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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35263/2024 del 19/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia dell'11/07/2023: in parziale riforma del provvedimento di primo grado era stata dichiarata "non doversi procedere" per difetto di querela quanto al reato di furto aggravato (reato satellite), mentre veniva confermata la condanna per detenzione di arma comune da sparo e per ricettazione. Il ricorrente lamentava violazione del divieto di reformatio in peius perché, pur essendo stato eliminato uno dei reati per i quali era stato condannato in primo grado, la Corte di Appello non aveva rideterminato in diminuzione la pena, mantenendo immutato il trattamento sanzionatorio per effetto dell'applicazione dell'aumento previsto per la recidiva qualificata ex art. 81, co. 4 c.p.; sosteneva che ciò avrebbe comportato una maggiorazione indiretta della sanzione sul reato satellite non impugnata dal PM.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte territoriale che non ha ridotto la pena in ragione del limite minimo previsto dall'art. 81, comma 4, c.p. per i soggetti recidivi qualificati: tale aumento minimo (un terzo) si riferisce all'aumento complessivo per la continuazione e non alla misura di ogni singolo aumento successivo; pertanto l'eliminazione di uno dei reati satellite non impone la riduzione dell'aumento complessivo imposto dalla norma. La Cassazione ha inoltre osservato che, nel caso concreto, l'aumento era stato originariamente determinato in misura comunque inferiore al minimo legale (a favore dell'imputato), circostanza non pregiudizievole per il ricorrente. Il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 81, comma 4, cod. pen.

    L'aumento non inferiore a un terzo previsto per la continuazione in presenza di recidiva qualificata va riferito all'aumento complessivo per la continuazione e costituisce una soglia minima inderogabile, non suscettibile di diminuzione se uno dei reati posti in continuazione viene meno.

  • art. 99, comma 4, cod. pen.

    Norma che qualifica la recidiva per i fini dell'applicazione dell'aumento previsto dall'art. 81, comma 4; la qualificazione della recidiva limita la discrezionalità del giudice nella graduazione della pena.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Disposizione richiamata per l'imposizione al condannato del pagamento delle spese processuali in Cassazione.

  • Giurisprudenza: Sez. 4, n. 12150 del 24/03/2021; Sez. 2, n. 31798 del 04/07/2018; Sez. U., n. 31669 del 23/06/2016 (Filosofi)

    Principi di legittimità secondo cui l'aumento previsto dall'art. 81, comma 4, va calcolato come incremento complessivo per la continuazione e non come misura da applicare separatamente ad ogni reato satellite; tale orientamento giurisprudenziale è stato richiamato dalla Corte nel motivare la legittimità del mancato adeguamento della pena in appello.

Massime di principio

  • Quando opera una soglia minima normativa di aumento della pena (es. art. 81, co. 4, c.p. per la recidiva qualificata), tale aumento va considerato come un unicum riferito all'intera continuazione e non va ridotto automaticamente se uno o più reati satellite cadono in sede di appello.
  • La violazione del divieto di reformatio in peius non è configurabile ogniqualvolta la pena complessiva non venga diminuita dopo l'eliminazione di un reato satellite: occorre valutare se la normativa imponga una misura minima dell'aumento che renda immutabile il trattamento sanzionatorio complessivo.
  • Se in primo grado l'aumento previsto dalla norma è stato comunque applicato in misura inferiore al minimo legale in favore dell'imputato, la mancata riduzione successiva non costituisce un peggioramento illegittimo della posizione dell'imputato.
  • In casi analoghi la difesa dovrebbe esaminare attentamente il computo della pena e verificare se l'aumento complessivo rispetti le soglie previste dalla legge; se l'aumento è calcolato correttamente e coincide con la soglia minima normativa, la pronuncia di annullamento di reati satellite non impone necessariamente una rideterminazione della pena.
  • Quando la questione concerne elementi accessori della determinazione della pena (come la continuazione e le soglie minime), la giurisprudenza tende a privilegiare l'applicazione della norma nel suo effetto complessivo piuttosto che la comparazione puntuale di ogni singola componente sanzionatoria.

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