Ordinanza n. 263/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di rigetto dell’istanza di revoca del divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, nonché il precedente decreto prefettizio di divieto e il parere della Questura richiamato
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio che aveva respinto la richiesta di revoca del divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. A sostegno della domanda cautelare ha dedotto il periculum in mora, sostenendo che il mantenimento del divieto gli avrebbe arrecato un pregiudizio grave, immediato e irreparabile, privandolo della possibilità di esercitare l’attività venatoria e di ottenere il rinnovo del porto d’armi. Dal testo dell’ordinanza non risultano ulteriori motivi di illegittimità articolati nel ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che il pregiudizio allegato, consistente nella privazione della possibilità di svolgere un’attività ludica o sportiva e di ottenere il rinnovo del porto d’armi, non integri il danno grave e irreparabile richiesto per la tutela interinale. Nel bilanciamento degli interessi, l’interesse individuale all’esercizio dell’attività venatoria è stato considerato recessivo rispetto all’interesse alla sicurezza pubblica tutelato dall’amministrazione mediante il divieto contestato. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo, con particolare riguardo alla gravità e irreparabilità del pregiudizio allegato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Ai fini della concessione della tutela cautelare, la mera privazione della possibilità di esercitare un’attività venatoria o altra attività ludica o sportiva non integra, di per sé, il requisito del danno grave e irreparabile.
- Nel bilanciamento cautelare relativo a un provvedimento volto a prevenire rischi connessi alla detenzione di armi, l’interesse individuale all’esercizio dell’attività venatoria e al rinnovo del porto d’armi è recessivo rispetto all’interesse pubblico alla sicurezza.
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