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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32684/2026 del 02/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Genova, che aveva parzialmente riformato la decisione del Tribunale e lo aveva dichiarato non punibile per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis c.p., relativamente al delitto di cui all'art. 474 c.p., commesso il 20 aprile 2016. Con un unico motivo, il ricorrente ha denunciato l'erronea applicazione degli artt. 131-bis, 157 e 161 c.p., sostenendo che il reato era già estinto per prescrizione al momento della celebrazione del giudizio di appello. La Corte ha ritenuto fondato il motivo, rilevando che il termine prescrizionale era scaduto il 20 ottobre 2023 e, considerando una sospensione di 17 giorni, il reato si era estinto per prescrizione il 6 novembre 2023.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondata la censura dell'imputato. Ha affermato che la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sull'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, poiché costituisce un esito più favorevole per l'imputato. Dal testo riportato non emerge il dispositivo completo del P.Q.M.; risulta tuttavia che la Corte abbia riconosciuto la prevalenza della prescrizione del delitto di cui all'art. 474 c.p. rispetto alla precedente declaratoria ex art. 131-bis c.p.

Norme richiamate

  • art. 474 c.p.

    Il delitto contestato, commesso il 20 aprile 2016, è stato ritenuto estinto per prescrizione.

  • art. 131-bis c.p.

    La non punibilità per particolare tenuità del fatto è ritenuta meno favorevole rispetto alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.

  • art. 157 c.p.

    La Corte lo richiama ai fini del calcolo del termine di prescrizione, individuandone la scadenza al 20 ottobre 2023.

  • art. 161 c.p.

    La Corte considera la sospensione di 17 giorni, individuando nel 6 novembre 2023 la data di estinzione del reato per prescrizione.

Massime di principio

  • Quando, per il medesimo reato, risultano integrati sia i presupposti della prescrizione sia quelli della non punibilità per particolare tenuità del fatto, la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale, in quanto più favorevole all'imputato.
  • Nel calcolo della prescrizione devono essere computati i periodi di sospensione rilevanti ai sensi della legge, con conseguente differimento della data di maturazione del termine.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reatoParticolare tenuità del fatto

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