Sentenza n. 1066/2026 - Catania, Sezione 1
per l’annullamento - del decreto del Prefetto di Ragusa, prot. -OMISSIS- del 26 novembre 2024, successivamente notificato a mani del ricorrente in data 28 novembre 2024, con cui è stata sospesa la licenza n. -OMISSIS- gennaio 2013 e successivi rinnovi fino al 21 gennaio 2025, ex art. 134 del T.U.L.P.S., per l’attività di gestione dell’Istituto di vigilanza denominato “O.C.T.-OMISSIS-” avente ad oggetto l’espletamento dei servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi (c.d. buttafuori), ritenendo non più sussistenti i requisiti soggettivi e di affidabilità che diedero luogo al rilascio dell’originaria licenza; - della presupposta nota n. -OMISSIS- del 2 settembre 2024; - ove occorra, della nota Cat. -OMISSIS- P.A.S.I. del -OMISSIS-, mai comunicata, con cui la Questura di Ragusa avrebbe “confermato la precedente valutazione negativa” sul ricorrente, parimenti non conosciuta e da intendersi, ove occorra, quivi gravata; - nonché di ogni ulteriore atto, connesso, conseguente e/o presupposto, ancorché non conosciuto, comunque lesivo della posizione del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di sospensione della licenza ex art. 134 T.U.L.P.S. per l’attività di gestione di un istituto addetto ai servizi di controllo nei locali di intrattenimento e spettacolo
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sospensione della licenza, disposta per la mancata produzione di documentazione relativa al progetto organizzativo e tecnico-operativo rimodulato, al regolamento tecnico dei servizi, alla certificazione di qualità adeguata al nuovo ambito territoriale, alla regolarità assicurativa e previdenziale del personale e alla regolarità fiscale. Con il primo motivo ha dedotto la violazione e falsa applicazione del d.m. n. 269/2010, sostenendo che tale regolamento non fosse applicabile agli istituti che svolgono esclusivamente servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo, disciplinati dal d.m. 6 ottobre 2009, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e ingiustizia manifesta. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione delle garanzie partecipative e dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, sostenendo che il provvedimento finale fosse fondato anche su circostanze ulteriori e diverse rispetto a quelle indicate nel preavviso di rigetto.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Il TAR ha ritenuto infondato il primo motivo, ricostruendo il rapporto tra l’art. 134 T.U.L.P.S., il d.m. 6 ottobre 2009 e il d.m. n. 269/2010. Gli addetti ai servizi di controllo nei locali di intrattenimento e spettacolo costituiscono una categoria distinta dalle guardie giurate e dagli investigatori quanto ai requisiti soggettivi e alle funzioni, ma i relativi servizi, quando non siano internalizzati dal gestore del locale, devono essere forniti da un istituto autorizzato ai sensi dell’art. 134 T.U.L.P.S. Il d.m. n. 269/2010 si applica anche agli istituti che svolgono esclusivamente attività di controllo ex d.m. 6 ottobre 2009, in quanto tali attività rientrano nella classe C dell’art. 2, comma 2, lett. a), relativa ai servizi regolati da leggi speciali o decreti ministeriali svolti da personale diverso dalle guardie giurate, nonché nelle altre attività di sicurezza per conto dei privati di cui all’art. 3, comma 3. Ne consegue che l’amministrazione poteva richiedere la documentazione organizzativa, tecnica, certificativa, assicurativa, previdenziale e fiscale indicata nel provvedimento. Il TAR ha ritenuto astrattamente fondato il secondo motivo, limitatamente alla mancata indicazione nel preavviso di alcune ulteriori cause ostative poi richiamate nel provvedimento finale. Tuttavia, la censura non comporta l’annullamento, poiché il provvedimento resta fondato su altre ragioni ostative, già rappresentate al ricorrente e correttamente sottoposte al contraddittorio procedimentale, che sono autonomamente idonee a sostenerne la legittimità. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità e novità della questione.
Norme richiamate
art. 134 T.U.L.P.S.
Senza licenza del prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati.
La licenza prefettizia costituisce il titolo necessario per gli istituti che forniscono a terzi servizi di vigilanza o altre attività di sicurezza per conto dei privati; gli istituti che forniscono servizi ASC devono quindi essere autorizzati ai sensi di tale disposizione, salvo l’internalizzazione del servizio da parte del gestore del locale.
art. 136 T.U.L.P.S.
La licenza è ricusata a chi non dimostri di possedere la capacità tecnica ai servizi che intende esercitare. [...] L’autorizzazione può essere negata o revocata per ragioni di sicurezza pubblica o di ordine pubblico.
La licenza è subordinata alla dimostrazione della capacità tecnica e può essere negata o revocata per ragioni di sicurezza o ordine pubblico.
art. 137 T.U.L.P.S.
Il rilascio della licenza è subordinato al versamento nella cassa depositi e prestiti di una cauzione nella misura da stabilirsi dal Prefetto.
La disciplina delle licenze ex art. 134 T.U.L.P.S. comprende anche requisiti e garanzie di carattere finanziario.
art. 139 T.U.L.P.S.
