Cassazione Penale, Sentenza n. 7405/2023 del 21/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello del 28/02/2022 denunciando violazione dell'art. 597 c.p.p.: pur avendo la Corte riqualificato il reato originario in senso più favorevole (riqualificazione "melius" del furto), aveva lasciato invariata la pena determinata in primo grado senza valutare l'incidenza della nuova cornice edittale. In primo grado la pena base era stata quantificata in misura leggermente superiore al minimo; dopo la riqualificazione la pena base risultava pari al triplo del minimo edittale e la Corte di appello non ha adeguatamente motivato il passaggio e la congruità della nuova determinazione della pena, soprattutto alla luce del fatto che l'appello era stato proposto solo dall'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso: ha ritenuto insufficiente la motivazione della Corte di appello in relazione alla determinazione della pena dopo la riqualificazione giuridica. Per tale motivo ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari per nuovo giudizio sulla pena. La restante parte della sentenza (tra cui la riqualificazione e la declaratoria di prescrizione per il reato di resistenza) non è stata modificata.
Norme richiamate
art. 597 cod. proc. pen.
Il ricorso denunciava violazione di tale norma in quanto la Corte di appello non avrebbe adeguatamente motivato la nuova determinazione della pena dopo la riqualificazione; la Cassazione ha ritenuto rilevante l'insufficiente motivazione ai sensi della normativa processuale invocata.
art. 56 cod. pen.
Richiamato per il principio della tentatività: la riqualificazione ha tenuto conto del tentativo, con conseguente riduzione della pena prevista.
art. 624 cod. pen.
Norma sul furto: la Corte d'appello ha riqualificato il fatto ai sensi di questa disposizione e degli artt. correlati.
art. 625, primo comma, nn. 2), 5) e 7) cod. pen.
Aggravanti del furto utilizzate nella riqualificazione; la modifica della fattispecie ha inciso sulla cornice edittale e quindi sulla determinazione della pena base.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Cita il limite di esame dei motivi in Cassazione: il ricorso è stato valutato nei limiti consentiti dalla normativa sulle impugnazioni, come indicato nella sentenza.
Decreto-legge 28/10/2020, n.137, art.23, comma 8 (convertito)
Riferimento procedurale: le parti non hanno richiesto la discussione orale ex art. 23 co.8; la requisitoria scritta del P.G. è stata depositata e considerata.
Massime di principio
- La riqualificazione in senso più favorevole (melius) è consentita anche se comporta una diversa cornice edittale, purché la sanzione finale concreta non sia più grave di quella precedentemente inflitta; tuttavia il giudice d'appello deve motivare chiaramente la determinazione della pena in relazione alla nuova cornice edittale.
- Quando l'appello è proposto solo dall'imputato, la Corte d'appello può comunque procedere a riqualificazioni, ma ha l'obbligo di mettere a confronto la nuova determinazione della pena con quella di primo grado e di giustificare esplicitamente eventuali aumenti della pena base in termini di percentuali del minimo edittale o di circostanze concrete.
- Se la Corte d'appello modifica la fattispecie giuridica e la nuova tipizzazione comporta un diverso minimo legale, la motivazione deve spiegare come si sia pervenuti all'entità della pena concretamente inflitta e perché essa non costituisca in peius rispetto alla pena precedente.
- In caso di motivazione insufficiente limitatamente alla determinazione della pena, la Cassazione tende ad annullare solo quella parte della sentenza e a rinviare per un nuovo calcolo del trattamento sanzionatorio, lasciando impregiudicate le altre statuizioni.
- La declaratoria di prescrizione per alcuni capi (es. resistenza a P.U.) non impedisce la revisione della qualificazione e della pena per gli altri reati contestati; tuttavia ogni modifica richiede motivazione adeguata e comparazione con la decisione impugnata.
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