchio puramente figurativo può trovarsi in tutto il territorio dell’UE. L’articolo 7, paragrafo 2, consente la non registrabilità anche quando il motivo sussiste in una sola parte dell’Unione; dunque la Commissione di ricorso ha correttamente verificato se il segno fosse descrittivo o privo di carattere distintivo in almeno una parte rilevante del territorio dell’UE.

Quarto motivo: descrittività del segno

Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), un segno è descrittivo solo se sussiste un nesso sufficientemente diretto e specifico con i beni, tale da consentire al pubblico di percepirlo immediatamente come descrizione di una caratteristica dei prodotti. Il Tribunale osserva che i prodotti in classe 30 sono alimenti di consumo comune, mentre l’aragosta è un crostaceo che non corrisponde alla composizione o al gusto di tali prodotti. Le prove storiche relative all’uso dell’immagine o del termine in epoca sovietica non erano pertinenti alla data di deposito del marchio, né riferite ai territori rilevanti. Anche i documenti più recenti non dimostravano che il pubblico dell’Unione percepisse l’aragosta come indicazione di una specifica tipologia di caramella o prodotto di confetteria. La conclusione della Commissione di ricorso, secondo cui il segno non era descrittivo, viene confermata.

Quinto motivo: mancanza di carattere distintivo

Per il Tribunale, il segno impugnato non è neppure privo di carattere distintivo. Un marchio figurativo è distintivo se consente al pubblico di identificare l’origine commerciale dei prodotti, anche senza particolare creatività artistica. Nel caso di specie, l’immagine dell’aragosta è sufficientemente stilizzata e non si riduce a una semplice forma geometrica; non vi è un collegamento diretto con i prodotti di classe 30. Il ricorrente non ha inoltre dimostrato che l’uso diffuso di immagini analoghe sul mercato avesse svuotato il segno di capacità distintiva. Le registrazioni nazionali invocate non vincolano l’EUIPO, poiché il sistema del marchio UE è autonomo e indipendente dai sistemi nazionali.

Sesto motivo: nullità parziale per categorie di prodotti

Il ricorrente sosteneva che, anche a voler escludere alcuni prodotti, la Commissione di ricorso avrebbe dovuto esaminare le categorie separatamente e dichiarare eventualmente la nullità solo per parte dei beni. Il Tribunale ricorda che, in invalidità, l’EUIPO è vincolato dai motivi e argomenti delle parti, ma il ricorrente non aveva indicato quali elementi specifici riguardassero gli altri prodotti oltre a caramelle e confetteria. In mancanza di una contestazione circostanziata per categorie diverse, non si può rimproverare alla Commissione di ricorso di non aver effettuato un’analisi distinta per ciascun bene.

Decisione

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e condanna la ricorrente alle spese.

Principi affermati

  • Le prove storiche o geograficamente non pertinenti non bastano a dimostrare la descrittività o la mancanza di distintività di un marchio UE alla data di deposito.
  • Nei procedimenti di nullità, l’EUIPO può escludere prove tardive non giustificate.
  • Per un marchio puramente figurativo, il pubblico rilevante può trovarsi in tutta l’Unione; l’articolo 7, paragrafo 2, richiede solo che il motivo di nullità esista in una parte dell’UE.
  • Le registrazioni nazionali non vincolano l’EUIPO nell’esame della validità di un marchio UE.
  • La nullità parziale per categorie di beni richiede contestazioni specifiche e adeguatamente circostanziate da parte del richiedente.

Come è indicizzato

Materiemarchio dell’unione europeanullità del marchiocarattere distintivocarattere descrittivodiritto di essere sentiti e prova tardiva

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