Cassazione Penale, Sentenza n. 2220/2022 del 19/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore impugnava l'ordinanza del Tribunale di Trapani che, in sede di riesame, aveva annullato il decreto di sequestro preventivo relativo a 72.900,00 euro rinvenuti nella cassaforte dell'abitazione degli indagati. Il sequestro era stato disposto come presunto profitto del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 d.lgs. n. 74/2000), in relazione alla cessazione della ditta individuale intestata a Yan Chunyan e alla successiva costituzione, pochi giorni dopo, di una s.r.l. unipersonale con medesimi locali e personale, riconducibile al marito Ding Guosheng, operazione ritenuta dal P.M. funzionale a sottrarre beni alla garanzia patrimoniale dei creditori tributari. Il Procuratore censurava la decisione del Tribunale per presunta illogicità e valutazione parcellizzata delle prove, sostenendo che vi era stata di fatto una cessione/trasferimento di beni e che la continuazione dell'attività e i redditi successivi non escludevano il collegamento delle somme al profitto del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore. Ha rilevato che il ricorso era in parte manifestamente infondato e in parte non consentito in sede di legittimità, poiché, secondo consolidato indirizzo delle Sezioni Unite, il ricorso per cassazione avverso ordinanze su sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge (o vizi motivazionali talmente gravi da configurare carenza assoluta della motivazione). La Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse correttamente escluso il fumus commissi delicti in relazione all'art. 11 d.lgs. n. 74/2000, avendo accertato l'assenza di atti simulati o di cessione di beni/rami d'azienda, l'esiguità di elementi che dimostrassero una sottrazione patrimoniale e circostanze tali (locali in locazione, lavoro familiare, reddito da lavoro dipendente della titolare dopo la cessazione) che giustificavano la decisione. Dato che mancava il fumus, la qualificazione delle somme rinvenute come profitto del reato risultava irrilevante ai fini del sequestro. Infine, non è stata disposta alcuna condanna alle spese a carico del Procuratore ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000
Per la configurabilità del reato è necessario dimostrare una alienazione simulata di beni ovvero atti fraudolenti sui propri o altrui beni diretti a rendere inefficace, in tutto o in parte, la procedura di riscossione coattiva. In mancanza di tali elementi (fumus commissi delicti) non può essere applicato il sequestro preventivo come profitto del reato.
art. 2740 cod. civ.
Rilevato dalla parte ricorrente come principio di responsabilità patrimoniale del titolare della ditta individuale, ma la Corte ha ritenuto che l'evocazione di tale norma non sia sufficiente a dimostrare il fumus se non emergono atti simulati o trasferimenti fraudolenti che incidano sulla garanzia dei creditori.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Stabilisce che, in caso di ricorso del Pubblico Ministero dichiarato inammissibile, non segue automaticamente una condanna alle spese processuali a carico del ricorrente; perciò la Corte non ha condannato il Procuratore al pagamento delle spese.
Giurisprudenza consolidata (Sezioni Unite: Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017)
Sez. U., n. 25932/2008 e Sez. 2, n. 18951/2017
Principio secondo cui il ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge o per vizi della motivazione così radicali da rendere incomprensibile l'itinerario logico-giustificativo del giudice. Errori nella valutazione probabilistica delle prove possono non essere sindacabili in Cassazione se rientrano nel normale apprezzamento critico del giudice del merito.
Massime di principio
- Per disporre il sequestro preventivo quale misura diretta a conservare il profitto di reato tributario (art. 11 d.lgs. 74/2000) è necessario dimostrare il fumus commissi delicti: tipicamente atti simulati o trasferimenti fraudolenti volti a sottrarre beni alla garanzia dei creditori.
- La mera modificazione della forma giuridica dell'attività (cessazione ditta individuale e successiva costituzione di s.r.l.) e la continuità operativa non sono di per sé sufficienti a provare la frode; conta l'esistenza di atti concreti che abbiano effettivamente trasferito o occultato beni per eludere l'esazione.
- La presenza di risorse liquide rinvenute (es. somme in cassaforte) richiede un nesso probatorio diretto con il reato: se manca il fumus in relazione alle modalità di trasferimento/occultamento, la qualificazione di tali somme come profitto è comunque irrilevante ai fini del sequestro preventivo.
- In sede di cassazione il sindacato sulle valutazioni di fatto e sulla ponderazione delle prove è molto limitato: le censure devono mirare a violazioni di legge o a carenze motivazionali macroscopiche per essere ammesse.
- Le circostanze oggettive (es. locali dati in locazione, lavoro svolto da familiari, successivo reddito da lavoro dipendente della titolare) possono essere valutate dal giudice come indizi che escludono la finalità di elusione patrimoniale, purché la motivazione sia congrua e non contraddittoria.
- Chi impugna un provvedimento di riesame sul sequestro (es. il P.M.) deve articolare censure che dimostrino in modo rigoroso e documentato la violazione di legge o l'assenza di motivazione, altrimenti il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile o manifestamente infondato.
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