Cassazione Penale, Ordinanza n. 04828/2025 del 06/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo non scrutinabili in sede di legittimità le doglianze che richiedevano una rivalutazione del merito e non denunciavano specifici travisamenti della prova. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 14 marzo 2023. Con il primo e il secondo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione della prova posta a base dell'affermazione di responsabilità e alla qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che la condotta dovesse essere ricondotta al tentativo di riciclaggio e non alla fattispecie consumata. La Corte rileva che i motivi miravano in realtà a ottenere una diversa lettura del compendio probatorio, già esaminato e respinto in appello, senza indicare specifici travisamenti di prove. Viene valorizzato, in particolare, che la condotta tenuta al momento dell'intervento degli operanti, unitamente alla sovrapposizione del numero di telaio e alla sostituzione della targa, aveva già ostacolato l'identificazione della provenienza del ciclomotore, integrando il reato consumato.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
La Corte richiama la qualificazione del fatto come riciclaggio consumato, ritenendo che la condotta abbia già ostacolato l'identificazione della provenienza del bene.
art. 56 c.p.
È evocato dal ricorrente per sostenere la configurabilità del tentativo di riciclaggio, ma la censura viene disattesa.
art. 616 c.p.p.
È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio mediante una mera riproposizione di censure di fatto già respinte nei giudizi di merito.
- La deduzione del vizio di motivazione è inammissibile quando non individua specifici travisamenti delle emergenze processuali e si traduce nella richiesta di una diversa lettura delle prove.
- Il riciclaggio è consumato quando la condotta dell'agente abbia già prodotto un effettivo ostacolo all'identificazione della provenienza del bene, non essendo sufficiente a escluderne la consumazione il mero riferimento alla fase esecutiva dell'operazione.
- La qualificazione del fatto come tentativo non è accoglibile se la condotta ha già realizzato l'offesa tipica richiesta dalla fattispecie consumata.
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