Sentenza n. 2205/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento, previa sospensione - del provvedimento della Commissione di esame di stato costituita presso l’Istituto Comprensivo -OMISSIS- di -OMISSIS-, del 26 giugno del 2023, con cui è stato licenziato il ricorrente, nella misura in cui è stato riconosciuto all’allievo il voto di nove/decimi piuttosto che di dieci/decimi; - di ogni atto prodromico a tale decisione, espressamente e non esclusivamente, qui indicando il verbale della Prima Sottocommissione di esame del detto Istituto, emesso in pari data ed il verbale numero 8, emesso il 10 maggio del 2023, del Collegio dei Docenti dell’-OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: attribuzione del voto finale di 9/10 all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, anziché di 10/10
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento della commissione d'esame del 26 giugno 2023 e gli atti presupposti, deducendo la violazione della disciplina sulla valutazione degli alunni e contestando i criteri approvati dal Collegio dei docenti il 10 maggio 2023 per la determinazione del voto di ammissione. In primo luogo, hanno sostenuto che gli indicatori relativi a comportamento, progressi nel triennio, conoscenze e abilità maturate e livello di maturazione fossero privi di sufficiente trasparenza e specificazione, poiché i sottocriteri utilizzati per distinguere i voti più elevati sarebbero stati sostanzialmente fungibili. In secondo luogo, hanno censurato l'applicazione concreta dei criteri, ritenendo incoerente il voto 9 attribuito per i progressi nel triennio rispetto alla crescita delle medie scolastiche dell'alunno, nonché ingiustificate le valutazioni 8 per conoscenze e abilità maturate e 9 per il livello di maturazione. Hanno chiesto l'attribuzione del voto finale di 10/10 o, in subordine, la riedizione della valutazione sulla base di criteri nuovi e più chiari.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittima e sufficientemente determinata la griglia approvata dal Collegio dei docenti, rilevando una progressione quantitativa e qualitativa chiaramente apprezzabile tra i diversi livelli di valutazione. Per il parametro dei progressi nel triennio, la sequenza dei descrittori va da livelli non significativi o scarsi fino a livelli significativi e ottimi; per conoscenze e abilità, procede da competenze lacunose o carenti fino a conoscenze ampie e ricche, passando per livelli settoriali, sostanzialmente o globalmente conseguiti e consolidati. Non è stata quindi ravvisata la sovrapponibilità lamentata dai ricorrenti. Quanto all'applicazione dei criteri, l'amministrazione ha dimostrato di avere considerato l'evoluzione dell'alunno nell'intero triennio, comprese le valutazioni intermedie, in modo coerente con gli esiti degli scrutini finali. Il giudice ha ricondotto tali valutazioni all'ambito della discrezionalità tecnica dell'amministrazione scolastica, sindacabile soltanto in presenza di illogicità, irragionevolezza o travisamento, vizi che non sono stati dimostrati. Anche la valutazione del livello di maturazione è stata ritenuta adeguatamente giustificata dalla criticità emotiva riscontrata nell'accettazione di votazioni non corrispondenti alle aspettative; la relativa censura è stata inoltre considerata generica. Le spese sono state poste a carico solidale dei ricorrenti e liquidate in 2.000 euro, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 8, comma 7, d.lgs. 62/2017
la commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale complessiva espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio di cui al comma 3
La valutazione finale dell'esame conclusivo del primo ciclo deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media delle prove e del colloquio, secondo il criterio di arrotondamento previsto dalla norma.
legge 169/2008
Richiamata quale parte del quadro normativo sulla valutazione scolastica, senza una specifica interpretazione autonoma nella decisione.
d.P.R. 122/2009
Richiamato quale parte del quadro normativo sulla valutazione degli alunni, senza una specifica interpretazione autonoma nella decisione.
legge 92/2019
Richiamata nel quadro normativo di riferimento, senza una specifica interpretazione autonoma nella decisione.
Massime di principio
- I criteri di valutazione scolastica sono sufficientemente trasparenti e legittimi quando i descrittori associati ai diversi voti delineano una progressione quantitativa e qualitativa riconoscibile, anche se formulati mediante aggettivi valutativi riferiti a livelli crescenti di rendimento.
- La valutazione del percorso scolastico e del livello di maturazione dell'alunno costituisce espressione di discrezionalità tecnica dell'amministrazione scolastica e non può essere sostituita dal giudice o dalla parte mediante una propria griglia valutativa, salvo che emergano illogicità, irragionevolezza, travisamento o altri vizi manifesti.
- Nel valutare i progressi nel triennio e le conoscenze e abilità maturate, la scuola può considerare l'evoluzione complessiva dell'alunno e le tappe intermedie del percorso, non essendo necessariamente vincolata alla sola progressione delle medie scolastiche finali.
- Una censura relativa al livello di maturazione dell'alunno è inidonea a infirmare la valutazione amministrativa se formulata in modo generico e non accompagnata da elementi concreti capaci di dimostrare l'illogicità o l'irragionevolezza del giudizio tecnico.
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