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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33223/2025 del 08/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa per l'evidente inammissibilità dell'impugnazione, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che, in riforma della decisione di primo grado, lo aveva assolto dall'imputazione di bancarotta impropria da operazioni dolose perché il fatto non sussiste, ma confermato la sua responsabilità per bancarotta fraudolenta per distrazione, rideterminando la pena. I motivi dedotti erano due: con il primo si denunciavano vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla prova della distrazione anteriore alla dichiarazione di fallimento; con il secondo si lamentavano vizio di motivazione e violazione di legge per la mancata riqualificazione del fatto come ricettazione fallimentare ex art. 232, comma 2, legge fallimentare. La Corte rileva che le censure ripropongono una medesima tesi già correttamente disattesa dalla Corte di merito e che il travisamento della prova è stato dedotto in modo generico.

Norme richiamate

  • art. 232, comma 2, legge fall.

    art. 232, comma 2, legge fall.

    richiamato dalla difesa come parametro per invocare la riqualificazione del fatto in ricettazione fallimentare; la Corte non accoglie la doglianza.

  • art. 616 c.p.p.

    ex art. 616 cod. proc. pen.

    in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000

    Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000

    richiamata per giustificare la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità colpevole del ricorso.

  • Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla

    Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01

    richiamata in tema di condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende per inammissibilità colpevole.

  • Sez. 5, n. 40023 del 19/09/2022, Bosio

    Sez. 5, n. 40023 del 19/09/2022, Bosio, Rv. 283757 - 01

    richiamata per escludere la ricettazione fallimentare quando l'autore del fatto distrattivo è l'amministratore unico della società fallita.

  • Sez. 5, n. 27871 del 09/05/2025, Cutillo

    Sez. 5, n. 27871 del 09/05/2025, Cutillo, n.m.

    richiamata nello stesso senso della precedente decisione, a sostegno dell'esclusione della ricettazione fallimentare.

  • Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa

    Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01

    richiamata per affermare che il travisamento della prova non può essere dedotto in modo generico, mediante il richiamo selettivo di solo alcune risultanze acquisite.

  • Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo

    Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01

    richiamata per il medesimo principio sulla necessità di una specifica deduzione del travisamento della prova.

Massime di principio

  • Il travisamento della prova non può essere utilmente dedotto in cassazione in modo generico o parziale, limitandosi a selezionare alcune risultanze del compendio probatorio senza evidenziare puntualmente l'errore percettivo o valutativo decisivo.
  • In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, la qualità di amministratore unico della società fallita rileva in senso ostativo rispetto alla qualificazione del fatto come ricettazione fallimentare, ove l'imputato abbia ammesso i fatti distrattivi.
  • La deduzione di vizio di motivazione e violazione di legge non può limitarsi a riproporre in sede di legittimità una tesi già esaminata e disattesa dal giudice di merito, in assenza di specifiche censure effettivamente decisive.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta patrimoniale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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