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Sentenza

Sentenza n. 2505/2026 - Catania, Sezione 2

per l'annullamento a) del provvedimento della Prefettura di Enna in data 14 luglio 2026 con cui è stata disposta la sua esclusione dalla gara CIG BADFD962CE; b) del verbale della commissione n. 6 in data 8 luglio 2026, la nota n. 35695 in data 10 luglio 2026, nella parte relativa alla proposta di esclusione, e la richiesta di chiarimenti n. 34184 in data 1 luglio 2026, nella parte in cui essa è stata interpretata e applicata in modo lesivo per la ricorrente; c) del bando e del disciplinare di gara nella parte in cui: - non prescrivono che gli immobili destinati all’esecuzione del servizio siano nella disponibilità giuridica e materiale dei concorrenti alla data di presentazione dell’offerta; - consentono l’attribuzione di punteggi premiali per disponibilità eventuali o sopravvenute; - non prevedono, in caso di illegittima attribuzione di un punteggio tecnico, la conservazione dell’offerta economica e delle altre valutazioni tecniche, con riedizione della sola valutazione relativa alla componente premiale contestata; d) degli atti appena indicati nella parte in cui non consentono la riammissione della ricorrente e la corretta attribuzione del punteggio relativo alla voce premiale in contestazione, con richiesta in subordine della rideterminazione del punteggio nella misura ritenuta conforme ai criteri di gara, senza esclusione dell’offerta; e) degli eventuali atti di prosecuzione della procedura, la graduatoria, l’aggiudicazione, la verifica dei requisiti, la stipula, l’affidamento e l’esecuzione dell’appalto.

Giustizia amministrativa202601565

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla gara per ritenuta difformità dell'offerta tecnica dai minimi di personale e di monte ore richiesti

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'esclusione da una procedura aperta, finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per servizi di accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale presso centri collettivi con capienza massima di cinquanta posti. L'offerta dichiarava la disponibilità complessiva di 233 posti e indicava 26 ore settimanali per il direttore, 56 per l'operatore sociale e 38 per la mediazione linguistica. La stazione appaltante ha ritenuto che i minimi dovessero essere calcolati separatamente per ciascun centro e sommati, rilevando quindi valori inferiori a quelli richiesti. La ricorrente sosteneva che i dati fossero riferiti alla capienza complessiva, che la dichiarazione generale di conformità al capitolato imponesse comunque il rispetto dei minimi, e che il chiarimento successivo avesse soltanto esplicitato l'offerta originaria, confermando il rispetto dei minimi e un incremento di tre ore settimanali per ciascuna figura. Deduceva, tra l'altro, violazione dell'art. 101, comma 3, del d.lgs. 36/2023, erronea qualificazione del chiarimento come modifica sostanziale, ambiguità della lex specialis, violazione dei principi di tassatività delle cause di esclusione e favor partecipationis, difetto di istruttoria e motivazione, sproporzione dell'esclusione, nonché l'illegittimità della mancata conservazione dell'offerta economica e delle altre componenti tecniche con riedizione della sola valutazione premiale. Contestava inoltre le clausole relative alla disponibilità degli immobili. Le parti controinteressate e l'Amministrazione sostenevano che la dotazione minima dovesse essere determinata per ciascun centro, che il chiarimento avesse introdotto una nuova offerta e che la lex specialis prevedesse l'esclusione delle offerte tecniche difformi dai requisiti minimi.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. Ha dichiarato inammissibile l'impugnazione degli eventuali atti futuri di prosecuzione della gara, della graduatoria, dell'aggiudicazione, della verifica dei requisiti, della stipula e dell'esecuzione, perché non ancora adottati o non specificamente individuati. Ha inoltre dichiarato inammissibile l'impugnazione della richiesta di chiarimenti, priva di autonoma lesività: la lesione derivava dall'interpretazione della risposta data dalla commissione e dal successivo provvedimento di esclusione. Nel merito ha ritenuto legittima l'esclusione. La gara riguardava singoli centri, ciascuno con capienza massima di cinquanta posti; pertanto la dotazione minima di personale doveva essere calcolata per ogni struttura e poi sommata, poiché i minimi organizzativi rispondevano alle esigenze concrete di ciascun centro. Il dato aggregato di 233 posti non poteva trasformare più strutture fisicamente distinte in un unico centro né consentire il calcolo unitario del personale. I valori indicati nell'offerta, pur coincidenti con quelli previsti per una fascia aggregata di 201-250 posti, non erano conformi alla disciplina della procedura. La dichiarazione generale di conformità al capitolato non poteva prevalere sui dati quantitativi specificamente riportati nella tabella dell'offerta tecnica, che costituivano il parametro concreto per verificare la conformità e attribuire il punteggio. Il chiarimento del 6 luglio non si era limitato a spiegare la formula di conversione delle ore settimanali in mensili, ma aveva assicurato ex novo il rispetto dei minimi per ciascun centro e un incremento di tre ore per ciascuna figura professionale. Si trattava quindi di una modifica quantitativa dell'offerta, non di una rettifica di errore materiale, poiché dall'offerta originaria non emergeva in modo univoco la volontà di offrire i minimi per ogni centro maggiorati di tre ore. La richiesta di chiarimenti aveva natura istruttoria e non implicava che la questione fosse già stata qualificata come sanabile; la stazione appaltante poteva accertare, dopo la risposta, che il chiarimento comportasse una modifica vietata. Consentire l'adeguamento successivo avrebbe leso la par condicio. Le ulteriori censure sono state dichiarate inammissibili una volta ritenuta legittima l'esclusione. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 59, comma 4, lett. a), d.lgs. 36/2023

