Cassazione Penale, Sentenza n. 43654/2022 del 17/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto la parte ha rinunciato all'impugnazione dopo la revoca della misura cautelare; non è stata disposta la condanna al pagamento delle spese né al versamento nella cassa delle ammende, richiamando la giurisprudenza secondo cui l'inammissibilità giustificata da rinuncia per cause sopravvenute non comporta soccombenza.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava in Cassazione l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Caltanissetta che confermava la custodia cautelare in carcere applicata dal GIP per il reato di omicidio commesso il 28/06/2021, deducendo vizi di motivazione con quattro motivi. Successivamente il difensore ha dichiarato rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che il GIP aveva revocato la misura cautelare per difetto di gravità indiziaria a seguito di accertamenti peritali e tale revoca era stata confermata in sede di riesame a seguito di impugnazione del Pubblico Ministero.
Norme richiamate
Cass. Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019 (Cristallo), Rv. 274736
Sez. 2,n. 4452 del 08/01/2019, Cristallo, Rv. 274736
Principio secondo cui la rinuncia all'impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse giustifica l'inammissibilità senza comportare condanna alle spese o a somme a favore della cassa delle ammende
Cass. Sez. 1, n. 13607 del 10/12/2010 (Valentini), Rv. 249916
Sez. 1, n. 13607 del 10/12/2010, Valentini, Rv. 249916
Conferma del principio che la mancanza di interesse sopravvenuta, e la conseguente rinuncia all'impugnazione, escludono la condizione di soccombenza ai fini dell'imposizione di spese o sanzioni
Massime di principio
- Se la misura cautelare oggetto del ricorso viene revocata in modo tale da eliminare l'interesse dell'impugnante, la Corte può dichiarare il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La rinuncia al ricorso motivata da cause sopravvenute che rendono privo di oggetto l'appello non determina automaticamente soccombenza e quindi non comporta obbligo di pagamento delle spese o di una somma alla cassa delle ammende.
- Prima di proseguire con un impugnazione conviene valutare se intervenuti accertamenti o provvedimenti successivi possano estinguere l'interesse concreto all'impugnazione: in tal caso la rinuncia può essere una scelta procedimentalmente neutra.
- La sopravvenuta revoca di una misura cautelare da parte del GIP, se confermata in sede di riesame, elimina l'oggetto pratico dell'impugnazione cautelare e rende spesso inammissibile l'azione di legittimità per difetto di interesse.
- In situazioni analoghe è opportuno verificare tempestivamente l'esistenza di impugnazioni parallele (es. del PM) e l'eventuale provvisorietà degli atti, perché la presenza di ulteriori impugnazioni o pronunce interlocutorie può riaprire l'interesse a proporre ricorso
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