Ordinanza n. 759/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento della nota prot. n. 16599 del 10 agosto 2016 di sospensione delle attività di cui alla S.C.I.A. presentata con prot. n. 11554 del 7/6/2016.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota comunale di sospensione delle attività edilizie oggetto di SCIA e contestuale avvio del procedimento di annullamento in autotutela
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato la nota comunale che, recando l’intestazione relativa all’annullamento in autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies della l. n. 241/1990, disponeva la sospensione delle attività riferite alla SCIA avente ad oggetto il cambio di destinazione d’uso da non residenziale a residenziale e la ristrutturazione di un locale commerciale. La ricorrente ha dedotto, tra l’altro, che la SCIA si era ormai consolidata e che i lavori erano già stati eseguiti, con dichiarazione di fine lavori presentata il 20 giugno 2016, prima dell’adozione della nota dell’agosto 2016. La stessa ricorrente ha inoltre qualificato l’atto come avvio di un procedimento, non ancora concluso, finalizzato all’annullamento della SCIA.
La decisione
Dopo il passaggio in decisione, il Collegio ha rilevato d’ufficio seri dubbi sull’ammissibilità del ricorso e, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., ha sottoposto alle parti la relativa questione. In particolare, la sospensione delle attività non sembra avere arrecato un pregiudizio concreto e attuale, poiché, secondo quanto affermato dalla stessa ricorrente, gli interventi edilizi erano già ultimati alla data della nota. Inoltre, l’atto impugnato appare avere natura meramente endoprocedimentale: assegnava dieci giorni per presentare osservazioni e preannunciava la successiva chiusura del procedimento, senza definire l’iter di autotutela. Dagli atti non risulta, peraltro, l’adozione di un provvedimento conclusivo. Il TAR non ha ancora deciso sull’ammissibilità né sul merito del ricorso, assegnando alle parti venti giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza per depositare memorie sulla sola questione dell’esistenza di un interesse concreto e attuale a impugnare la nota.
Norme richiamate
art. 21-nonies l. 241/1990
annullamento in autotutela art. 21 nonies Legge 241/90
La nota comunale richiamava tale disposizione come base dell’intervento amministrativo, ma il Collegio ha rilevato che l’atto, per contenuto, sembrava limitarsi ad avviare il procedimento preordinato all’eventuale autotutela, senza costituire un provvedimento conclusivo di annullamento.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il Collegio lo ha richiamato per sottoporre alle parti, dopo il passaggio in decisione, la questione rilevata d’ufficio relativa ai seri dubbi sull’ammissibilità del ricorso.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato nell’ordinanza in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- L’impugnazione di un atto amministrativo richiede un interesse concreto e attuale; un ordine di sospensione relativo ad attività già integralmente eseguite, secondo la stessa prospettazione del ricorrente, può non arrecare un pregiudizio attuale idoneo a sorreggere l’azione di annullamento.
- Un atto che assegna un termine per presentare osservazioni e preannuncia l’adozione di un successivo provvedimento conclusivo ha natura endoprocedimentale e, di regola, non è autonomamente impugnabile in assenza di una lesione immediata e attuale.
- Quando l’amministrazione avvia un procedimento di autotutela senza averlo ancora concluso, l’interessato può non avere un interesse attuale a impugnare il solo atto di avvio, dovendo attendere il provvedimento conclusivo, salvo che l’atto produca una lesione immediata e autonoma.
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