Ordinanza n. 330/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento - del decreto emanato dal Prefetto di -OMISSIS- in data 3.2.2025 recante divieto di detenzione di armi munizioni ed esplosivi; - del decreto emanato dal Questore della Provincia di -OMISSIS- in data 5.2.2025 recante revoca del porto d’armi ad uso sportivo; - per quanto occorrer possa di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso e segnatamente della citata nota del 30.1.2025 della Polizia di Frontiera, non conosciuta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi e decreto questorile di revoca del porto d’armi ad uso sportivo
Esito
La controversia
La parte ricorrente ha impugnato il decreto del Prefetto del 3 febbraio 2025, recante divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi, il decreto del Questore del 5 febbraio 2025, recante revoca del porto d’armi ad uso sportivo, nonché, ove occorrente, gli atti presupposti e connessi, tra cui una nota della Polizia di Frontiera del 30 gennaio 2025 non conosciuta. Il testo dell’ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, né contiene una valutazione cautelare o di merito sulle censure. Il Collegio ha ritenuto necessario acquisire dalla Prefettura sintetiche e documentate deduzioni sulla vicenda, anche mediante informazioni presso altri uffici, nonché indicazioni sull’eventuale sopravvenienza di fatti, provvedimenti o atti rilevanti per il permanere effettivo dell’interesse alla decisione di merito o comunque idonei a incidere sull’esito della causa.
La decisione
Il TAR ha disposto incombenti istruttori ai sensi degli artt. 46, comma 2, e 65, comma 3, c.p.a., ordinando alla Prefettura, per il tramite dell’Avvocatura dello Stato, di depositare entro il 26 maggio 2026 le deduzioni e la documentazione richieste. L’udienza di discussione nel merito è stata indicata per il 23 settembre 2026. L’ordinanza non decide la domanda di annullamento, non valuta la fondatezza dei provvedimenti impugnati e non determina l’esito della controversia. È stato inoltre disposto l’oscuramento dei dati identificativi della parte ricorrente.
Norme richiamate
art. 46, comma 2, c.p.a.
Richiamato quale base per gli adempimenti processuali richiesti all’amministrazione.
art. 65, comma 3, c.p.a.
Richiamato quale base del potere istruttorio esercitato dal giudice per acquisire deduzioni e documentazione rilevanti ai fini della decisione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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