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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43362/2024 del 27/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila che aveva respinto il reclamo del Procuratore della Repubblica avverso il decreto che aveva concesso a Pace un permesso premio di sei ore nonostante fosse detenuto per ergastolo e altro numero di anni di reclusione, con isolamento diurno per un anno. Il Procuratore generale deduce violazione di legge e carenza di motivazione per non aver adeguatamente valutato i pareri negativi della DDA di Palermo e della DNAA che segnalavano la rinnovata operatività dell'associazione di appartenenza del detenuto, la partecipazione alla ripresa dell'attività criminosa di soggetti collegati anche al delitto commesso dal ricorrente, e il pericolo di ripristino dei collegamenti del detenuto con la criminalità organizzata, evidenziando altresì l'elevato spessore criminale del condannato e la sua mancata collaborazione con la giustizia.

La decisione

Il ricorso del Procuratore generale è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza aveva compiuto un esame concreto e motivato ai sensi dell'art. 4-bis, comma 1-bis, Ord. pen., valutando elementi individualizzanti quali la lunga detenzione, il ruolo secondario ricoperto dal detenuto all'epoca dei fatti, l'assenza di rapporti dimostrati con i congiunti ritenuti operativi, la buona condotta intramuraria, la partecipazione ai programmi trattamentali e ad iniziative di giustizia riparativa, e la provata impossibilità di adempiere alle obbligazioni civili sostituita con attività riparative. I pareri della DDA e della DNAA sono stati esaminati ma ritenuti insufficienti a dimostrare il rischio concreto di ripristino di collegamenti, essendo fondati prevalentemente sulla rinnovata operatività dell'organizzazione e sulla pericolosità dei soggetti coinvolti, senza fornire indizi specifici di rapporti attuali o passati del detenuto con costoro. La Corte ha quindi confermato l'ordinanza impugnata e ha escluso la condanna alle spese in considerazione della natura pubblica della parte ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 4-bis, comma 1-bis, Ordinamento penitenziario

    I benefici penitenziari possono essere concessi anche ai non collaboranti se dimostrano l'adempimento delle obbligazioni civili o l'assoluta impossibilità di tale adempimento e producono elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla mera condotta carceraria e alla dichiarazione di dissociazione, idonei a escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e il pericolo di ripristino.

  • d.l. n. 162/2022 convertito nella legge n. 199/2022

    Modifica normativa che ha introdotto la possibilità di accesso ai benefici per i non collaboranti a condizione della produzione di elementi specifici aggiuntivi e della prova dell'adempimento o dell'impossibilità di adempiere le obbligazioni civili.

  • art. 30-ter, Ordinamento penitenziario

    Norma sorgente del permesso premio: il giudice di sorveglianza deve valutare concretamente la concedibilità del permesso sulla base degli elementi individuali del percorso rieducativo del detenuto.

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 19536 del 28/02/2022

    Principio secondo cui, dopo la parziale declaratoria di incostituzionalità dell'art. 4-bis, comma 1, il giudice di sorveglianza deve effettuare un esame concreto degli elementi individualizzanti che consentano di escludere l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata e il pericolo del loro ripristino, anche per concedere permessi ex art. 30-ter.

  • Pareri della DDA di Palermo e della DNAA

    Documenti investigativi valutati dal giudice; rilevanti ma non automaticamente determinanti: devono essere confrontati con elementi specifici sull'assenza di contatti attuali e su comportamenti rieducativi del detenuto per dimostrare il pericolo concreto di ripristino dei collegamenti.

Massime di principio

  • Per detenuti non collaboranti, l'accesso ai benefici penitenziari richiede non solo buona condotta carceraria ma elementi specifici e concreti che escludano collegamenti attuali con la criminalità organizzata e il rischio di ripristino.
  • Il giudice di sorveglianza deve compiere un esame individualizzato e motivato, tenendo conto di ruolo nell'associazione, durata della detenzione, rapporti effettivi con soggetti ancora operativi, partecipazione a programmi trattamentali e iniziative di giustizia riparativa.
  • I pareri delle procure antimafia e della DNAA sono rilevanti e vanno considerati, ma non pregiudicano automaticamente la concessione dei benefici se il tribunale motiva, con elementi probatori, l'assenza di collegamenti e il mancato rischio di reinserimento nei circuiti criminali.
  • L'impossibilità di adempiere obbligazioni civili può essere compensata da misure alternative, come la partecipazione a percorsi di giustizia riparativa, purché ciò sia documentato e valutato dal giudice come elemento sostitutivo.
  • La gravità dei reati e il passato criminale non escludono a priori la valutazione favorevole ai benefici, ma richiedono una motivazione più rigorosa e la presenza di elementi rieducativi concreti e attuali.

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