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Sentenza

Sentenza n. 992/2026 - Torino, Sezione 1

per l'annullamento I. per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della nota prot. n. 10257-P del 29 luglio 2022, conosciuta in pari data, con cui la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella Novara Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli ha, tra l'altro, comunicato «che la denuncia di trasferimento di proprietà dell'immobile in oggetto, erroneamente identificata con la Denuncia di avvenuta aggiudicazione 27 settembre 2021 richiamata in premessa, è da ritenersi come non avvenuta» e sarebbe, pertanto, risultato necessario presentarne una nuova; - della nota prot. 11795-P del 9 settembre 2022, conosciuta in pari data, avente ad oggetto l'annullamento in autotutela delle note: a) "prot. n. 14706 del 9 novembre 2021 con cui la Soprintendenza ABAP Novara, ha effettuato la comunicazione agli enti territoriali interessati prevista dall'articolo 62 comma 1 del Codice dei beni culturali"; b) "prot. n. 14707 del 9 novembre 2021 con la quale, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera del Regolamento di organizzazione, questa Soprintendenza ABAP Novara ha comunicato al Segretariato regionale del Ministero della cultura per il Piemonte, per quanto di competenza, parere non favorevole all'esercizio dell'acquisto in via di prelazione da parte dello Stato"; - della nota prot. 12371 del 22 settembre 2022, conosciuta in pari data, con cui la Soprintendenza ha rinnovato «la richiesta di invio, da parte Sua, di una completa denuncia ex art. 59 d.lgs. 42/2004, rimasta a tutt'oggi senza esito»; - di tutti gli atti e provvedimenti inerenti presupposti, connessi e consequenziali, anche non conosciuti; II. per quanto riguarda i motivi aggiunti: - in parte qua, della nota prot. n. 005416P del 3 novembre 2022, ricevuta in data 7 novembre 2022, con la quale il Ministero della Cultura, Segretariato Generale, Segretariato Regionale per il Piemonte ha disposto che è «annullata, in autotutela, ai sensi degli articoli 21-septies, 21-octies, comma 1, e 21-nonies, commi 1 e 2-bis, della Legge n. 241/1990, la nota del Segretariato regionale del Ministero della cultura per il Piemonte prot. n. 5587 del 3 dicembre 2021, avente ad oggetto «Procedimento di: trasferimento di beni culturali ai sensi degli articoli 59 e seguenti del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio" Denunce di alienazione ricevute dalle Soprintendenze territorialmente competenti dal 26 ottobre 2021 al 24 novembre 2021. Proposta di: rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione» nella sola parte che tratta del bene in oggetto, ovvero pagina 4, terzultimo capoverso e pagina 6, ultimo capoverso, righe 8 e 9»; - della nota prot. n. 6020 del 5 dicembre 2022, conosciuta in data 9 dicembre 2022, con la quale il Comune di Massino Visconti ha chiesto «al Ministero della cultura di acquistare l'immobile con risorse proprie e finalizzarlo poi al Comune di Massino Visconti attraverso appositi accordi di valorizzazione e un affidamento in concessione»; - se e in quanto necessario, della nota prot. n. 5930 del 30 novembre 2022 inviata dal Comune di Massino Visconti alla Soprintendenza citata nella nota prot. n. 6020 in data 5 dicembre 2022; II. per quanto riguarda la memoria del 29.11.2025: per la condanna dell’Amministrazione dei beni culturali, anche in solido con gli Enti Territoriali indicati in epigrafe, al pagamento di una somma nella misura indicata in ricorso o a quanto parrà di giustizia e, in subordine, secondo equità, a titolo di risarcimento danni a favore del ricorrente.

Giustizia amministrativa202201146

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: note della Soprintendenza e del Segretariato regionale che avevano ritenuto inefficace la prima denuncia di trasferimento, annullato in autotutela gli atti precedenti relativi alla prelazione e richiesto la presentazione di una nuova denuncia ex art. 59 d.lgs. 42/2004