    Richiamato quale base normativa per la conclusione dell'accordo quadro mediante procedura aperta e pluralità di operatori economici.

  • art. 101, comma 3, d.lgs. 36/2023

    Consente alla stazione appaltante di chiedere chiarimenti sul contenuto dell'offerta tecnica, economica e dei relativi allegati, ma vieta che il chiarimento modifichi la proposta negoziale presentata entro il termine di partecipazione.

  • art. 41, comma 14, d.lgs. 36/2023

    Invocato dalla ricorrente in relazione alla sostenibilità economica dell'offerta; il TAR non lo ha ritenuto idoneo a superare la difformità dell'offerta tecnica dai requisiti minimi.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, essendo completa l'istruttoria e decorso il termine previsto dopo l'ultima notificazione.

  • art. 49, comma 2, c.p.a.

    Richiamato per escludere la necessità di integrare il contraddittorio.

  • artt. 1362-1371 c.c.

    Richiamati quali criteri di interpretazione degli atti di gara, applicabili agli atti amministrativi; la lex specialis è stata interpretata nel senso che l'offerta dovesse riferirsi a singole strutture con capienza massima di cinquanta posti.

Massime di principio

  • Il chiarimento ex art. 101, comma 3, d.lgs. 36/2023 è ammissibile soltanto quando rende esplicito un contenuto già desumibile dall'offerta o risolve un'ambiguità senza introdurre nuove prestazioni, quantità o condizioni; non può essere utilizzato per formulare ex post un'offerta diversa.
  • Quando la gara riguarda più strutture fisicamente distinte e la lex specialis stabilisce requisiti organizzativi per ciascuna struttura, i minimi di personale e di monte ore devono essere calcolati separatamente per ogni struttura e poi sommati; la capienza complessiva offerta non consente di considerare unitariamente le strutture.
  • Una dichiarazione generale di conformità al capitolato non prevale sui dati quantitativi specificamente indicati nell'offerta tecnica: questi ultimi definiscono concretamente la prestazione offerta e costituiscono il parametro per verificare la conformità e attribuire il punteggio.
  • La rettifica di un errore materiale nell'offerta è consentita soltanto quando l'errore sia evidente e la correzione sia ricavabile dalla stessa offerta mediante un'operazione necessitata. Se la correzione richiede di ricostruire ex post quantità e modalità organizzative non univocamente desumibili dall'offerta originaria, essa costituisce una modifica sostanziale vietata.
  • La richiesta di chiarimenti ha natura istruttoria e non comporta che la stazione appaltante abbia già ritenuto sanabile l'incongruenza rilevata; dopo avere esaminato la risposta, l'Amministrazione può legittimamente concludere che essa modifichi l'offerta e disporre l'esclusione.
  • Non sono ammissibili le impugnazioni rivolte contro atti futuri, eventuali o non specificamente individuati, né contro atti endoprocedimentali privi di autonoma efficacia lesiva.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contrattoDecisione e riti speciali
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCause di esclusione
IstitutiSoccorso istruttorioConcorrenza ed evidenza pubblicaLegittimazione e interesse a ricorrereDifetto di motivazione

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