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Ordinanza

Ordinanza n. 330/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento - del decreto emanato dal Prefetto di -OMISSIS- in data 3.2.2025 recante divieto di detenzione di armi munizioni ed esplosivi; - del decreto emanato dal Questore della Provincia di -OMISSIS- in data 5.2.2025 recante revoca del porto d’armi ad uso sportivo; - per quanto occorrer possa di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso e segnatamente della citata nota del 30.1.2025 della Polizia di Frontiera, non conosciuta.

Giustizia amministrativa202501196

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi e decreto questorile di revoca del porto d’armi ad uso sportivo

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La parte ricorrente ha impugnato il decreto del Prefetto del 3 febbraio 2025, recante divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi, il decreto del Questore del 5 febbraio 2025, recante revoca del porto d’armi ad uso sportivo, nonché, ove occorrente, gli atti presupposti e connessi, tra cui una nota della Polizia di Frontiera del 30 gennaio 2025 non conosciuta. Il testo dell’ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, né contiene una valutazione cautelare o di merito sulle censure. Il Collegio ha ritenuto necessario acquisire dalla Prefettura sintetiche e documentate deduzioni sulla vicenda, anche mediante informazioni presso altri uffici, nonché indicazioni sull’eventuale sopravvenienza di fatti, provvedimenti o atti rilevanti per il permanere effettivo dell’interesse alla decisione di merito o comunque idonei a incidere sull’esito della causa.

La decisione

Il TAR ha disposto incombenti istruttori ai sensi degli artt. 46, comma 2, e 65, comma 3, c.p.a., ordinando alla Prefettura, per il tramite dell’Avvocatura dello Stato, di depositare entro il 26 maggio 2026 le deduzioni e la documentazione richieste. L’udienza di discussione nel merito è stata indicata per il 23 settembre 2026. L’ordinanza non decide la domanda di annullamento, non valuta la fondatezza dei provvedimenti impugnati e non determina l’esito della controversia. È stato inoltre disposto l’oscuramento dei dati identificativi della parte ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    Richiamato quale base per gli adempimenti processuali richiesti all’amministrazione.

  • art. 65, comma 3, c.p.a.

    Richiamato quale base del potere istruttorio esercitato dal giudice per acquisire deduzioni e documentazione rilevanti ai fini della decisione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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