Sentenza n. 1183/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento -previa tutela cautelare - del provvedimento n. 3810 del 4/4/2025- notificato a mani il 18/4/2025 – con cui è stato negato il visto d’ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ivi incluse, ove occorra, le note contenenti le risultanze degli accertamenti connessi all’istruttoria, non rese disponibili.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto d’ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 4 aprile 2025 con cui la competente sede aveva negato il visto d’ingresso per lavoro subordinato, prospettando sostanzialmente un rischio migratorio, nonché gli atti presupposti e le risultanze istruttorie non rese disponibili. In sede cautelare il Collegio aveva ordinato il riesame dell’atto, ma il MAECI non ha dato seguito al remand. Il ricorrente ha inoltre dedotto e documentato la propria qualificazione professionale di elettricista, richiamata anche nella memoria depositata il 16 ottobre 2025.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha annullato il diniego del visto. La decisione valorizza le documentate argomentazioni del ricorrente, in particolare l’attestato di elettricista, la memoria depositata e la condotta processuale delle parti. Il Collegio ha inoltre rilevato che il MAECI aveva disatteso l’ordine cautelare di riesame disposto con l’ordinanza n. 5913/2025. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.500, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato ove versato.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Il ricorso è stato definito con sentenza in forma semplificata, all’esito della camera di consiglio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Ha costituito la base normativa per disporre l’oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo ordina il riesame di un diniego nell’ambito della tutela cautelare, l’amministrazione è tenuta a dare effettiva esecuzione al remand; la sua disattenzione può concorrere alla valutazione di illegittimità dell’azione amministrativa nella decisione di merito.
- Nel giudizio contro il diniego di un visto d’ingresso per lavoro subordinato, la documentazione relativa alla qualificazione professionale del richiedente, se specificamente valorizzata nel ricorso e nella memoria, può assumere rilievo nella valutazione della legittimità del diniego fondato sul prospettato rischio migratorio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 20 gen 2026Sentenza n. 100/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 20 gen 2026Sentenza n. 101/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 20 gen 2026Sentenza n. 102/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 20 gen 2026Sentenza n. 103/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 gen 2026Sentenza n. 104/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 gen 2026Sentenza n. 105/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →