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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23067/2022 del 25/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cessionario credito)

La controversia

I fideiussori avevano prestato garanzia a favore di una società cooperativa agricola. Dopo la revoca del credito da parte della banca originaria nel 1987 e il successivo trasferimento del credito a più soggetti cessionari, l'ultima cessionaria otteneva nel 2010 un decreto ingiuntivo contro i garanti per il pagamento di una somma rilevante. Gli opponenti deducevano la prescrizione del credito, sostenendo che tra la richiesta del 1987 e il decreto ingiuntivo del 2010 non fossero intervenuti validi atti interruttivi; contestavano inoltre la qualificazione della garanzia come autonoma, la prova del credito e, per una delle opponenti, la legittimazione passiva in quanto il testatore avrebbe escluso la moglie da ogni beneficio ereditario. La Corte d'appello aveva invece riformato la decisione di primo grado, ritenendo intervenuti atti interruttivi della prescrizione, tra cui l'ammissione al passivo in una procedura concorsuale e l'intervento in una procedura esecutiva, e aveva confermato la debenza della somma. Con il ricorso per cassazione venivano dedotte violazioni degli artt. 2943, 2944, 2945 c.c. sulla prescrizione, dell'art. 1945 c.c. sulla opponibilità delle eccezioni del debitore principale, dell'art. 2697 c.c. sull'onere della prova e delle clausole testamentarie in relazione alla qualità di erede di una delle ricorrenti.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla prescrizione, osservando che l'ammissione al passivo era stata non contestata e persino ammessa dagli stessi ricorrenti, con conseguente efficacia interruttiva. Ha ritenuto assorbita, e comunque infondata, la censura relativa all'art. 1945 c.c., poiché la prescrizione era comunque esclusa; inoltre ha evidenziato che la clausola di pagamento a prima richiesta deponeva per l'autonomia della garanzia, mentre la clausola che imponeva la prova delle scritture contabili non ne mutava la natura. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a contestare la valutazione di un documento probatorio compiuta dal giudice di merito. Il quarto motivo è stato respinto perché il coniuge del testatore, essendo erede necessario ex art. 536 c.c., non poteva essere privato della qualità di erede per effetto di una clausola che escludeva solo la partecipazione ai beni testamentari. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2943 c.c.

    richiamato per l'efficacia interruttiva della prescrizione degli atti di costituzione in mora e degli atti giudiziali; la Corte ritiene interruttiva l'ammissione al passivo non contestata

  • art. 2944 c.c.

    richiamato con riferimento agli atti idonei a interrompere la prescrizione

  • art. 2945 c.c.

    richiamato in relazione agli effetti dell'interruzione della prescrizione

  • art. 1945 c.c.

    richiamato per la regola secondo cui il fideiussore può opporre le eccezioni spettanti al debitore principale, ma la censura viene respinta perché la prescrizione è esclusa e la garanzia è qualificata come autonoma a prima richiesta

  • art. 2697 c.c.

    richiamato sull'onere della prova; la doglianza è inammissibile perché diretta contro la valutazione di merito del materiale probatorio

  • art. 536 c.c.

    richiamato per affermare la qualità di erede necessario del coniuge, non eliminabile per testamento

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • L'istanza di ammissione al passivo di una procedura concorsuale, ove non contestata e risultante dagli atti, può integrare atto idoneo a interrompere la prescrizione del credito.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del contenuto probatorio dei documenti esaminati dal giudice di merito.
  • La clausola di pagamento "a prima richiesta" è indice dell'autonomia della garanzia rispetto al rapporto principale, mentre la previsione che il creditore debba esibire le scritture contabili non è di per sé sufficiente a mutarne la natura in fideiussione accessoria.
  • Il coniuge del testatore, quale erede necessario, non può essere privato della qualità di erede da una clausola testamentaria che si limiti a escluderlo dai benefici testamentari, restando salva la quota di legittima.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneInadempimentoTestamentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniSuccessioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

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