Sentenza n. 5836/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, 1.- della nota prot. 754 del 22.01.2026 con la quale il Sindaco del Comune di Ceppaloni, anche in qualità di Resp. del Settore Tecnico, in riscontro alla istanza consortile del 22.12.2025 (prot. n. 13051) ha: 1.a.- asseritamente sostenuto inadempienze contrattuali da parte della CONSOP, emerse “a seguito della presa di possesso dell’area cimiteriale”; 1.b.- dichiarato il CONSOP priva di interesse a conoscere atti, procedimenti e attività posti in essere dall’Amministrazione successivamente alla messa in esecuzione dell’ordinanza sindacale n. 5 del 07.12.2023; 1.c.- opposto che il CONSOP non sarebbe legittimata a porre in essere un non meglio imprecisato procedimento amministrativo; 1.d.- ha negato l’accesso alla documentazione richiesta; 2.- per quanto occorre e possa del silenzio- inadempimento/rifiuto serbato dal Comune di Ceppaloni in relazione alla istanza consortile del 22.12.2025 (prot. n. 13051) in merito: 2.a.- alla variante in riduzione delle opere effettivamente realizzate nell’ambito della concessione di ampliamento del cimitero di San Giovanni; 2.b. - per quanto occorre e possa della mancata conclusione del procedimento in ordine al collaudo al collaudo tecnico-amministrativo; 2.c.- per quanto occorre e possa del rifiuto in ordine al riequilibrio economico-finanziario e remunerazione del concessionario; 2.d.- per quanto occorre e possa silenzio/rigetto inadempimento rispetto alle richieste istruttorie e agli adempimenti amministrativi, già più volte sollecitati con PEC del 02.05.2025, 26.06.2025, 13.09.2025 e 13.10.2025, per la formalizzazione della variante riduttiva e la prosecuzione del procedimento di collaudo; 2.e.- della violazione della partecipazione procedimentale e contrattuale in relazione alla consegna delle opere realizzate in contraddittorio e dell’illegittimo comportamento della P.A., NONCHE’ PER L’ANNULLAMENTO: 3.- del diniego espresso di accesso documentale e civico generalizzato contenuto nella nota comunale prot. 754 del 22.01.2026, firmata dal RUP, comunicata al CONSOP e oggetto di riscontro/contestazione difensiva del 22/01/2026 acquisita al protocollo comunale al n. 759; E PER L’ACCESSO ALLA 3.a.- documentazione richiesta con nota acquisita al protocollo comunale n. 13051/2025 relativa alla cessione delle cappelle realizzate (Cappelle n° 13; Colombaie n° 265; Ossario n° 84), alla loro assegnazione e/o altra modalità di cessione/concessione delle medesime; 3.b.- documentazione relativa agli atti e provvedimenti adottati in relazione alla riacquisizione, gestione e successiva destinazione dell’area cimiteriale in questione, nonché gli atti istruttori a ciò connessi con la precisa indicazione anche del collaudo e delle varianti in riduzione se adottati; 3.c.- al collaudo tecnico-amministrativo, se esistente sulle opere realizzate dalla CONSOP; 3.d.- agli atti di cessione/vendita e concessione a terzi delle cappelle/manufatti; NONCHÉ PER L’ACCERTAMENTO E PER LA DECLARATORIA 4.- dell’illegittimità della nota prot. 754 del 22.01.2026; 5.- dell’illegittimità del silenzio-rifiuto serbato dal Comune di Ceppaloni in merito alla variante in riduzione delle opere effettivamente realizzate nell’ambito della concessione di ampliamento del cimitero di San Giovanni; 6.- dell’illegittimità della mancata conclusione del procedimento in ordine al collaudo tecnico-amministrativo; 7.- del diritto della ricorrente al riequilibrio economico-finanziario e remunerazione del concessionario; 8.- dell’illegittimità del silenzio/rigetto inadempimento rispetto alle richieste istruttorie e agli adempimenti amministrativi, sollecitati per la formalizzazione della variante riduttiva e la prosecuzione del procedimento di collaudo; 9.