Cassazione Penale, Ordinanza n. 23701/2026 del 26/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per concorso in furto aggravato. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla circostanza aggravante della destrezza, sostenendo che la condotta non fosse connotata da tale modalità esecutiva. Con il secondo motivo ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata esclusione della recidiva contestata e per l'eccessività della pena, deducendo anche che il giudice non avrebbe considerato il suo stato di dipendenza da oppiacei.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non esaminabile perché sostanzialmente riproduttivo di censure già vagliate dai giudici di merito, i quali avevano motivatamente valorizzato la condotta ingannevole dell'imputato, consistente nell'aver creato l'impressione di un interesse all'acquisto e poi di averla fatta venire meno, inducendo il dipendente ad allontanarsi e agevolando così il furto. Ha considerato il secondo motivo manifestamente infondato, osservando che la Corte territoriale aveva correttamente mantenuto la recidiva alla luce dell'assenza di resipiscenza, del grave allarme sociale e dei plurimi precedenti penali specifici, e aveva congruamente determinato la pena anche in ragione del giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e aggravanti. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 625 c.p.
richiamato implicitamente per la fattispecie di furto aggravato, con aggravante della destrezza ritenuta sussistente in base alle modalità della condotta
art. 99 c.p.
la recidiva contestata è stata mantenuta perché supportata da plurimi precedenti penali specifici e dalla mancanza di elementi di resipiscenza
art. 62-bis c.p.
le circostanze attenuanti generiche sono state considerate nel giudizio di equivalenza con le aggravanti ai fini della determinazione della pena
art. 606 c.p.p.
i motivi di ricorso fondati su violazione di legge e vizio di motivazione sono stati ritenuti inammissibili o manifestamente infondati perché diretti a sollecitare una diversa rivalutazione del fatto già compiuta dai giudici di merito
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso è prevista la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- L'aggravante della destrezza ricorre quando l'agente, con una condotta artificiosa o comunque abile, crea una situazione di distrazione o di minor vigilanza nel soggetto che custodisce i beni, così agevolando la sottrazione.
- In sede di legittimità, il motivo che si limiti a riproporre questioni di merito già esaminate e motivate dai giudici di merito è inammissibile se non denuncia specifici vizi logici o giuridici della decisione impugnata.
- La recidiva può essere confermata quando il giudice valorizzi plurimi precedenti specifici, l'assenza di resipiscenza e l'allarme sociale della condotta, mentre la mera allegazione di condizioni personali dell'imputato non impone di per sé la sua esclusione.
- La determinazione della pena è censurabile in cassazione solo se manifestamente illogica o frutto di violazione di legge; è invece insindacabile quando il giudice abbia dato conto del bilanciamento tra attenuanti generiche e aggravanti e della complessiva tenuità della pena irrogata.
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