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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24986/2021 del 15/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società emittente)

La controversia

Un soggetto che aveva emesso un assegno postale nell'interesse della società da lui amministrata ha agito per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti da lui e dalla società a causa del protesto levato dalla società trattaria. Secondo la ricostruzione svolta in causa, il titolo era stato rifiutato per il pagamento poiché la firma di traenza risultava illeggibile e non conforme allo specimen depositato; il protesto era poi stato cancellato dalla Camera di Commercio. In primo grado la domanda risarcitoria era stata rigettata sulla base di due ragioni: assenza di danno reputazionale collegato a un protesto fondato su irregolarità formale, e assenza di colpa della trattaria che aveva tentato invano di contattare il traente prima del rifiuto del pagamento. In appello, la soccombente ha censurato tale decisione; la corte territoriale ha però confermato il rigetto, ritenendo da un lato che, in presenza di una difformità prima facie tra firma e specimen, il trattario può legittimamente rifiutare il pagamento senza ulteriori accertamenti, e dall’altro che risultava provato che la trattaria avesse comunque cercato di contattare il traente. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell'art. 115 c.p.c., contestando che il tentativo di contatto fosse stato correttamente ritenuto provato per mancata contestazione e sostenendo che si trattasse di fatto secondario; con il secondo motivo ha denunciato omesso/insufficiente esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che la firma fosse invece conforme allo specimen e che la corte avesse trascurato la perizia di parte, nonché che spettasse alla società provare con diligenza l'autenticità della sottoscrizione. La Cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili: il primo per difetto di decisività, poiché la sentenza d'appello era sorretta anche da una seconda ratio autonoma e non impugnata; il secondo perché la conformità o difformità della firma rispetto allo specimen è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non era stato omesso dalla corte territoriale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della controparte, oltre agli accessori di legge. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato. La decisione si fonda sull'inammissibilità di entrambi i motivi: il primo perché non colpiva tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata, essendo autonoma e sufficiente quella relativa alla legittimità del rifiuto del pagamento per difformità della firma dallo specimen; il secondo perché mirava a rimettere in discussione un apprezzamento di fatto già compiuto dal giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    non è dato precisato nel testo

    La mancata contestazione specifica di un fatto può condurre alla sua considerazione come provato; tuttavia, la censura è irrilevante quando la decisione sia sorretta anche da un'altra ratio autonoma e decisiva non impugnata.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    non è dato precisato nel testo

    Il motivo ex n. 3 è stato invocato per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., ma è stato giudicato inammissibile per difetto di decisività.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    non è dato precisato nel testo

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non ricorre quando il fatto sia stato comunque esaminato, anche sinteticamente, dal giudice di merito.

  • art. 385, comma 1, c.p.c.

    non è dato precisato nel testo

    Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    non è dato precisato nel testo

    In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    non è dato precisato nel testo

    Costituisce il parametro per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • art. 2, comma 2, d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    non è dato precisato nel testo

    Richiamato ai fini della liquidazione delle spese di lite.

Massime di principio

  • In tema di ricorso per cassazione, il motivo è inammissibile per difetto di decisività quando la sentenza impugnata è sorretta da una ratio decidendi autonoma e sufficiente che non viene specificamente censurata.
  • L'omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. non sussiste se il fatto storico è stato comunque valutato dal giudice di merito, anche in forma sintetica; non è consentito trasformare il motivo in una richiesta di nuova valutazione del fatto.
  • La conformità o difformità della firma rispetto allo specimen depositato nell'ambito di un rapporto di assegno è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti propri del vizio motivazionale.
  • Nel giudizio di legittimità, la soccombenza comporta la condanna alle spese e può determinare l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTitoli di credito
RamiProcesso civileCommerciale
SottomaterieRicorso per cassazione
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