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva acquistato all’asta un immobile sottoposto a vincolo culturale e, il giorno dell’aggiudicazione, aveva trasmesso alla Soprintendenza una comunicazione contenente gli elementi essenziali dell’operazione, successivamente integrata con il verbale di aggiudicazione. La Soprintendenza aveva inizialmente attivato il procedimento di prelazione, comunicando agli enti territoriali interessati la denuncia e trasmettendo al Segretariato regionale un parere contrario all’esercizio della prelazione statale. Dopo l’emissione del decreto di trasferimento da parte del giudice dell’esecuzione, il ricorrente aveva inviato una copia scansionata del decreto. La Soprintendenza aveva poi ritenuto inefficace la comunicazione del 27 settembre 2021, poiché anteriore al decreto di trasferimento e al pagamento del prezzo, e aveva chiesto una nuova denuncia formale. Aveva inoltre annullato in autotutela gli atti precedenti, compresa una comunicazione PEC non protocollata e non sottoscritta con cui era stato informalmente confermato il mancato esercizio della prelazione. Il Segretariato regionale aveva successivamente annullato in autotutela la propria proposta di rinuncia alla prelazione. Il ricorrente deduceva l’illegittimità di tali atti e, in via risarcitoria, sosteneva che il termine per l’esercizio della prelazione fosse già decorso: dapprima dalla comunicazione del 27 settembre 2021, perché l’aggiudicazione avrebbe contenuto tutti gli elementi necessari; in subordine dalla trasmissione del decreto di trasferimento del 13 aprile 2022; ulteriormente dalla data in cui l’amministrazione aveva comunque acquisito tutti gli elementi della denuncia o, almeno, dal 5 agosto 2022, quando erano state trasmesse osservazioni complete e sottoscritte. Deduceva quindi un ritardo illecito dell’amministrazione nel consolidamento del trasferimento della proprietà e chiedeva il risarcimento dei danni.

La decisione

La domanda annullatoria è stata dichiarata improcedibile per cessazione della materia del contendere, poiché durante il giudizio il giudice dell’esecuzione aveva definitivamente autorizzato il trasferimento dell’immobile e la relativa trascrizione a favore del ricorrente, essendo risultato il mancato esercizio della prelazione. La domanda risarcitoria è stata invece esaminata e respinta. Il TAR ha ritenuto che il verbale di aggiudicazione non fosse un atto traslativo della proprietà: nell’esecuzione immobiliare l’effetto traslativo si produce con il decreto di trasferimento, non con la sola aggiudicazione, tanto più che alla data del 27 settembre 2021 il prezzo non era ancora stato pagato. La comunicazione iniziale era quindi priva del presupposto oggettivo e soggettivo per costituire denuncia ex art. 59 d.lgs. 42/2004. Anche la PEC del 13 aprile 2022 è stata ritenuta inidonea a integrare una valida denuncia, perché conteneva una semplice scansione del decreto analogico, priva di attestazione di conformità, priva della sottoscrizione dell’acquirente e non accompagnata dalla prova dell’invio del decreto da parte della cancelleria. La denuncia ex art. 59 è stata qualificata come atto tipico, con funzione sia informativa sia notificatoria e di impulso del procedimento di prelazione, non suscettibile di equipollenti; una denuncia tardiva, generica o incompleta non fa decorrere il termine ordinario di sessanta giorni. Nel caso di denuncia omessa, tardiva o incompleta, il termine di centottanta giorni decorre dal momento in cui l’amministrazione acquisisce tutti gli elementi costitutivi indicati dall’art. 59, comma 4. Tale momento è stato individuato nel 5 agosto 2022, quando il ricorrente aveva trasmesso osservazioni contenenti anche la sottoscrizione e tutti gli elementi sostanziali della denuncia. Non essendo stata esercitata la prelazione entro il termine così individuato, il TAR ha escluso qualsiasi ritardo doloso o colposo dell’amministrazione e qualsiasi lesione risarcibile del bene della vita. Le spese sono state compensate per la complessità e novità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 59 d.lgs. 42/2004

    Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o, limitatamente ai beni mobili, la detenzione di beni culturali sono denunciati al Ministero.

    La denuncia deve riferirsi a un effettivo atto di trasferimento della proprietà; nelle vendite forzate tale atto è il decreto di trasferimento e non la mera aggiudicazione. La denuncia è atto tipico, deve contenere tutti gli elementi indicati dal comma 4 e si considera non avvenuta se tali indicazioni sono omesse, incomplete o imprecise.

  • art. 59, comma 2, lett. b), d.lgs. 42/2004

    La denuncia è effettuata entro trenta giorni [...] dall'acquirente, in caso di trasferimento avvenuto nell'ambito di procedure di vendita forzata o fallimentare ovvero in forza di sentenza che produca gli effetti di un contratto di alienazione non concluso.

