Cassazione Penale, Sentenza n. 19868/2023 del 10/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello che aveva riformato la sentenza di primo grado condannandole per bancarotta fraudolenta per distrazione: contestavano (i) l'inosservanza dell'art. 34 c.p.p. relativa alla composizione del collegio, (ii) l'erronea qualificazione e illogica motivazione della vendita della quota immobiliare a favore del fratello (contestando anche la mancata riqualificazione come bancarotta preferenziale e l'eventuale prescrizione), (iii) la mancata prova della qualità di amministratore di fatto attribuita a Tomasin, (iv) l'incongruità della valutazione del canone di affitto d'azienda e la mancata considerazione delle perizie, (v) la mancata assunzione della testimonianza decisiva di Frate e (vi) la mancata riduzione della pena nonostante la prescrizione di una delle fattispecie imputate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati solo nella parte relativa alla mancata riqualificazione del fatto indicato nel capo a2: la cessione della quota immobiliare è stata riqualificata come bancarotta preferenziale (art. 216 L.F., comma 3) e dichiarata estinta per prescrizione; per tale capo la sentenza di merito è stata annullata senza rinvio. Sul resto i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili: la censura sull'art. 34 c.p.p. è generica e infondata; la qualifica di amministratrice di fatto attribuita a Tomasin è stata ritenuta suffragata da elementi probatori e quindi non sindacabile in Cassazione; le doglianze sulla congruità del canone e sulla mancata rinnovazione istruttoria sono inammissibili perché attengono alla valutazione di merito. Quanto alla pena, la declaratoria di prescrizione sul capo a2 non ha comportato riduzione della pena complessiva poiché la pena inflitta in primo grado era già nel minimo ed inferiore al minimo edittale per il reato di cui all'art. 216 L.F.
Norme richiamate
art. 34 c.p.p.
L'incompatibilità ai sensi dell'art. 34 non determina la nullità del provvedimento ma è causa di astensione o di ricusazione; deve essere eccepita tempestivamente con la procedura di cui all'art. 37 c.p.p.
art. 37 c.p.p.
Norma procedurale di riferimento per la ricusazione del giudice in caso di incompatibilità; la mancata impugnazione con tale strumento rende inammissibile la censura successiva per incompatibilità
art. 216 legge fallimentare (L.F.)
Distingue le fattispecie di bancarotta: la distrattiva (sottrazione dei beni aziendali) e la preferenziale (pagamento di un creditore che diminuisce le garanzie patrimoniali degli altri). Il pagamento/prestazione a favore di un creditore prima del fallimento che diminuisce la garanzia patrimoniale può integrare la bancarotta preferenziale (comma terzo).
art. 216 L.F., comma primo n.1
L'affitto dei beni aziendali per un canone incongruo e mai riscosso, che comporti la sostanziale privazione dei beni strumentali alla società, può integrare la fattispecie distrattiva
art. 620 lett. a) c.p.p.
Prevede l'annullamento senza rinvio della sentenza quando il reato risulti estinto per prescrizione
art. 83, comma 12-ter, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (conv. l. 24 aprile 2020, n. 27)
art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27
Consente, in talune condizioni, la requisitoria scritta da parte del Pubblico Ministero; qui citata come atto processuale depositato dal Procuratore generale
Massime di principio
- La cessione di beni o pagamenti effettuati a favore di un creditore prima del fallimento, che diminuiscano la consistenza della garanzia patrimoniale disponibile per gli altri creditori, tende ad integrare la bancarotta preferenziale e non necessariamente la bancarotta fraudolenta distrattiva; va valutata la natura reale dell'operazione e la sua incidenza sul patrimonio del debitore.
- La riqualificazione del fatto operata dal giudice (da distrattiva a preferenziale) può comportare la declaratoria di prescrizione e l'annullamento senza rinvio della relativa parte di sentenza ai sensi dell'art. 620 c.p.p.
- L'incompatibilità del giudice ex art. 34 c.p.p. non invalida automaticamente le decisioni: la censura deve essere tempestivamente proposta con ricusazione; in Cassazione una lamentela generica sull'incompatibilità è normalmente inammissibile.
- La qualifica di amministratore di fatto è questione di fatto fondata su indizi e comportamenti gestori (rapporti con dipendenti, fornitori, decisioni gestionali); la valutazione in merito è riservata al giudice di merito e difficilmente sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata.
- Le critiche sulla valutazione della prova tecnica (perizie economiche sul canone) e sulla decisione di non rinnovare l'istruttoria in appello sono, di regola, inammissibili in Cassazione quando costituiscano mera riproposizione di una diversa lettura delle risultanze di merito.
- La prescrizione di una fattispecie può non incidere sulla pena complessiva quando la pena inflitta in primo grado sia già nel minimo ed inferiore al minimo edittale previsto per la fattispecie ritenuta riqualificata.
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