- dell’illegittimo comportamento tenuto dalla P.A. in relazione alla partecipazione procedimentale e contrattuale in relazione alla consegna delle opere realizzate; 10.- dell’utilità ugualmente conseguita dalla P.A. grazie alle opere realizzate dalla CONSOP anche in relazione alla cessione/vendita e concessione a terzi delle cappelle/manufatti dal 2024; 11.- della violazione degli artt. 22 e ss della Legge 241/1990 e s.m.i nonché del DPR n. 184/2006 del D.lgs n. 33/13 Disciplinare in materia di Accesso civico e Accesso Documentale approvato con Decreto del Direttore Generale prot. n. 45738 del 30.12.2021; 12.- della violazione della L. 31 dicembre 2009, n. 196, del D.Lgs. 118/2011, del D.Lgs. n. 163/2006, D.lgs. n. 50/2016, D.Lgs. n. 36/2023; 13.- del diritto della ricorrente alla partecipazione amministrativa ed al contraddittorio; 14.- del diritto della ricorrente al riequilibrio finanziario; 15.- del diritto della ricorrente all’accesso documentale e ad all’ostensione della documentazione richiesta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Nota comunale del 22 gennaio 2026 di riscontro all’istanza dell’ex concessionario, impugnata per la parte relativa alle pretese inerenti alla variante in riduzione, al collaudo, al riequilibrio economico-finanziario e alla remunerazione della concessione, oltre che per l’asserito silenzio-inadempimento sulle medesime richieste; il diniego di accesso contenuto nella nota era già stato deciso con precedente sentenza parziale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’ex concessionario ha impugnato la nota comunale del 22 gennaio 2026 e ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio sulle richieste formulate con istanza del 22 dicembre 2025, sollecitate anche con PEC del 2 maggio, 26 giugno, 13 settembre e 13 ottobre 2025. Chiedeva l’approvazione della variante riduttiva delle opere realizzate, la prosecuzione e conclusione del collaudo tecnico-amministrativo, il riequilibrio economico-finanziario e il pagamento di euro 195.540,00 per le opere, oltre interessi e rivalutazione, nonché il risarcimento del danno da ritardo. Deduceva violazione della legge n. 241/1990 e della disciplina richiamata in materia di contratti pubblici, dei principi di trasparenza, ragionevolezza, imparzialità e buon andamento, del diritto di difesa e di partecipazione procedimentale, oltre a eccesso di potere e sviamento. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, poiché le pretese riguardavano l’esecuzione della convenzione concessoria; ha inoltre contestato l’ammissibilità del cumulo delle domande e l’esistenza dell’inerzia. La controversia qui definita non comprende la domanda di accesso, già oggetto della sentenza parziale n. 3600 dell’8 giugno 2026.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibili per difetto di giurisdizione le domande di annullamento della nota comunale, limitatamente alle parti diverse dal diniego di accesso già deciso, e di accertamento del silenzio-inadempimento. Ha individuato il giudice ordinario quale giudice munito di giurisdizione e ha disposto che la causa possa essere riproposta davanti a esso ai sensi dell’art. 11 c.p.a. La domanda sul silenzio non può radicare la giurisdizione amministrativa quando il rapporto sostanziale sottostante riguarda diritti soggettivi nella fase esecutiva della concessione. Le richieste di approvazione della variante, collaudo, riequilibrio e pagamento, anche se riferite ad adempimenti asseritamente successivi alla scadenza della convenzione, sono state ritenute inerenti all’esecuzione del project financing e a un rapporto paritetico, senza esercizio di poteri autoritativi. Il TAR ha inoltre escluso che l’appello pendente sulla precedente sentenza parziale in materia di accesso imponesse il rinvio, non essendo pregiudiziale alla decisione in rito. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. e), n. 1, c.p.a.
