Cassazione Penale, Sentenza n. 32633/2023 del 26/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Del Gaudio impugnava la dichiarazione di inammissibilità dell'appello contro la sentenza del Giudice di pace di Gragnano (3/5/2019). Il Tribunale di Torre Annunziata aveva ritenuto inammissibile l'appello perché il primo atto era stato depositato l'11/7/2019 presso la sua cancelleria e non presso quella del Giudice di pace, mentre un secondo deposito presso la cancelleria del GdP (5/8/2019) sarebbe avvenuto oltre il termine. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 582 c.p.p., sostenendo che l'appello contro il GdP può essere depositato presso la cancelleria del Tribunale di competenza territoriale e che, inoltre, il deposito della sentenza avvenuto il 30/5/2019 era tardivo rispetto al termine legale per il deposito della motivazione, per cui il termine per proporre l'appello non era decorso (in mancanza di notifica dell'avviso di deposito). Contestava altresì la legittimità dell'assegnazione, da parte del GdP, di un termine di 30 giorni per il deposito della motivazione anziché quello di 15 giorni previsto dal d.lgs. n. 274/2000.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato che il GdP aveva fissato un termine di 30 giorni per il deposito della motivazione, e che tale proroga non è consentita rispetto al termine di 15 giorni previsto dall'art. 32 del d.lgs. n. 274/2000; essendo il deposito avvenuto il 30/5/2019 tardivamente, il termine d'impugnazione doveva decorrere dalla notifica dell'avviso di deposito, notifica che non risultava effettuata. Inoltre la Corte ha confermato che l'appello avverso sentenza del Giudice di pace è validamente depositabile, ai sensi dell'art. 582 comma 2 c.p.p., presso la cancelleria del Tribunale della cui circoscrizione dipende l'ufficio del GdP. Ne è conseguito che l'atto di appello era stato depositato ritualmente e tempestivamente. Pertanto la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Torre Annunziata per il giudizio; ha inoltre disposto che il Tribunale regoli le spese tra le parti relative al giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 582 cod. proc. pen.
L'atto di impugnazione contro la sentenza del Giudice di pace può ritenersi ritualmente presentato presso la cancelleria del Tribunale della cui circoscrizione fa parte l'ufficio del GdP; pertanto il deposito presso tale cancelleria è valido
art. 544 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai termini di impugnazione e alla disciplina procedurale ordinaria, per evidenziare che il d.lgs. 274/2000 opera in deroga e limita la possibilità del GdP di derogare ai termini
art. 32 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
d.lgs. n. 274/2000, art. 32
Il termine per il deposito della motivazione della sentenza del Giudice di pace è fissato in 15 giorni; il GdP non può autoassegnarsi un termine maggiore (es. 30 giorni) che pregiudichi la decorrenza dei termini di impugnazione
art. 585 cod. proc. pen.
art. 585, comma 2, lett. c) e comma 1 lett. b)
Stabilisce i termini e i presupposti di decorrenza dei termini di impugnazione; nel caso di deposito tardivo della motivazione, il termine per l'appello decorre dalla notifica dell'avviso di deposito
art. 548 cod. proc. pen.
Richiamato in connessione alla notifica dell'avviso di deposito e alla decorrenza del termine di impugnazione quando il deposito è fuori termine
art. 2 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
d.lgs. n. 274/2000, art. 2
Prevede l'estensione delle norme del codice di rito nei procedimenti innanzi al Giudice di pace salvo diversa previsione; non consente, in assenza di specifica disposizione, che il GdP deroghi al termine di 15 giorni per il deposito della motivazione
Massime di principio
- L'appello contro la sentenza del Giudice di pace può essere validamente depositato presso la cancelleria del Tribunale della cui circoscrizione dipende l'ufficio del GdP; tale deposito, se tempestivo rispetto ai termini effettivi, è rituale
- Il termine per il deposito della motivazione stabilito dal d.lgs. n. 274/2000 (15 giorni) ha carattere inderogabile; un termine più lungo indicato dal GdP non prolunga automaticamente i termini di impugnazione
- Se la motivazione è depositata oltre il termine, la decorrenza del termine per l'appello inizia dalla notifica dell'avviso di deposito; in assenza di tale notifica il termine non può ritenersi spirato
- In caso di erronea dichiarazione di inammissibilità dell'appello per ragioni formali legate al luogo di deposito, la Corte di legittimità può annullare senza rinvio e disporre la trasmissione degli atti al giudice competente per il merito
- Le parti che ritengano violati i termini devono verificare la data effettiva di deposito e l'esistenza della notifica dell'avviso di deposito prima di concludere per l'irricevibilità dell'impugnazione
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