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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05337/2024 del 28/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (attore)

La controversia

La controversia nasce da un’azione proposta originariamente da due soggetti, poi succeduti dai rispettivi eredi e aventi causa, per ottenere l’arretramento di un edificio realizzato dalla controparte alla distanza legale dal confine del fondo di loro asserita proprietà, oltre al risarcimento dei danni. Il tribunale aveva rigettato le domande ma aveva compensato le spese, ritenendo infondata l’eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dai convenuti e controversa la questione sulla disciplina delle distanze applicabile ratione temporis; aveva inoltre escluso la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. La corte d’appello ha confermato tale decisione. Il ricorrente ha proposto sei motivi: 1) omesso esame di una precedente sentenza del Tribunale di Latina del 1975 e deduzione del dolo degli attori nell’avere agito pur sapendo di non essere proprietari; 2) falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. per avere riconosciuto la legittimazione attiva degli attori sulla base di titoli successori; 3) falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c. per mancata condanna degli attori per responsabilità processuale aggravata; 4) falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. sulla compensazione delle spese; 5) falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. per asserita mancanza di motivazione sulla compensazione; 6) falsa applicazione dell’art. 347 c.p.c. per mancata ricostruzione di un fascicolo d’ufficio relativo ad altro giudizio. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la pretesa contrarietà a precedente giudicato e il dolo processuale si fanno valere, semmai, con revocazione; ha ritenuto infondato il secondo motivo affermando che l’azione diretta al rispetto delle distanze legali segue lo schema dell’actio negatoria servitutis e non richiede la rigorosa prova della proprietà, essendo sufficiente la dimostrazione del possesso del fondo in base a un valido titolo; ha dichiarato infondati il quarto e il quinto motivo sulla compensazione delle spese, rilevando che il sindacato di legittimità interviene solo su ragioni illogiche o apparenti e che la motivazione della corte territoriale era logica; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché, essendo legittima la compensazione, mancavano i presupposti della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.; ha dichiarato inammissibile il sesto motivo per difetto di interesse, poiché il fascicolo richiesto non conteneva elementi utili alla decisione e comunque la legittimazione attiva dell’originaria attrice era stata già esclusa per l’altro soggetto. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di legittimità in favore dei controricorrenti; per alcuni di essi è stata disposta la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione della corte d’appello che, a sua volta, aveva confermato il rigetto delle domande di arretramento del fabbricato e di risarcimento, nonché la compensazione delle spese del primo grado. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, con distrazione per alcuni di essi in favore del difensore antistatario. È stato anche dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nei limiti di legge.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Delimitano tassativamente i motivi di ricorso per cassazione; non consentono di prospettare direttamente doglianze di giudicato esterno o dolo processuale fuori dai rimedi tipici.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere della prova non impone, nell’azione per il rispetto delle distanze legali, la rigorosa dimostrazione della proprietà, essendo sufficiente la prova del possesso del fondo in base a un valido titolo.

  • art. 96 c.p.c.

    La condanna per პასუხისმგabilità processuale aggravata presuppone la soccombenza e la condanna del soccombente; se il giudice compensa le spese, non ricorrono i presupposti applicativi della norma nei termini qui esaminati.

  • art. 91 c.p.c.

    La statuizione sulle spese segue la soccombenza, ma il suo sindacato in cassazione è limitato alla verifica della non illogicità o non erroneità della motivazione.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito ed è censurabile solo se sorretta da motivazione illogica, tautologica, inesistente o apparente.

  • art. 347 c.p.c.

    La richiesta di ricostruzione del fascicolo è priva di rilievo se la parte non indica quali elementi utili alla decisione potrebbero esserne tratti.

  • art. 395 c.p.c.

    comma 1, n. 1; comma 1, n. 5

    La contrarietà della decisione a precedente giudicato e il dolo di parte sono rimediabili, se del caso, con revocazione e non con ricorso per cassazione ordinario.

  • art. 100 c.p.c.

    L’interesse ad agire o a impugnare difetta quando la censura non può produrre alcuna utilità concreta per il ricorrente.

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    È richiamato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.

Massime di principio

  • L’azione volta a far rispettare le distanze legali tra costruzioni si modella sull’actio negatoria servitutis: non richiede la prova piena e rigorosa della proprietà, ma la dimostrazione, con qualsiasi mezzo anche presuntivo, di un valido titolo di possesso o appartenenza del fondo.
  • Le doglianze che investono il contrasto della decisione con un precedente giudicato o il dolo della controparte non integrano di regola motivi di ricorso per cassazione ordinario, dovendo semmai essere veicolate attraverso il rimedio della revocazione, se ne ricorrono i presupposti.
  • La compensazione delle spese di lite è censurabile in cassazione solo quando la motivazione del giudice di merito sia illogica, erronea, tautologica, inesistente o meramente apparente; non è sufficiente opporre una diversa valutazione di opportunità.
  • Se la regolazione delle spese non comporta condanna del soccombente ex art. 91 c.p.c. nei termini rilevanti, viene meno il presupposto per la condanna aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., almeno secondo il percorso argomentativo seguito dalla Corte.
  • Un motivo di ricorso è inammissibile per difetto di interesse quando, anche se accolto, non potrebbe arrecare alcun vantaggio concreto alla parte ricorrente, oppure quando manca l’allegazione specifica degli elementi che il compimento dell’attività richiesta potrebbe fornire al giudizio.

Come è indicizzato

MaterieProprietàProveImpugnazioniSpese di lite
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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