    Nelle procedure di vendita forzata l’obbligo di denuncia grava sull’acquirente, ma decorre dal trasferimento effettivo, realizzato mediante il decreto di trasferimento.

  • art. 59, comma 4, d.lgs. 42/2004

    La denuncia contiene: a) i dati identificativi delle parti e la sottoscrizione delle medesime o dei loro rappresentanti legali; b) i dati identificativi dei beni; c) l'indicazione del luogo ove si trovano i beni; d) l'indicazione della natura e delle condizioni dell'atto di trasferimento; e) l'indicazione del domicilio in Italia delle parti ai fini delle eventuali comunicazioni previste dal presente Titolo.

    La sottoscrizione e gli altri elementi previsti dalla norma sono requisiti costitutivi della denuncia; la loro mancanza impedisce che l’atto produca gli effetti procedimentali propri della denuncia.

  • art. 61, comma 1, d.lgs. 42/2004

    Il termine ordinario per l’esercizio della prelazione decorre da una denuncia valida e completa; una comunicazione priva dei requisiti dell’art. 59 non è idonea a far decorrere tale termine.

  • art. 61, comma 2, d.lgs. 42/2004

    Nel caso in cui la denuncia sia stata omessa o presentata tardivamente oppure risulti incompleta, la prelazione è esercitata nel termine di centottanta giorni dal momento in cui il Ministero ha ricevuto la denuncia tardiva o ha comunque acquisito tutti gli elementi costitutivi della stessa ai sensi dell'articolo 59, comma 4.

    In caso di denuncia omessa, tardiva o incompleta, il termine lungo di 180 giorni decorre dal momento in cui l’amministrazione acquisisce tutti gli elementi costitutivi della denuncia, non dalla prima comunicazione informale o incompleta.

  • art. 62, comma 1, d.lgs. 42/2004

    La comunicazione agli enti territoriali ai fini dell’eventuale prelazione presuppone l’esistenza di una valida denuncia relativa a un effettivo atto di trasferimento.

  • artt. 21-septies, 21-octies e 21-nonies l. 241/1990

    L’amministrazione può rimuovere in autotutela atti adottati in assenza dei presupposti legali, privi di motivazione o carenti di elementi essenziali, quando sussistano le condizioni e l’interesse pubblico al ripristino della legalità.

  • art. 30 c.p.a.

    Il risarcimento presuppone l’illegittimità dell’azione amministrativa, l’inosservanza dolosa o colposa dei doveri dell’amministrazione e la lesione effettiva di un bene della vita; in assenza di ritardo illegittimo e di lesione non è dovuto alcun risarcimento.

Massime di principio

  • Nelle vendite forzate immobiliari aventi a oggetto beni culturali, la mera aggiudicazione non costituisce l’atto di trasferimento rilevante ai sensi dell’art. 59 d.lgs. 42/2004: l’effetto traslativo si produce con il decreto di trasferimento del giudice dell’esecuzione.
  • La denuncia prevista dall’art. 59 d.lgs. 42/2004 è un atto tipico, con funzione informativa, notificatoria e di impulso del procedimento di prelazione, e non ammette equipollenti; una comunicazione tardiva, generica, incompleta o priva dei requisiti formali prescritti non fa decorrere il termine ordinario per l’esercizio della prelazione.
  • Una semplice copia scansionata di un decreto di trasferimento analogico, priva di attestazione di conformità e della sottoscrizione dell’acquirente, non integra una valida denuncia ex art. 59 d.lgs. 42/2004.
  • Quando la denuncia è omessa, tardiva o incompleta, il termine di 180 giorni per l’esercizio della prelazione decorre dal momento in cui l’amministrazione acquisisce tutti gli elementi costitutivi indicati dall’art. 59, comma 4, e non dalla precedente comunicazione priva dei requisiti di legge.
  • Non sussiste responsabilità risarcitoria dell’amministrazione per ritardo nell’esercizio o nella verifica della prelazione quando il ritardo dipenda dall’assenza di una valida denuncia e l’amministrazione abbia agito entro il termine decorrente dall’acquisizione completa degli elementi prescritti.

Come è indicizzato

MaterieCircolazione e prelazione dei beni culturaliAutotutelaDanno da provvedimento illegittimo
RamiBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiAutotutela decisoriaTermini del procedimentoDifetto di motivazioneRisarcimento del danno da attività amministrativa

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