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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37439/2021 del 30/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società in liquidazione aveva impugnato un avviso di accertamento per il periodo d'imposta 2006, emesso a seguito di tardiva presentazione della dichiarazione e di risposta incompleta a un invito a produrre documentazione. L'Ufficio aveva disconosciuto costi di gestione, servizi, oneri finanziari e ammortamenti, con recupero a tassazione di IRES, IRAP e IVA. La CTP aveva accolto solo parzialmente il ricorso della contribuente, mentre la CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: nullità della sentenza per motivazione apparente o insufficiente; violazione delle regole sul contraddittorio e sul processo tributario quanto all'esame della documentazione prodotta; omesso esame di fatti decisivi sulla genericità delle fatture e sulla mancanza di documenti contrattuali; violazione delle norme sull'onere della prova e sulla deducibilità dei costi; e, infine, censura sulla condanna alle spese nonostante la contumacia della società in appello.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo la sentenza della CTR nulla per motivazione apparente e perplessa: il giudice d'appello non aveva indicato con sufficiente chiarezza quale documentazione avesse esaminato né le ragioni giuridiche dell'accertato carattere illegittimo del totale disconoscimento dei costi. Il riferimento alla mancanza di ulteriori argomentazioni della contribuente è stato giudicato incomprensibile, poiché la società era rimasta contumace in appello. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    è stato invocato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione del minimo costituzionale della motivazione

  • art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c.

    la sua violazione è stata richiamata quale vizio della sentenza priva di motivazione sufficiente

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato come parametro della necessaria chiarezza e completezza della motivazione

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato quale regola sulla motivazione delle sentenze tributarie

  • art. 61 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato nel motivo di nullità della decisione d'appello

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per sostenere la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • artt. 18, 53 e 54 d.lgs. n. 546/1992

    richiamati in relazione al contenuto e ai limiti del giudizio tributario d'appello

  • art. 97 Cost.

    richiamato dalla CTR secondo la prospettazione del ricorrente per giustificare l'esame della documentazione fiscale

  • art. 12, comma 7, L. n. 212/2000

    richiamato dal ricorrente come base del dovere di esame della documentazione in fase di accertamento

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    invocato per omesso esame di fatti decisivi relativi ai documenti giustificativi dei costi

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per il riparto dell'onere probatorio sulla deducibilità dei costi

  • art. 109 d.P.R. n. 917/1986

    invocato quale norma sui requisiti di deducibilità dei costi

  • art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973

    richiamato nel contesto del potere di accertamento e del disconoscimento dei costi

  • art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973

    richiamato nel contesto dell'accertamento fiscale

  • artt. 5 e 25 d.lgs. n. 446/1997

    richiamati con riferimento alla determinazione della base imponibile IRAP

  • artt. 90, 91, 171, ultimo comma, 291, 292, 293 c.p.c.

    invocati nei motivi sulle spese di lite e sulla contumacia in appello

  • artt. 15, 53 e 54 d.lgs. n. 546/1992

    richiamati anche per la disciplina delle spese nel processo tributario

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato dalla Corte come parametro del minimo costituzionale della motivazione

Massime di principio

  • La sentenza di merito è nulla quando la motivazione non consente di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice, perché ciò viola il minimo costituzionale della motivazione.
  • È ammissibile la motivazione per relationem solo se il giudice d'appello svolge un autonomo esame critico dei motivi di gravame e indica puntualmente gli atti e i passaggi della decisione o del fascicolo richiamati; non basta un'adesione acritica alla sentenza di primo grado.
  • Nel processo tributario, quando si controverte sulla deducibilità dei costi, il giudice deve indicare con chiarezza quali documenti abbia esaminato e perché essi siano idonei a dimostrare i presupposti di deducibilità; altrimenti la decisione non è controllabile in cassazione.
  • Il richiamo a circostanze incompatibili con lo stato del processo, come la mancata produzione di ulteriori difese da parte di una parte contumace, può rendere la motivazione perplessa e quindi nulla.
  • Una volta ravvisata la nullità della sentenza per motivazione, restano assorbite le ulteriori censure che investono il merito della decisione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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