ne consegue che, dopo l'aggiudicazione e la stipulazione del contratto, la natura del rapporto è paritetica e la relativa esecuzione è disciplinata dalle regole contrattuali contenute nella convenzione, con l'attribuzione al giudice ordinario, in base alle ordinarie regole di riparto, di ogni controversia relativa alla fase esecutiva, posto che la giurisdizione esclusiva, stabilita dall'art. 133, comma 1, lett. e), n. 1, Cod. proc. amm., attiene soltanto alla precedente fase di scelta del contraente
La giurisdizione esclusiva amministrativa in materia di procedure di affidamento riguarda la fase pubblicistica di scelta del contraente; le controversie relative all’esecuzione della concessione dopo l’aggiudicazione e la stipulazione appartengono alla giurisdizione ordinaria.
artt. 31 e 117 c.p.a.
poiché la giurisdizione si determina in base alla natura delle situazioni giuridiche soggettive di cui si invoca tutela, allorché il rapporto giuridico sottostante al “silenzio” involge posizioni di diritto soggettivo, è inammissibile il ricorso proposto, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., al fine di accertare l’illegittimità dell’inadempimento dell’Amministrazione; il difetto di giurisdizione relativo al rapporto sostanziale non potrebbe, infatti, essere aggirato attraverso l’istituto del silenzio-inadempimento perché la norma meramente processuale che ne prevede la tutela non fonda la giurisdizione del giudice amministrativo
L’azione contro il silenzio è esperibile davanti al giudice amministrativo soltanto se il rapporto sostanziale sottostante rientra nella sua giurisdizione; il rimedio processuale non attribuisce giurisdizione su pretese di diritto soggettivo devolute al giudice ordinario.
art. 11 c.p.a.
la causa potrà essere riproposta secondo la disciplina dettata dall’art. 11 c.p.a.
Dichiarato il difetto di giurisdizione, la causa può essere riproposta davanti al giudice ordinario indicato come munito di giurisdizione, nel rispetto della disciplina sulla translatio iudicii.
art. 72-bis c.p.a.
nel mentre non sussistono i presupposti stabiliti dall’art. 72 bis c.p.a per disporre il rinvio della trattazione della causa, anche considerato che la definizione del ricorso in appello avvero la sentenza parziale n. 3600/2026 di questo Tribunale in materia di accesso non è pregiudiziale rispetto alla definizione in rito della causa.
Il rinvio della trattazione ai sensi dell’art. 72-bis c.p.a. non è giustificato quando il giudizio d’appello relativo alla distinta domanda di accesso non è pregiudiziale rispetto alla definizione in rito della causa.
Massime di principio
- Nelle concessioni di lavori e nei project financing, le controversie concernenti l’adempimento degli obblighi convenzionali nella fase successiva all’aggiudicazione e alla stipulazione, inclusi collaudo, varianti, riequilibrio economico-finanziario e pagamenti, appartengono alla giurisdizione ordinaria quando il rapporto si svolge su un piano paritetico e l’amministrazione non esercita poteri autoritativi.
- La giurisdizione sulle pretese connesse all’esecuzione della concessione non muta per il solo fatto che gli adempimenti richiesti siano invocati dopo la scadenza della convenzione, se la controversia resta inerente all’adempimento del rapporto concessorio.
- L’azione avverso il silenzio-inadempimento presuppone la giurisdizione del giudice amministrativo sul rapporto sostanziale sottostante e non può essere utilizzata per devolvere al giudice amministrativo controversie relative a diritti soggettivi spettanti al giudice ordinario.
- Il difetto di giurisdizione dichiarato dal giudice amministrativo consente la riproposizione della causa davanti al giudice ordinario indicato come munito di giurisdizione, secondo la disciplina dell’art. 11 c.p.a.
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