Cassazione Penale, Sentenza n. 2747/2022 del 24/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore impugna l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva annullato l'ordinanza del GIP che aveva disposto la misura interdittiva della sospensione dai pubblici uffici per tre mesi a carico di Migliore (direttore generale A.O.U.C. Policlinico di Bari), per i reati di cui agli artt. 110, 328 e 586 c.p. (capi b), e), f), g), h) dell'imputazione provvisoria). Il ricorso per cassazione lamentava, tra l'altro, violazioni di legge e difetto di motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso del pubblico ministero inammissibile per carenza di interesse ai sensi dell'art. 591, co.1, lett. a) c.p.p., rilevando che la misura interdittiva era stata disposta per tre mesi e che tale termine è ormai decorso, con conseguente perdita di efficacia della misura ai sensi dell'art. 308, co.2 c.p.p. La Corte ha richiamato la giurisprudenza e l'orientamento secondo cui l'impugnazione è ammissibile solo se persiste un interesse concreto, attuale e idoneo a essere soddisfatto dall'esito del gravame; ha inoltre osservato che l'intervento della Corte Costituzionale (sent. n.121/2009) ha eliminato la norma che poteva conservare interesse anche dopo la scadenza della misura, con conseguente ritorno al principio della carenza di interesse quando la misura è sopravvenuta inefficace.
Norme richiamate
art. 591 c.p.p., co. 1, lett. a)
Fondamento dell'inammissibilità per carenza di interesse: l'impugnazione è inammissibile se proposta da chi non ha interesse
art. 308 c.p.p., co. 2
Le misure interdittive perdono efficacia quando è decorso il termine fissato dal giudice; la perdita di efficacia fa venir meno l'interesse all'impugnazione
art. 310 c.p.p.
Competenza del tribunale in funzione di riesame per le impugnazioni avverso le misure cautelari
art. 289 c.p.p.
Norma richiamata in relazione alla misura interdittiva applicata (sospensione dai pubblici uffici o servizi)
art. 568 c.p.p., co. 4
Principio che richiede un interesse concreto e attuale all'impugnazione anche in ambito cautelare, applicato analogicamente alle impugnazioni per cassazione
art. 405 c.p.p., co. 1-bis (soppresso per incostituzionalità)
Precedente norma che obbligava il PM a chiedere archiviazione se la Cassazione si fosse pronunciata sull'insussistenza dei gravi indizi; la sua dichiarata incostituzionalità (Corte Cost. n.121/2009) ha eliminato la base normativa che poteva mantenere interesse dopo la perdita di efficacia della misura
art. 273 c.p.p.
Riferimento normativo relativo alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza richiamato nelle doglianze del ricorrente
Massime di principio
- Un ricorso avverso una misura cautelare/interdittiva è inammissibile per carenza di interesse se la misura ha perso efficacia nel frattempo (es. è scaduta).
- Per proporre impugnazione deve sussistere un interesse concreto, attuale e idoneo a essere soddisfatto dall'esito del giudizio: se l'annullamento non produce alcun vantaggio pratico, l'impugnazione è inammissibile.
- La possibilità di rinnovare una misura interdittiva scaduta è limitata e compete al giudice procedente, e può essere autorizzata solo per esigenze probatorie; quindi il semplice fatto di proporre ricorso non mantiene in vita la misura.
- L'intervento di norme (o la loro caducazione) che comportino obblighi procedurali per il pubblico ministero può influire sull'esistenza di un interesse all'impugnazione; verificare sempre l'esistenza di disposizioni vigenti che concedano un interesse sostanziale alla pronuncia della Corte.
- Prima di proporre ricorso, valutare se l'esito può effettivamente rimuovere lo svantaggio denunciato; se il provvedimento è ormai inefficace, considerare misure alternative (es. richiesta di rinnovo della misura al giudice procedente, azioni diverse) per tutelare l'interesse sostanziale.
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