Gli uffici di vigilanza e di investigazione privata sono tenuti a prestare la loro opera a richiesta dell’autorità di pubblica sicurezza.
Gli istituti titolari della licenza sono soggetti agli obblighi di collaborazione con le autorità di pubblica sicurezza.
art. 257 r.d. 635/1940
La domanda per ottenere la licenza prescritta dall’articolo 134 della legge [...] contiene [...] l’indicazione dell’ambito territoriale [...] dei servizi [...] dei mezzi e delle tecnologie che si intendono impiegare.
La domanda di licenza deve essere corredata dal progetto organizzativo e tecnico-operativo e dal progetto di regolamento tecnico dei servizi, adeguati ai servizi e all’ambito territoriale richiesti.
art. 3, commi 7-13, l. 94/2009
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza [...] è autorizzato l’impiego di personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo.
La disciplina degli addetti ai servizi di controllo non sostituisce quella dell’art. 134 T.U.L.P.S.; i servizi ASC possono essere forniti da istituti autorizzati ex art. 134 oppure direttamente dal gestore dell’attività di intrattenimento e spettacolo.
d.m. 6 ottobre 2009
I gestori delle attività di cui al comma 1 possono provvedere ai servizi di controllo direttamente con proprio personale o avvalendosi di personale dipendente da istituti autorizzati a norma dell’art. 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Il decreto disciplina specificamente gli ASC e consente la fornitura dei servizi da parte di istituti autorizzati ex art. 134 T.U.L.P.S., oltre all’impiego diretto di personale del gestore.
d.m. 1 dicembre 2010, n. 269
Le caratteristiche ed i requisiti sono rapportati alle classi funzionali di attività che si intendono svolgere, ai livelli dimensionali ed agli ambiti territoriali per i quali la licenza è richiesta.
Il regolamento si applica anche agli istituti che svolgono servizi ASC, ricompresi nella classe C dei servizi regolati da leggi speciali o decreti ministeriali svolti da personale diverso dalle guardie giurate, e impone i requisiti organizzativi, tecnici e qualitativi pertinenti.
art. 2, comma 2, lett. a), d.m. 269/2010
classe C: servizi regolati da leggi speciali o decreti ministeriali svolti da personale diverso dalle guardie giurate.
I servizi ASC rientrano nella classe funzionale C, sicché gli istituti che li forniscono sono soggetti ai requisiti previsti dal regolamento per tale classe.
art. 3, comma 3, d.m. 269/2010
Rientrano altresì nei servizi di cui all’articolo 1, comma 1, le altre attività di sicurezza per conto dei privati [...] previste da specifiche norme di legge o di regolamento, per le quali le disposizioni del presente regolamento si applicano relativamente ai servizi o attività svolti da istituti autorizzati a norma dell’articolo 134.
La clausola estende l’applicazione del d.m. n. 269/2010 alle attività di sicurezza per conto dei privati disciplinate da fonti speciali, quando svolte da istituti autorizzati ex art. 134 T.U.L.P.S.
art. 10-bis l. 241/1990
La mancata rappresentazione nel preavviso di rigetto di alcune cause ostative può integrare una violazione delle garanzie partecipative; tale vizio non determina però l’annullamento quando il provvedimento è autonomamente sorretto da altre ragioni ostative già comunicate e sottoposte al contraddittorio.
d.m. 4 giugno 2014, n. 115
La certificazione indipendente della qualità e della conformità degli istituti di vigilanza e dei servizi offerti costituisce uno degli adempimenti documentali richiesti per l’esercizio dei servizi soggetti al d.m. n. 269/2010.
Massime di principio
- Gli addetti ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo costituiscono una categoria distinta dalle guardie giurate e dagli investigatori quanto a requisiti soggettivi e funzioni, ma i relativi servizi, quando non siano svolti direttamente dal gestore del locale con proprio personale, possono essere forniti a terzi esclusivamente da istituti autorizzati ai sensi dell’art. 134 T.U.L.P.S.
- Il d.m. n. 269/2010 si applica anche agli istituti autorizzati ex art. 134 T.U.L.P.S. che svolgono esclusivamente servizi di controllo nei locali di intrattenimento e spettacolo, poiché tali attività rientrano nella classe C dei servizi regolati da leggi speciali o decreti ministeriali svolti da personale diverso dalle guardie giurate e nelle altre attività di sicurezza per conto dei privati.
- L’applicazione del d.m. n. 269/2010 agli istituti che forniscono servizi ASC comporta, in relazione all’attività e all’ambito territoriale autorizzati, l’obbligo di produrre la documentazione organizzativa e tecnico-operativa, il regolamento tecnico dei servizi, le certificazioni di qualità e le attestazioni aggiornate relative agli obblighi assicurativi, previdenziali e fiscali, salvo gli specifici adempimenti dai quali il regolamento disponga espressamente l’esonero.
- La violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, derivante dall’indicazione nel provvedimento finale di cause ostative non previamente rappresentate, non conduce all’annullamento quando l’atto è fondato anche su ragioni autonome, già comunicate nel preavviso di rigetto e sufficienti da sole a sostenerne il contenuto dispositivo.
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